Tipologia: CCNL
Data firma: 21 maggio 1952
Validità: 01.10.1952 - 30.09.1953
Parti: Unci-Agis e Sindacato Nazionale Artisti Drammatici, Sindacato Nazionale Attori di Prosa
Settori: Poligrafici e spettacolo, Compagnie di prosa

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Forme dell’assunzione.
Art. 3. - Protesta.
Art. 4. - Proroga della scrittura.
Art. 5. - Apprendisti e coppie.
Art. 6. - Minimi di retribuzione.
Art. 7. - Pagamento della retribuzione.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Doppia rappresentazione.
Art. 10. - Prove generali.
Art. 11. - Riposi.
Art. 12. - Viaggi.
Art. 13. - Doveri della ditta capocomicale.
Art. 14. - Doveri dello scritturato.
Art. 15. - Divieti.
Art. 16. - Regolamento di palcoscenico.
Art. 17. - Norme particolari.
Art. 18. - Recite all’estero.
Art. 19. - Forza maggiore.
Art. 20. - Penale.
Art. 21. - Risoluzione in tronco della scrittura.
Art. 22. - Malattia.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Festività nazionali.
Art. 25. - Norme particolari per il venerdì santo.
Art. 26. - Chiamata alle armi.
Art. 27. - Vertenze individuali e collettive.
Art. 28. - Compagnie minori.
Art. 29. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali, 21 maggio 1952

L’anno 1952, il giorno 21 del mese di maggio in Roma nella sede dell’Agis, via di Villa Patrizi, 10, tra l’Unione Nazionale Capocomici Italiani – Unci [...], con l’intervento dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – Agis [...] e il Sindacato Nazionale Artisti Drammatici [...] e il Sindacato Nazionale Attori di Prosa [...], è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di lavoro da valere per gli scritturati dalle Compagnie di Prosa e Commedie Musicali.

Art. 2. - Forme dell’assunzione.
Il contratto individuale di lavoro verrà normalmente stipulato mediante scambio di lettere sottoscritte rispettivamente dal prestatore d'opera e dal legale rappresentante della ditta capocomicale.
Nel contratto individuale dovranno essere indicati la data di inizio e di termine della scrittura, la retribuzione pattuita e le mansioni affidate al prestatore d’opera.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro degli scritturati è di nove ore giornaliere suddivise in due prestazioni: una prova e uno spettacolo, o due prove e due spettacoli. Ciascuna prova potrà essere suddivisa in più periodi. Nei giorni di spettacolo salvo particolari esigenze la prova ordinaria non potrà avere inizio prima delle ore dieci né protrarsi oltre le ore 18.
Nelle domeniche non potrà essere richiesta agli scritturati alcuna prestazione per prove ove si diano uno o più spettacoli.
Per il personale tecnico, l’orario normale di lavoro è di dieci ore, compreso lo spettacolo. (Nel periodo di allestimento, l’orario di lavoro è di otto ore).
In caso di protrazione di orario oltre i limiti sopra indicati, allo scritturato competerà una maggiorazione sul compenso giornaliero [...]

Art. 10. - Prove generali.
Ciascun scritturato è tenuto ad effettuare, nei limiti dell’orario di lavoro giornaliero - di cui all’art. 8 - le prove generali che venissero disposte per ciascun lavoro - eventualmente - ove richiesto - vestito e truccato.

Art. 11. - Riposi.
Possono eventualmente essere disposti dal capocomico, in relazione alle esigenze tecniche-organizzative degli spettacoli, giorni di riposo retribuiti col minimo di cui all’art. 6, in misura non eccedente il numero di 1 per ciascun mese, cumulabili fino ad un massimo di 2. I giorni di riposo, costituiscono a tutti gli effetti, proroga di diritto del periodo di scrittura. Per il riposo settimanale valgono le norme di legge nel senso che non potranno essere richieste nel corso di una settimana prestazioni agli scritturati per due periodi di 12 ore, decorrenti possibilmente ciascuno dalle ore una alle ore tredici.
Uno dei due periodi dovrà cadere nella domenica, l’altro quando possibile.

Art. 14. - Doveri dello scritturato.
La scritturato si obbliga:
a) di accettare, studiare e recitare le parti che gli vengono affidate, qualunque sia la natura del componimento drammatico o comico;
b) di ripiegare, anche improvvisamente, ogni parte, qualora ciò si rendesse necessario per malattia o assenza imprevista di altro artista;
c) di recitare anche in differenti spettacoli nello stesso giorno, come pure nel giorno di arrivo e di partenza. Il capocomico dovrà peraltro curare che la compagnia si trovi sulla piazza in tempo utile per lo spettacolo;
d) di intervenire puntualmente alle prove ordinarie ed a quelle generali, alle letture, alle prove di insieme indette dal direttore o da chi per esso;
e) di sottostare alle correzioni, ai suggerimenti ed ai consigli e di accettare, nei componimenti scenici, tutti quei tagli o mutamenti introdotti dal direttore o dalla censura teatrale nonché a non aggiungere o a fare cambiamenti alle parti affidategli;
[...]

Art. 15. - Divieti.
Il prestatore d’opera non potrà assentarsi dalla località ove agisce la compagnia senza il regolare permesso del capocomico o del direttore.
[...]
Lo stesso personale tecnico è tenuto, in relazione alle proprie mansioni, a mantenere in perfetto stato d’uso e conservazione il materiale scenico, il vestiario e gli attrezzi ad esso affidati. Dovrà inoltre approntare le scene ed il materiale occorrente in modo che tutto il necessario sia pronto per le recite e per le prove nel tempo dovuto, secondo gli ordini ricevuti.
[...]
Il personale tecnico scritturato dovrà presentarsi fornito degli attrezzi e strumenti di lavoro inerenti all’esercizio delle proprie mansioni.

Art. 16. - Regolamento di palcoscenico.
I prestatori d'opera sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni del regolamento generale di palcoscenico nonché le particolari disposizioni emanate dalla ditta capocomicale che non dovranno, comunque, contrastare con le norme sancite dal presente contratto e che rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 21. - Risoluzione in tronco della scrittura.
La scrittura potrà essere risolta in tronco:
[...]
b) quando commetta mancanze, prevedute dal regolamento di palcoscenico, tali da recare danno gravissimo all’azienda capocomicale o all’agibilità della compagnia;
[...]
d) quando, in genere, commetta mancanze tali da non consentire neanche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.
L’anticipata risoluzione del contratto, per le cause sopra indicate, non esclude le eventuali azioni civili o penali per la responsabilità in cui sia eventualmente incorso il prestatore d’opera.

Art. 22. - Malattia.
[...]
Per le scritturate che venissero a trovarsi in istato di gravidanza, valgono le disposizioni di legge.

Art. 23. - Ferie.
Qualora la scrittura teatrale sia inizialmente stipulata per la durata minima di un anno in essa dovrà essere previsto un periodo di ferie della durata massima di 15 giorni, retribuito con il compenso minimo di cui all’art. 6 del presente contratto.

Art. 27. - Vertenze individuali e collettive.
Ogni vertenza di carattere individuale o collettiva sarà preventivamente sottoposta alle Associazioni stipulanti, le quali esplicheranno un tentativo di amichevole componimento.

Art. 28. - Compagnie minori.
Il presente contratto non si applica nei confronti degli scritturati dalle compagnie minori, intendendosi per tali quelle che agiscono socialmente o che corrispondono retribuzioni inferiori al minimo previsto dall’art. 6 o che esplichino la propria attività a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.