Tipologia: Accordo modificativo
Data firma: 14 ottobre 1954
Parti: Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico Farmaceutici-Confcommercio e Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati-Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio-Cisl, Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali-Uil
Settori: Commercio, Farmaceutici

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Accordo modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, 14 ottobre 1954

Il giorno 14 ottobre 1954 in Roma, tra l’Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico Farmaceutici [...], con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Commercio [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati [...], con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti al Commercio [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali aderente alla Uil [...], si è stipulato il presente accordo nazionale modificativo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 luglio 1951.

Art. 3.
A parziale modifica dell’art. 40 del contratto nazionale, a partire dal 29 luglio 1954, i periodi di ferie per il personale con mansioni non impiegatizie restano così stabiliti:
а) dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino al settimo anno compiuto: giorni 12;
b) dal settimo anno compiuto e fino al quindicesimo anno compiuto: giorni 15;
c) dal quindicesimo anno compiuto in poi: giorni 18.

Art. 4.
A parziale modifica dell’art. 42 del contratto nazionale resta convenuto che il periodo minimo di ferie di giorni 12 non può essere frazionato.

Art. 6.
Per quanto non contemplato nel presente accordo, il contratto nazionale collettivo di lavoro del 17 luglio 1951 conserva la sua integrale efficacia.