Legge 12 febbraio 1955, n. 51
Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
G.U. 7 marzo 1955, n. 54
Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 11831/2014; Cass. Pen. 50023/2017;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.
Art. 2.
Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:
a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.
Art. 3.
Le norme di cui all'art. 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneità fisica e di età; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonché le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.
Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.
Art. 4.
Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 febbraio 1955