Tipologia: Accordo interconfederale regionale
Data firma: 12 novembre 2012
Parti: Cna, Confartigianto, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil Calabria
Settori: Artigianato, Calabria
Fonte: UIL

Sommario:

Accordo applicativo del d.lgs. 81/2008 e smi
Statuto OPRA Calabria
Regolamento per il funzionamento dell’organismo paritetico regionale artigianato costituito al sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i. del 28 giugno 2011 come da stesura del 13 settembre 2011

Accordo interconfederale regionale della Calabria Attuativo del D.L.vo 81/2008 e dell’accordo interconfederale nazionale del 28 Giugno 2011 per come modificato nella stesura definitiva del 13 Settembre 2011

Il giorno 12 del mese di novembre dell’anno 2012 presso EBAC sito in Catanzaro le seguenti Organizzazioni Sindacali e Datoriali, Regionali Calabresi sottoscrivono il presente accordo Applicativo del D.lgs 81/2008 e smi, dell’Accordo interconfederale nazionale del 28/06/2011 e successiva stesura definitiva del 13 settembre 2011: Cgil Calabria, Cisl Calabria, Uil Calabria e Cna Calabria, Confartigianto Calabria, Casartigiani Calabria

Accordo applicativo del d.lgs. 81/2008 e smi
Premesso che:
- in data 18 maggio 1998 fu sottoscritto dalle Associazioni Artigiane Calabresi e dalle Organizzazioni Sindacali Regionali un accordo per l’applicazione del D.lgs 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro in recepimento degli accordi interconfederali nazionali;
- in data 9 Aprile 2008 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 81/2008 che ha introdotto innovazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs 81/2008 e smi prevede l’individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50);
- il D.Lgs 81/2008 e smi prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l’individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.lgs 81/2008);
- in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato esecutivo EBNA la quale alla lettera b) determina le risorse per l’RLST e per la formazione sicurezza;
- in data 13 settembre 2011 è stato siglato l’accordo interconfederale tra le AA.DD. e OO.SS. nazionali dell’artigianato applicativo del D.lgs 81/2008 e smi del 28 giugno 2011 nel quale vengono definiti: i ruoli i compiti e le funzioni degli RLS, RLST, RISA; le modalità di costituzione e funzionamento di una rete di Organismi paritetici per lo svolgimento dei compiti specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare degli OPNA, OPRA E OPTA;
Considerato che:
- le parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo regionale attuativo dei Dlgs 81/2008 e smi con particolare riferimento alla rappresentanza ai diritti di informazione, formazione, consultazione e alla partecipazione dei lavoratori;
- le parti intendono recepire quanto stabilito nell’accordo nazionale del 13 settembre 2011 in materia di individuazione degli RLST e di costituzione degli Organismi paritetici OPRA;
Cgil Cisl e Uil Calabria, Confartigianato, Cna e Casartigiani Calabria, sottoscrivono il presente accordo interconfederale regionale di attuazione del decreto lgs 81/2008 e smi al sensi dell’a.i. nazionale del 13 settembre 2011 in sostituzione dell’accordo interconfederale regionale del 18 maggio 1998
Si conviene:
1. di costituire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l’Organismo Paritetico Regionale Artigianato (di seguito OPRA) sotto forma giuridica di Associazione Non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del cod. civ.) e che la stessa avrà sede presso l’EBAC Calabria;
2. di procedere, successivamente alla costituzione, ad una convenzione con l’EBAC Calabria al fine di utilizzare gratuitamente, almeno fin quando le condizioni operative lo rendano necessario e possibile, le sue strutture e risorse umane per curarne la segreteria tecnica ed affidarne il coordinamento ad un responsabile che potrà coincidere con il direttore dell’EBAC o la figura che ne fa le veci;
3. L’Organismo regionale è paritetico e i componenti sono espressi in ragione di uno per ogni AA.DD. e OO.SS. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica entro i termini di cui al punto 1 ed inoltre le OO.SS. dovranno indicare il nominativo relativo al ruolo di presidente mentre le AA.DD. dovranno indicare il nominativo del Vice presidente;
4. La carica dei componenti l’OPRA ha durata triennale automaticamente rinnovabile se non intervengono formali comunicazioni e convocazioni per la rielezione, è fatto salvo il caso di nuove nomine e/o sostituzione componenti delle organizzazioni che io ritenessero necessario mentre per quel che concerne il presidente ed il vicepresidente le cariche sono a rotazione per ogni organizzazione, non sono previste indennità per gli organi collegiali nel rispetto dall’art. 6 comma 2 del DL 78/2010 mentre potrà essere previsto un gettone di presenza;
5. L'OPRA gestisce la quota di cui al punto b) della delibera del comitato esecutivo dell’EBNA del 12 maggio 2010 e gode di autonomia amministrativa seppur nell’ambito di quanto stabilito dal consiglio direttivo. Tale quota individuata in apposite poste di bilancio dell’EBAC Calabria verrà stornata nel rispetto delle scadenze di versamento dell’EBNA.
6. Al momento non sì ravvisa la necessità di formale costituzione degli OPTA, pertanto essendo gli Organismi paritetici riferimento di istanza in merito a controversie sorte sui diritti di rappresentanza, informazione, formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi dei D.Lgs 81/2008 L’OPRA costituirà prima istanza di riferimento.
7. qualora dovessero sopraggiungere nuove esigenze si rinvia a successivo accordo, la definizione e la relativa regolamentazione degli OPTA;
8. L’OPRA svolge funzioni di promozione orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione sui luoghi di lavoro, promuove collaborazioni con istituzioni e altri enti locali anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione, inoltre svolge tutte le funzioni e quelle attività sancite nell’accordo applicativo del D.Lgs 81/2008 e smi del 28 giugno 2011 per come da stesura definitiva del 13 settembre 2011;
9. L’OPRA si occuperà della gestione e del coordinamento degli RLST;
10. Entro 15 giorni dalla costituzione dell’OPRA le OO.SS. stipulanti il presente accordo formalizzeranno l’istituzione degli RLST provvedendo a comunicare alla segreteria Tecnica i nominativi individuati. Le stesse organizzazioni comunicheranno all’OPRA, i nominativi degli RLST nel numero complessivo di 9 unità in rappresentanza delle rispettive organizzazioni sindacali. A regime, compatibilmente con le risorse disponibili le OO.SS. valuteranno a seguito di apposito incontro la possibilità di elevare fino ad un massimo di 15 unità il numero degli RLST.
11. Relativamente alla suddivisione delle risorse di competenza dell’OPRA di cui al punto b) della delibera del Comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 si stabilisce che, la quota annua complessiva di € 18,75 a lavoratore venga così scomposta:
a. € 12,00 sarà la quota destinata alle OO.SS. regionali a seguito della nomina degli RLST, per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;
b. € 6,75 sarà destinata a garantire la funzionalità dell’OPRA/OPTA, le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2008 e smi, l’8% del gettito complessivo sarà destinato alle spese di struttura ed almeno il 20% dovrà invece essere destinato alle attività formative;
c. Nel caso ci sia RLS aziendale, all’impresa ritorna la quota di cui al punto a) a tal fine nelle liquidazioni periodiche che saranno effettuate alle OO.SS. sarà trattenuto un 5% a titolo cauzionale che potrà essere conguagliato nell’anno successivo a quello di riferimento.
12. l’accordo si applica alle imprese artigiane aderenti all’Ente Bilaterale Artigianato Calabria ed in regola con i relativi versamenti che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo ad esclusione delle imprese artigiane edili, per tutto quanto invece non previsto nel presente accordo regionale, le parti si rimettono integralmente a quanto definito nell’accordo interconfederale nazionale del 28 giugno 2011 come da stesura definitiva del 13 settembre 2011 e/o ad accordi successivi.

Statuto OPRA Calabria
(Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato)


Art. 1 - Costituzione dell’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato della Calabria
In attuazione, dell’accordo interconfederale nazionale del 28/06/2011 applicativo del Decreto Legislativo 81/2008 e smi e successiva stesura definitiva del 13 settembre 2011 dello stesso accordo ed in recepimento dell’accordo interconfederale regionale del 12.11.2012 il giorno ..... del
mese di ... dell’anno 2012 è costituita, tra: le Associazioni Datoriali Regionali Calabresi Confartigianato, Cna, Casartigiani, e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 Capo III Titolo II Libro Primo del codice civile, con lo scopo di rivestire sul territorio regionale calabrese, il ruolo di Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (OPRA) per come definito dall’art. 51 del D.lgs 81/2008 con particolare riferimento alla rappresentanza, ai diritti di informazione, formazione, consultazione e alla partecipazione dei lavoratori.
L’associazione è denominata OPRA Calabria.
La costituzione dell’OPRA Recepisce gli accordi interconfederali nazionali e regionali, sostituendo di fatto il CPRA costituito il 18 maggio 1998 che recepiva il D.lgs 241/96 ai sensi dell’A.I. 3.9.96

Articolo 2 - Compiti e scopi dell’OPRA
L’OPRA non ha scopi di lucro.
Esso svolge, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi interconfederali in vigore, compiti di indirizzo, promozione e coordinamento degli RLST, degli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (OPTA) qualora costituiti e ogni altra funzione indicata nel presente Statuto, nell’Accordo Interconfederale del 13/09/2011 e nel Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., oltreché negli accordi interconfederali regionali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’OPRA costituisce seconda istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsto dalle norme vigenti ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
L'OPRA costituisce prima istanza di riferimento in caso di mancata sostituzione degli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (OPTA)

Art. 3 Sede e Durata
La sua sede è stabilita in viale Emilia, 100 di Catanzaro presso un locale concesso in comodato d’uso gratuito dall’EBAC Calabria. La sua durata è limitata e fino a quando le parti costitutive non riterranno opportuno procedere al suo scioglimento.

Art. 4 Rappresentanza legale
La rappresentanza legale spetta al Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, nominati per come al successivo art. 4. Le deliberazioni adottate dall’organismo dovranno essere firmate congiuntamente dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 5 Organi:
L’OPRA è retta da un consiglio designato bilateralmente e pariteticamente in numero di 62, rispettivamente 3 in rappresentanza della parte sindacale e 3 di quella datoriale. I componenti dei consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rinominati tacitamente se non interviene apposita elezione. I membri del consiglio nominano a rotazione tra le organizzazioni, un presidente di espressione sindacale ed un vicepresidente di espressione Datoriale che hanno uguale durata del consiglio. Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente salvo i rimborsi delle spese sostenute e documentate per le attività inerenti l’OPRA secondo quanto stabilito da regolamento interno.
È data facoltà alle Associazioni costituenti l’OPRA di provvedere alla sostituzione dei rispettivi componenti anche prima della scadenza del mandato.

Articolo 6 - Compiti e poteri del Consiglio
Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’OPRA, compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 dal presente Statuto.
Spetta inoltre al Consiglio di:
- nominare, al proprio interno, i1 Presidente e il Vice Presidente;
- ratificare le modifiche statutarie concordate dalle parti sociali costituenti l'OPRA;
- approvare il regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- approvare, annualmente, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell’OPRA, sia tecnici che amministrativi e provvedere eventualmente alla determinazione del personale dipendente ed indipendente, occorrente al funzionamento dell’OPRA, regolandone il trattamento economico e normativo;
- promuovere l’impiego dei fondi patrimoniali a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
- promuovere gli atti amministrativi e giudiziari che riterrà opportuni per il buon funzionamento dell’OPRA;
- delegare funzioni e/o compiti al Presidente ed al Vice Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio;
- riunire almeno una volta l’anno gli RLST.

Articolo 7 - Convocazione e deliberazione
Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno 2 volte l’anno; in via straordinaria, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri del Consiglio stesso ovvero dal Presidente e/o dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente, tramite telegramma, fax o posta elettronica certificata, potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 ore. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l’elencazione dei punti dell’Ordine del Giorno.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza delle parti datoriali ed uno in rappresentanza delle parti sindacali, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.
Le decisioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio.

Articolo 8 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 36 mesi, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 5 del presente Statuto.
Spetta al Presidente e al Vice Presidente:
- predisporre il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio e presiedere alle riunioni;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- verificare e autorizzare le spese di attività.
Il Presidente ed il Vice Presidente esercitano congiuntamente il potere di firma nell’ambito di quanto previsto dal presente Statuto e delle deleghe accordate dall’OPRA.

Articolo 9 - Patrimonio dell’OPRA
Il patrimonio dell’OPRA è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’OPRA medesimo;
- dagli avanzi di gestione delle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi altri titolo e previe eventuali autorizzazioni di legge, venissero introitate dall’OPRA.
I capitali del Fondo, purché sia garantito perlomeno la conservazione del capitale investito, possono essere impiegati in operazioni finanziarie, di investimento, sia mobiliare che immobiliare, purché con la diligenza del buon padre di famiglia e purché siano destinati alla sempre miglior gestione sociale dell’Ente, affidandone la gestione ad istituti di credito e/o finanziari di primaria importanza. Tutte le decisioni che attengono ai patrimonio ed all’uso dei capitali dell’OPRA devono essere adottate dal Consiglio. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’OPRA, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 - Introiti dell’OPRA
Gli introiti dell’OPRA sono costituiti:
- dai versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni di legge, degli accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati;
- dai contributi connessi alla designazione dei RLST, versati da aziende aderenti a Confartigianato, Cna, Casartigiani e che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie dell'accordo interconfederale del 13/09/2011.
- da eventuali altre risorse pubbliche o private;
- da eventuali entrate derivanti anche da iniziative sociali;
- da somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni;
- dagli interessi ed utili che dovessero derivare dal patrimonio dell’OPRA.

Articolo 11 - Prelevamenti e spese
Per le spese di impianto e di gestione l’OPRA potrà valersi delle entrate di cui al precedente articolo 10 dello Statuto. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal personale eventualmente designato e contenere le firme del Presidente e dei Vice Presidente o di loro sostituti a ciò debitamente autorizzati.

Articolo 12 - Sostituzione temporanea del Presidente e del Vice Presidente nel periodo di firma
Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio, in caso di assenza o di impedimento di uno dei due o di tutti e due, provvederà a nominare uno o due sostituti.

Articolo 13 - Gestione finanziaria dell’OPRA
La gestione finanziaria dell’OPRA ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso. Al termine di ogni esercizio il Residente ed il Vice Presidente dell’OPRA provvederanno alla stesura del bilancio consuntivo. Tale bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio potrà procedere all’approvazione del bilancio consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio

Articolo 14 - Scioglimento dell’OPRA
Lo scioglimento dell’OPRA può essere disposto dalle parti sociali, qualora l’OPRA stesso cessi l’attività per disposizione di legge o per l’impossibilità di funzionamento o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi motivo la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine, perché non sia in grado di raggiungere gli scopi stabiliti dal presente Statuto.
In ogni caso, la liquidazione dell’OPRA sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle Associazioni dei datori di lavoro, dalle OO.SS. dei lavoratori.
Le parti sociali determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’OPRA, i compiti dei liquidatori.
Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, in forme che saranno concordate dalle Parti Sociali costituenti o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente Tribunale di Catanzaro.

Articolo 15 - Regolamento
Per l’attuazione del presente Statuto l’OPRA si dota di un proprio Regolamento interno predisposto dal Presidente e dal Vice Presidente e approvato dal Consiglio.

Articolo 16 - Modifica dello Statuto
Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta dalle Organizzazioni costituenti e ratificata dal Consiglio.

Articolo 17 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’attività dell'OPRA e alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Catanzaro


Regolamento per il funzionamento dell’organismo paritetico regionale artigianato costituito al sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i. del 28 giugno 2011 come da stesura del 13 settembre 2011

L’OPRA Calabria, costituita in recepimento del D.lgs 81/2008 e dei relativi accordi interconfederali nazionali e regionali, sostituisce di fatto il CPRA costituito il 18 maggio 1998 che recepiva il D.lgs 241/96 ai sensi dell’A.I. 3.9.96

1. Amministrazione:
L’OPRA gode di autonomia amministrativa. Inoltre è stabilito che l’OPRA per lo svolgimento delle attività amministrative e di segreteria, sottoscrivi con l’EBAC Calabria, almeno fin quando le condizioni non consentano di dotarsi di proprie risorse, un’apposita convenzione, al fine di non gravare ulteriormente sulle entrate con ulteriori costi di personale. Inoltre nello stesso accordo può essere prevista la possibilità di designare un responsabile con funzioni di coordinamento sia con l’OPNA che con gli altri organismi coinvolti dalle attività, tale figura può coincidere con il Direttore dell’EBAC o in assenza con il responsabile della direzione, il quale dovrà obbligatoriamente agire dietro consultazione con il presidente e secondo quanto disposto dai componenti dell’ OPRA. La rappresentanza legale dell’ Organismo spetta invece alla presidenza.

2. Patrimonio e Ripartizione Risorse economiche:
Il patrimonio sociale sarà costituito, in via straordinaria da eventuali versamenti degli associati qualora se ne ravvisasse l’esigenza; in via ordinaria, dalla quota di cui al Punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell’EBNA del 12 maggio 2010 (€ 18,75) corrisposte dalle aziende aderenti al sistema. Tale quota individuata in apposite poste di bilancio dell’ Ente Bilaterale Regionale, verrà stornata dallo stesso nel rispetto delle scadenze di versamento dell’EBNA.
Le risorse regionali di cui al punto b) della suddetta delibera saranno così suddivise:
1. una quota annua di almeno € 12,00 per lavoratore sarà destinata alle OO.SS. regionali a seguito della nomina degli RLST per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;
2. una quota annua per lavoratore fino ad € 6,75 sarà destinata a garantire la funzionalità delle OPRA e delle OPTA qualora costituite, per le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all’art. 51 del Dlgs 81/2008 e smi
3. nel caso ci sia l’RLS aziendale all’impresa, dietro apposita richiesta, ritorna la quota di cui al punto 1. A tal fine dalle liquidazioni periodiche alle OO.SS. sarà stornata una quota del 10% a titolo cauzionale che sarà conguagliata entro i primi 4 mesi dell’anno successivo a quello di riferimento.
Relativamente alla quota di cui al punto 2 si stabilisce che le spese fisse di struttura e gestione non potranno superare l'8% del gettito complessivo annuo, il restante 92% sarà destinato alle altre attività tenendo presente che alle attività formative non potranno essere destinate quote inferiori al 20% del gettito stesso.
4. Fermo restando la ripartizione come sopra previsto, qualora le spese di struttura e di formazione dovessero essere affrontate con altre risorse bilaterali, finanziamenti, ecc. le stesse risorse potranno essere destinate alle OO.SS. per la gestione degli RLST.

Competenze
La formazione degli RLST viene svolta in ottemperanza alla legislazione vigente in materia. La stessa sarà curata da enti di formazione accreditati la cui gestione è riconducibile alle sigle sindacali costituenti l’OPRA Calabria. Per la formazione gli enti interessati dovranno presentare apposita offerta formativa secondo i criteri ed i parametri specificati in appositi avvisi che verranno pubblicati a cura dell’OPRA sul sito Internet dell’Ente Bilaterale e che saranno anche inviati presso le sedi regionali delle tre OO.SS.
L’OPRA Calabria svolge:
- promozione orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione, attraverso la collaborazione con le istituzioni ed Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
- monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale;
- Promozione monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi paritetici territoriali e di supporto all’attività degli RLST;
L’OPRA riceve dall’EBAC Calabria i dati relativi alle aziende e al numero di lavoratori aderenti al sistema suddivisi per provincia. Trasmette all’OPNA i nominativi i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli organismi territoriali. Al fine di supportare gli RLST, l’OPRA di concerto con l’EBAC Calabria predispone un sistema informativo, contenente dati relativi alle aziende aderenti suddivisi per aziende con Risa e quelle con RLST, e che dovrà dare alle aziende informazioni, per l’adempimento degli obblighi di informazione e consultazione previsti dall’art. 48 del D.lgs 81/2008 e smi., e che devono inviare al RLST inerenti anche la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva da predisporre da parte dell’ OPNA.
L’OPRA assolve anche i compiti di comunicazione dei nominativi RLST ed eventuali variazioni nei confronti delle aziende di riferimento, dell’INAIL, dell’organo di vigilanza, dell’OPNA. Risolve difficoltà che possono scaturire su interventi programmati per l’accesso in azienda da parte dell’RLST, definiscono un programma annuale a supporto delle imprese incentrato sui rischi per la salute e la sicurezza; Trasmette al Comitato regionale di Coordinamento e all’OPNA la relazione annuale sull’attività svolta a livello regionale e territoriale. L’OPRA inoltre promuove attività formative nei confronti di RLST RLS, Lavoratori, datori di lavoro, RSSP, ASPP, dirigenti preposti, anche con utilizzo di risorse regionali mediante apposita convenzione con l’Inail ed eventualmente con la collaborazione di Fondartigianato.

Obbligo di collaborazione dell’Organismo paritetico
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, che ai sensi dell’art. 37 D.lgs 81/2008 e smi, avviene in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel territorio in cui ha sede l’attività del datore di lavoro, va intesa nel senso che i corsi di formazione per i lavoratori sono realizzati esclusivamente previa richiesta di collaborazione all’OPRA. La formazione dei dirigenti e preposti potrà essere effettuata anche ma non esclusivamente con la collaborazione dell’organismo. Tale collaborazione si potrà attivare mediante almeno uno dei seguenti strumenti: comunicazione delle imprese all’organismo paritetico e/o attestazione di verifica circa la conformità dei  contenuti della formazione alla normativa vigente. Ove la richiesta riceva riscontro, si dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni date dall’organismo, in assenza invece di riscontro, il datore può autonomamente procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività formative.

Funzioni di coordinamento e supervisione
L’OPRA coordina le azioni degli RLST, gestisce e coordina le azioni di qualsiasi natura intraprese con altri Enti, promuove convenzioni ai fini della promozione di azioni per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve necessariamente esprimere un parere sul programma di lavoro predisposto dall’RLST e relativi accessi in azienda. A tale scopo con cadenza periodica si potranno programmare dei piani di accesso alle sedi aziendali, sull’intero territorio regionale suddivisi per provincia ed eventualmente suddivisi per categoria di attività. Qualora gli RLST ravvisino particolari situazioni di pericolo alla sicurezza sono tenuti ad evidenziare il problema ai lavoratori ed ai datori di lavoro, l’OPRA dovrà riceve il rapporto dell’RLST ed eventualmente qualora lo ritenesse necessario dovrà trasmettere la propria relazione alle autorità competenti.
Entro 30 gg. dall’entrata in azione, l’OPRA dovrà rilevare presso l’Inail con apposita richiesta scritta, inviata tramite raccomandata A/R, il nominativo delle imprese che hanno comunicato l’RLS Aziendale. Dopo aver rilevato i dati e averli trasmessi alle OO.SS. queste comunicheranno i nominativi ed il numero di RLST. All’atto della individuazione l’OPRA dovrà comunicare alle aziende aderenti, all’Inail, e agli organi di vigilanza competenti, i nominativi degli stessi. Alle aziende saranno anche trasmesse delle schede da cui risulta il nominativo RLST i recapiti e le attribuzioni come previsto dall’art. 48 e 50 del D.lgs 81/2008 e smi. Tale scheda dovrà essere tempestivamente consegnata dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.
In caso di mancato funzionamento dell’Organismo e di mancato assolvimento degli adempimenti dovuti, ciascuna delle parti sociali può attivare L’OPNA al fine di rimuovere eventuali ostacoli e definire le linee guida per risolvere ogni problema intervenuto.
L’OPRA deve ricevere dall’RLST il programma di lavoro prima della sua attuazione in caso di accesso in azienda al di fuori del piano predisposto deve obbligatoriamente ricevere apposita comunicazione con 6 giorni di preavviso, questo piano dovrà essere posto all’attenzione della componente datoriale. In tal caso l’accesso avverrà alla presenza dell’associazione datoriale cui l’impresa è iscritta o alla quale ha conferito mandato.
Per quanto non previsto nel presente, l’organismo si rimette alle disposizioni nazionali.