Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2013, n. 4534 - Infortunio durante il sollevamento di una paratia e mancanza di una corretta procedura





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 257/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 04/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale impersona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso associandosi in via principale, alla richiesta di rinvio della difesa di (Omissis), in subordine chiede il rigetto del ricorso.

Per la P.C. (Omissis) è presente l'avv. (Omissis), del foro di Taranto, che deposita conclusioni e nota spese e chiede la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Trieste rigettandone il ricorso e confermarsi le statuizioni civili.

Udito, per (Omissis), l'avv. (Omissis), del foro di Trieste, che chiede in via principale insiste per la richiesta di rinvio; in subordine, l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (Omissis) avverso la sentenza emessa in data 4.1.2011 dalla Corte di Appello di Trieste che, tra l'altro, confermava nei confronti del predetto la sentenza del Tribunale di Gorizia in data 25.3.2009 con cui il (Omissis) e (Omissis) erano stati ritenuti colpevoli del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di (Omissis), operaio generico dipendente della ditta (Omissis) s.c.ar.l. alla quale la (Omissis) s.p.a. - della quale il (Omissis) era responsabile per la manutenzione meccanica nella centrale elettrica di (Omissis) e il (Omissis) referente (Omissis) per le ditte esterne che a vario titolo lavorano nell'area meccanica della centrale predetta (fatto del (Omissis)) - aveva appaltato lavori di pulizia industriale presso la detta centrale elettrica, e condannati con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ciascuno oltre al risarcimento del danno in favore delle a parti civili costituite, con assegnazione di una provvisionale a ciascuna di esse.

Secondo l'imputazione (ascritta anche a tale (Omissis), legale rappresentante e direttore della centrale di (Omissis), separatamente giudicato e a (Omissis), legale rappresentante della (Omissis) s.c.ar.l. di datore di lavoro di (Omissis), anch'egli separatamente giudicato), nel corso di un intervento di pulizia idrodinamica della vasca 22 sita nella zona prospiciente il canale (Omissis) all'interno della centrale (Omissis) di (Omissis), (Omissis), postosi alla manovra di un'autogrù, dava inizio all'operazione di sollevamento di una paratia composta da un elemento di ferro e da quattro panconi o pannelli del peso di 210 kg. ciascuno, sovrapposti e vincolati ad un'asta di sostegno mediante piastrine metalliche (c.d. "orecchiette"); sollevata la paratia dal terreno per circa l'80% della lunghezza, la stessa rimaneva bloccata per essere ispezionata; improvvisamente, a causa del distacco di una delle "orecchiette" metalliche, il pancone posto più in alto cadeva e andava a travolgere (Omissis), che si trovava nella zona sottostante la paratia.

Al (Omissis) (al (Omissis) e al (Omissis)) venivano contestate varie violazioni di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, commi 1, 3 e 4 ter, lettera a) e d);

- per l'adozione (o comunque omesso impedimento di utilizzazione) di attrezzatura inidonea ai fini della sicurezza e della salute, inadeguata per il sistema di fissaggio impiegato per garantire la stabilità delle parti movimentate delle paratie essendo tale sistema caratterizzato da piastrine metalliche (orecchiette) saldate di volta in volta a dei pioli sporgenti di singoli panconi, le quali, per forma e dimensioni, essendo lasche e di ridotta interferenza rispetto al foro di collocazione erano inidonee alla loro precipua funzione di trattenere in sicurezza i pannelli posti sull'asta di sostegno;

- per omessa valutazione delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro di sollevamento delle paratie e di considerare il pericolo di caduta permanente dei panconi durante tutte le operazioni;

- per aver omesso di disporre che la procedura di sollevamento fosse correttamente progettata, controllata ed eseguita in modo tale da tutelare la sicurezza dei lavoratori. La Corte territoriale condivideva e richiamava integralmente la motivazione della sentenza di primo grado e ribadiva la responsabilità del (Omissis) e del (Omissis) secondo i rispettivi diversi livelli di coinvolgimento, dopo aver ricostruito lo schema organizzativo della Centrale, rifacendosi, quanto al nesso di causalità nel reato omissivo improprio, ai principi enunciati dalle S.U. di questa Corte con la nota sentenza n. 30328 del 10.7.2002.

Il ricorrente articola i motivi di seguito riportati.

1. La nullità della sentenza per incompatibilità dei membri del collegio in grado di appello: due di essi, infatti, avevano partecipato al giudizio e relativa decisione nei confronti di (Omissis), legale rappresentante della (Omissis) s.c.a.r.l. concernente lo stesso fatto di cui al presente procedimento e, benchè consapevoli, non si erano astenuti perchè incompatibili ex articolo 34 c.p.p..

2. La manifesta illogicità della motivazione, la mancanza di motivazione e travisamento della prova.

Assume che erano stati erroneamente attribuiti dalla Corte territoriale al (Omissis) gli obblighi di sicurezza sul presupposto della riperibilità degli stessi in quanto ricoprente la posizione di Coordinatore dell'area meccanica della Centrale (Omissis) di (Omissis), evidenziando, sulla scorta di taluni testi, l'assorbente posizione di garanzia del (Omissis), preposto ai lavori, a differenza del (Omissis) che non lo era, come nemmeno era gestore del contratto con le ditte esterne e così destinatario delle norme di sicurezza.

3. La violazione dell'articolo 192 c.p.p. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato ed il vizio motivazionale.

La Corte territoriale -nel respingere il motivo d'appello teso ad escludere la riconducibilità dell'obbligo di sicurezza al (Omissis), sulla base del giudizio controfattuale di aver questo osservato la prassi operativa, poi confluita nella procedura P023 -relativa all'assegnazione della lavorazione che aveva causato l'evento mortale, aveva ritenuto di escludere, sulla base delle sole dichiarazioni del coimputato (Omissis), che vi fosse una procedura, escludendo altresì la conformità della prassi operativa alla procedura (P023) poi disposta su prescrizione della ASL che, secondo la Corte, non risulterebbe acquisita agli atti (pag. 11 sent.).

Il Giudice di appello aveva omesso di valutare sia le prove testimoniali che erano state assunte in primo grado circa la coincidenza tra prassi operativa e quella poi impartita riconducibile alla procedura P023 sia le risultanze documentali, acquisite agli atti, relative sia alla imposizione delle prescrizioni sia alla procedura P023 (elencate specificamente in ricorso a pag. 28).

4. L'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35 in relazione agli articoli 589 e 40 c.p. ed il vizio motivazionale.

Assume che non era stato effettuato il giudizio controfattuale di cui alla sentenza "Franzese" avendo omesso il giudice dell'appello di motivare in ordine alla circostanza che il (Omissis) aveva affidato la lavorazione al preposto al lavoro (Omissis), osservando così la procedura che per prassi veniva da anni applicata per quel tipo di intervento e facendo legittimo affidamento sulla esatta esecuzione dei compiti da parte del (Omissis), tanto più che al (Omissis) era stato espressamente ordinato di non avvicinarsi all'area delle lavorazioni e così rimanere ad una distanza di otto metri circa della zona interessata dalle operazioni di sollevamento dei panconi.

La Corte territoriale aveva omesso di spiegare in motivazione quale sarebbe stata la condotta omissiva del (Omissis), riconducendo il ragionamento logico-giuridico alla ritenuta "posizione di garanzia" del medesimo in quanto preposto e titolare della "gestione del contratto".

Parimenti priva di motivazione sarebbe la sentenza di appello in ordine alla valutazione della condotta omissiva ascritta al ricorrente nella fase "ascendente" cioè nella fase volta alla valutazione dei rischi e di una corretta progettazione e valutazione delle attività di controllo relative alla lavorazione in questione; si evidenzia che il (Omissis) non aveva alcuna capacità di spesa, sicchè il richiamo alle funzioni e responsabilità del (Omissis) non era di per sè sufficiente ad imputare al medesimo la responsabilità circa l'omessa colposa assunzione delle misure di prevenzione ed in particolare quanto al coordinamento tra più operatori alla gestione delle attività di sollevamento e a quella volta a mantenere l'area delle operazioni sgombra al momento del sollevamento della paratia.

5. Il vizio motivazionale in ordine alla legittimazione della parte civile, ribadendo che dalla documentazione tra legali versata in atti e trascritta in ricorso emergeva che la (Omissis) aveva accettato, previa autorizzazione a tal fine conferita al suo procuratore avv. A. (Omissis) a transigere la lite ai fini civili, l'offerta di euro 200.000 della controparte (tramite l'avv. G. (Omissis) per conto della rappresentata (Omissis), già (Omissis)) a tacitazione e saldo di ogni pretesa con definivo abbandono della costituzione di parte civile.

è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente oltre ad una nota di deposito di documentazione, con cui, oltre a ribadire le censure già proposte, si fa riferimento alla sentenza di condanna in appello di (Omissis) (citato nel ricorso quale Capo sezione), che si indica come soggetto sovraordinato al (Omissis), e si invoca il rinvio o sospensione del presente procedimento per l'acquisizione dell'intero testo della sentenza in questione.

Diritto


Il ricorso è infondato.

La prima censura è destituita di fondamento.

Infatti, l'esistenza di cause di incompatibilità ex articolo 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'articolo 37 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 5, n. 13593 del 12.3.2010, Rv. 246716): cosa non è stata fatta.

Inoltre, quanto alla prima osservazione svolta con la memoria da ultimo depositata, non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio formulata in limine dalla difesa. Va rammentato che questa Corte non ha accesso agli atti del procedimento, cosicchè si palesano del tutto inconferenti i richiami a documenti effettuati sia in ricorso sia nella memoria difensiva.

Ma non solo la posizione di garanzia (Omissis), la cui sovraordinazione al (Omissis) è assunta solo dal ricorrente, viene rappresentata senza alcuna spiegazione e per la prima volta come estromettente quella dell'odierno ricorrente, ma altresì nulla esclude che le due posizioni di garanzia concorrano ovvero che si tratti di un'unitaria posizione di garanzia (v. anche infra): del resto, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge; inoltre, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41 c.p., comma 1 (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. 4, n. 43078 del 28.4.2005, Rv. 232416).

Anche le ulteriori censure sono infondate.

Esse, oltre a riproporre sostanzialmente le medesime doglianze rappresentate con i motivi d'appello, sono di puro fatto, laddove tendono a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella compiuta, con congrua motivazione, dai Giudici di merito e, pertanto, improponibili nel giudizio di legittimità. Ed invero, il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinato conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talchè nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. Peraltro, il nuovo testo dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424).

Ciò, peraltro, vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. 2, 15.1.2008, n. 5994; Sez. 1, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. 4, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636), evenienza non verificatasi nel procedimento in esame.

Invero la Corte territoriale ha fornito una motivazione ampia e congrua, esente da vizi logici o giuridici con compiuta valutazione degli elementi probatori acquisiti, svolgendo un'analisi attenta e meticolosa, con puntuale ricostruzione dei fatti ed apprezzamenti estremamente corretti ed improntati a solida logica delle emergenze istruttorie oltre al preliminare richiamo integrativo alla motivazione della sentenza di primo grado con la quale la motivazione della sentenza impugnata si fonde in un unicum inscindibile.

Correttamente il (Omissis) è stato qualificato "gestore del contratto", quale coordinatore dell'Area Meccanica nella Sezione Manutenzione e, indipendentemente dall'avvenuta o meno acquisizione in atti della prescrizione ASL relativa alla procedura alla quale sarebbe stata conforme la prassi seguita, le dichiarazioni del (Omissis), laddove aveva affermato che non vi era alcuna procedura sui lavori in questione, non possono essere obliterate o apprezzate come di valenza confliggente con tale documentazione, ma, se mai, esplicativa di quanto era in uso farsi in azienda: ovvero veniva lasciata ai lavoratori discrezionalità nella esecuzione delle manovre e nella scelta ed applicazione dei dispositivi di fissaggio, che nel caso di specie erano inadeguati (cioè quanto alla forma e dimensione della piastrina di fissaggio, c.d. "orecchiette"). Con motivazione esente da vizi logici o giuridici è stato confermato il coinvolgimento del (Omissis), su un diverso livello di responsabilità, atteso il richiamato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, "a seguito dell'introduzione nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 bis, ad opera del Decreto Legislativo n. 242 del 1996, i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari "iure proprio" dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni" (Cass. pen., sez. 4, 6.12.2007, n. 6277, Rv 238749; n. 19712 del 3.2.2009, Rv. 243637) e che tende a distribuire i doveri di vigilanza e a moltiplicare le figure dei responsabili, pure nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite.

Quanto alla censura sub 5, relativa alla dedotta carenza di legittimazione attiva della parte civile, invano eccepita già in grado di appello, non si ritiene la motivazione addotta sul punto affetta da alcuna carenza, non sembrando che la prospettata transazione si sia perfezionata, poichè, come rilevato dal Giudice a quo, nonostante i pregressi contatti tra i rispettivi avvocati con il raggiungimento dell'accordo transattivo, nessuna transazione o lettera di rinuncia risulta essere stata sottoscritta dalla Signora (Omissis) (vedova della vittima) che, in data 14.7.2010, aveva revocato (circostanza alla quale il ricorso nemmeno accenna) la propria autorizzazione a transigere e dichiarato espressamente che non intendeva sottoscrivere alcuna transazione volendo proseguire la causa" e come anche si evince, a conferma di ciò, dall'odierna presenza in aula del difensore e procuratore della stessa che ha ritualmente presentato conclusioni e nota spese. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione in favore della parte civile delle spese attinenti al presente giudizio e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.826,00 oltre accessori come per legge.