Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 05 febbraio 2013, n. 2754 - Esposizione ad amianto


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura - Presidente

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso 11023-2011 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

(Omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 703/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 9.6.09, depositata il 16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta alla memoria.

è presente il Procuratore Generale in persona dei Dott. GIUSEPPE CORASANITI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FattoDiritto


Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto.

La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 703/09, decidendo sull'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), la rigettava confermando la sentenza del Tribunale di Ferrara del 13 dicembre 2005, e determinando, come segue, il periodo di esposizione qualificata all'amianto dei suddetti lavoratori:

(Omissis), dall'ottobre 1978 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 14 anni e due mesi;

(Omissis), dal 4 maggio 1970 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 22 anni, 7 mesi e 27 giorni;

(Omissis), dal 12 luglio 1976 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 16 anni, 5 mesi e 16 giorni;

(Omissis), dal 1 dicembre 1970 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 22 anni e 30 giorni;

(Omissis), dal 16 maggio 1974 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 18 anni, 7 mesi e 15 giorni,

(Omissis), dal 1 settembre 1970 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 12 anni, tre mesi e trenta giorni;

(Omissis), dal 16 maggio 1974 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 18 anni, 7 mesi e quindici giorni;

(Omissis), dal 16 settembre 1974 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa diciotto anni, tre mesi e 15 giorni;

(Omissis), dal 1 settembre 1970 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 22 anni, tre mesi e 30 giorni;

(Omissis), dal 1978 al 31 dicembre 1992, per una durata complessiva di circa 14 anni;

(Omissis), dal 1976 al 1989 per una durata complessiva di circa 14 anni.

Per la cassazione della suddetta sentenza d'appello ricorre l'INPS prospettando, con un motivo di ricorso, la violazione degli articoli 112 e 436 c.p.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4).

Ad avviso di esso ricorrente, la Corte d'Appello ha ampliato il periodo di applicazione del coefficiente moltiplicatore rispetto a quello determinato dal Tribunale, pure in difetto di una domanda, in tal senso, da parte dei lavoratori. Quest'ultimi, infatti, non avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato determinato il loro diritto nella minore misura prevista.

Resistono con controricorso i lavoratori.

Preliminarmente, va osservato che il ricorso si sottrae all'eccezione di inammissibilità formulata dai resistenti.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 6757 del 2012, n. 11039 del 2006, 14773 del 2003), la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex articolo 112 cod. proc. civ. riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (articoli 434 e 437 cod. proc. civ.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte.

Nella specie non è ravvisabile il vizio dedotto dalla parte ricorrente atteso che oggetto della domanda dei lavoratori era l'accertamento del diritto alle maggiorazioni contributive Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, per il periodo di esposizione subita, in ambiente di lavoro, a rischio amianto, con la conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione del relativo beneficio pensionistico, e dunque, l'accertamento del giudice doveva vertere oltre che sulla sussistenza dell'esposizione, anche sul tempo della stessa.

Peraltro, la censura dell'INPS in grado di appello con cui si lamentava la mancata prova, acquisibile solo tramite espletando CTU, in ordine all'accertamento dei livelli di concentrazione di amianto, investendo in radice la statuizione del giudice di primo grado, ha devoluto al giudice d'appello la controversia in toto.

Ritiene il Collegio che le conclusioni del consigliere relatore non possono essere condivise. Ed infatti, proprio in ragione del principio del "tantum devolutimi quantum appellatum", sussiste nella fattispecie in esame il vizio di ultrapetizione.

Ed infatti, l'appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara riconosceva ai ricorrenti la maggiorazione contributiva Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, per il periodo di esposizione subita, era proposto dall'INPS con riguardo alla mancanza di prova sui livelli di concentrazione dell'amianto, mentre i lavoratori proponevano appello solo in ordine alla statuizione sul governo delle spese di lite.  Ciò si è tradotto nell'acquiescenza alle ulteriori statuizioni della sentenza stessa, in quanto il limite della cognizione devoluta al giudice d'appello è definito dai motivi d'impugnazione, con conseguente divieto della riforma "in pejus" della sentenza impugnata (si cfr., per i principi enunciati sia pure in diversa fattispecie, Cass., n. 15835 del 2010, 21865 del 2011).

In accoglimento del ricorso deve essere cassata la sentenza della Corte d'Appello di Bologna e confermata la sentenza del Tribunale di Ferrara, anche in ordine al governo delle spese di lite, accogliendosi la domanda dei ricorrenti negli stessi termini. Le spese del presente giudizio, in ragione della peculiarità della questione trattata, sono compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di appello sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda dei ricorrenti negli stessi termini di cui alla sentenza di primo grado anche quanto alle spese. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti dei controricorrenti costituiti liquidate in euro tremila di cui duemila per onorari e 50 per spese, mille per diritti da distrarsi a favore degli avv.ti (Omissis) e (Omissis).