Tipologia:Ipotesi di accordo
Data firma: 18 marzo 2009
Validità: quadriennio normativo 2006-2009*
Parti: delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Forze di polizia ad ordinamento civile/militare
Fonte: FPC-CGIL

Sommario:

Titolo I Forze di polizia ad ordinamento civile
Articolo 1 Ambito di applicazione e durata
Articolo 2 Nuovi stipendi
Articolo 3 Effetti dei nuovi stipendi
Articolo 4 Indennità pensionabile
Articolo 5 Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
Articolo 6 Lavoro straordinario
Articolo 7 Buoni pasto
Articolo 8 Assegno funzionale
Articolo 9 Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)
Articolo 10 Indennità per operatori subacquei
Articolo 11 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
Articolo 12 Indennità di bilinguismo
Articolo 13 Trattamento di missione
Articolo 14 Trattamento economico di trasferimento
Articolo 15 Orario di lavoro
Articolo 16 Congedi straordinari e aspettativa
Articolo 17 Terapie salvavita
Articolo 18 Tutela delle lavoratrici madri
Articolo 19 Diritto allo studio
Articolo 20 Asili nido
Articolo 21 Tutela legale
Articolo 22 Forme di partecipazione
Articolo 23 Norme di garanzia
Titolo II Forze di polizia ad ordinamento militare
Articolo 24 Ambito di applicazione e durata
Articolo 25 Nuovi stipendi
Articolo 26 Effetti nuovi stipendi
Articolo 27 Indennità pensionabile
Articolo 28 Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
Articolo 29 Lavoro straordinario
Articolo 30 Buoni pasto
Articolo 31 Assegno funzionale
Articolo 32 Mantenimento indennità incursori
Articolo 33 Indennità per operatori subacquei
Articolo 34 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
Articolo 35 Indennità di bilinguismo
Articolo 36 Trattamento di missione
Articolo 37 Trattamento economico di trasferimento
Articolo 38 Orario di lavoro
Articolo 39 Licenze straordinarie e aspettativa
Articolo 40 Terapie salvavita
Articolo 41 Tutela delle lavoratrici madri
Articolo 42 Diritto allo studio
Articolo 43 Asili nido
Articolo 44 Tutela legale
Articolo 45 Commissione paritetica e norme di garanzia
Titolo III Disposizioni finali
Articolo 46 Proroga di efficacia di norme
Articolo 47 Decorrenza del provvedimento
Tabella n. 1 (Articoli 10 e 33) Indennità di rischio per subacquei
Tabella n. 2 (Articolo 11, comma 4)
Tabella n. 3 (Articolo 34, comma 4)
Dichiarazioni di impegno

Ipotesi di accordo sindacale per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, corpo di polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato) e schema di provvedimento per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (arma dei carabinieri e corpo della guardia di finanza), integrativi del dpr 11 settembre 2007, n. 170, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, 18 marzo 2009

Titolo I Forze di polizia ad ordinamento civile
Articolo 1 Ambito di applicazione e durata

1. La presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni della presente ipotesi di accordo integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Articolo 9 Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)
1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d’idoneità per l’impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un’indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:
[...]
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l’indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Articolo 10 Indennità per operatori subacquei
1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata alla presente ipotesi di accordo.

Articolo 11 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, l’articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all’articolo 1 della presente ipotesi di accordo, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, il limite dei 60 giorni previsto dall’articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un’anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente ipotesi di accordo.

Articolo 15 Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
1. bis Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 3 ed i riposi compensativi.
Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo. 

Articolo 16 Congedi straordinari e aspettativa
[...]
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
3-bis A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all’articolo 68 comma 3 e all’articolo 70 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa. 

Articolo 17 Terapie salvavita
1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Articolo 18 Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Titolo II Forze di polizia ad ordinamento militare
Articolo 24 Ambito di applicazione e durata

1. Il presente schema di provvedimento si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente schema di provvedimento integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. 

Articolo 32 Mantenimento indennità incursori
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche se impiegato presso i reparti della 2ª Brigata Mobile dell’Arma dei carabinieri per finalità comunque tipiche delle attività degli incursori.

Articolo 33 Indennità per operatori subacquei
Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente schema di provvedimento.

Articolo 34 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, l’articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Per il personale di cui all’articolo 24 del presente schema di provvedimento, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, il limite dei 60 giorni previsto dall’articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai brigadieri con un’anzianità inferiore a 15 anni, è incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 è sostituita dalla tabella 3 allegata al presente schema di provvedimento. 

Articolo 38 Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
1. bis Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute
ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 3 ed i riposi compensativi.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
6. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

Articolo 39 Licenze straordinarie e aspettativa
[...]
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
3. bis A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.
5. Ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell’ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Articolo 40 Terapie salvavita
1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Articolo 41 Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo armo di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Articolo 45 Commissione paritetica e norme di garanzia
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal decreto che recepisce il presente schema di provvedimento e dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le amministrazioni e le rispettive sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell’Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta.
2. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Generale della Guardia di Finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, per i fini di cui al comma 1, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante Generale, è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti della rispettiva sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza.
3. Ove, a conclusione dell’iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, le amministrazioni o le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza, tramite i rispettivi Comandi Generali, possono attivare la procedura di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Titolo III Disposizioni finali
Articolo 46 Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo e il presente schema di provvedimento, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Articolo 47 Decorrenza del provvedimento
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo e il presente schema di provvedimento.

Tabella n. 1 (Articoli 10 e 33) Indennità di rischio per subacquei

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)

Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:

Indennità in euro per ogni ora di immersione saturazione

Aria

Miscele sintetiche

Ossigeno

0-12 1,24 1,64 2,48 0,60
13- 25 1,64 2,48 3,50 0,82
26- 40 2,06 3,50 1,02
41-55 3,08 4,54 1,24
56- 80 5,16 6,18 1,44
81- 110 6,18 7,22 1,64
111-150 8,26 2,06
151-200 9,30 2,58
oltre 200 10,32 3,10

Dichiarazioni di impegno
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Il Governo si impegna ad individuare iniziative per ridurre i tempi di attesa del giudizio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale collocato in aspettativa per infermità.
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Il Governo si impegna a prevedere interventi normativi finalizzati alla soluzione della problematica relativa all’esposizione agli effetti dell’amianto del personale della Marina Militare e del personale delle altre amministrazioni imbarcato su unità navali. Detti interventi devono prevedere soluzioni economico-previdenziali per il personale esposto e risarcimenti alle vittime. Per perseguire celermente i predetti obiettivi si ritiene opportuno utilizzare anche le proposte di legge già presentate in Parlamento.
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