Tipologia: CCNL
Data firma: 29 gennaio 1959
Validità: 01.02.1959 - 31.01.1961
Parti: Federazione Italiana Industriali Produttori ed Esportatori di Vini, Liquori ed Affini-Confindustria e Filia, Fulpia, Uilia e Federazione Nazionale Lavoratori dell’Alimentazione-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Aziende vinicole

Sommario:

Parte prima Operai
Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Affissione del contratto.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Precedenze.
Art. 7. - Donne e fanciulli.
Art. 8. - Visita medica.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. Orario di lavoro.
Art. 10-bis. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
Art. 11. - Riposo per i pasti.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13-bis. - Cottimo.
Art. 14. - Giorni festivi e festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 15. - (Soppresso).
Art. 16. - Sospensione del lavoro.
Art. 17. - Interruzione del lavoro.
Art. 18. - Recuperi.
Art. 19. - Determinazione di categorie e minimi salariali.
Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 22. - Premi di anzianità.
Art. 23. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Indennità di bicicletta.
Art. 29. - Prestiti.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Permessi sindacali.
Art. 32. - Congedo matrimoniale.
Art. 32-bis. - Maternità.
Art. 33. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Art. 35. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Dimissioni.
Art. 39. - Caso di morte.
Art. 40. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 43. - Regolamento di fabbrica.
Art. 44. - Disciplina aziendale.
Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 46. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 47. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 48. - Mense aziendali.
Art. 49. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 49-bis. - Indumenti di lavoro.
Art. 50. - Istruzione professionale.
Art. 51. - Utensili da lavoro.
Art. 52. - Spogliatoi.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 55. - Commissioni Interne.
Art. 56. - Norme generali.
Art. 57. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 58. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 59. - Decorrenza e durata.
Parte Seconda Intermedi
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7. - Minimi di paga.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia ed infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Art. 19. - Decorrenza e durata.
Parte terza Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Indennità di bicicletta.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Alloggio.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento per malattia.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Minimi di stipendio.
Art. 41. - Permessi sindacali.
Art. 42. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 43. - Mense aziendali.
Art. 44. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 45. - Certificato di lavoro.
Art. 46. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Commissioni Interne.
Art. 49. - Norme generali.
Art. 50. - Decorrenza e durata.
Allegato 1 Accordo per l’istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria alimentare e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia
Allegato 2 Tabelle stipendio minimo mensile

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende vinicole pure ed acetiere, 29 gennaio 1959

Addì 29 gennaio 1959, presso la Confederazione Generale dell’industria Italiana, tra la Federazione Italiana Industriali Produttori ed Esportatori di Vini, Liquori ed Affini [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...], la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (Fulpia) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Industrie. Alimentari (Uilia) [...]
Addì 29 gennaio 1959, presso la Confederazione Generale dell’industria Italiana, tra la Federazione Italiana Industriali Produttori ed Esportatori di Vini, Liquori ed Affini [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Alimentazione (Cisnal) [...]
è stato stipulato il seguente contratto per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere.

Parte prima Operai
Art. 1. - Sfera di applicazione.

Il contratto vale:
а) per i lavoratori di aziende che con uve e mosti o vini producono vini tipici, salvo che la produzione sia fatta a scopo di consumo familiare;
b) per i lavoratori di aziende che con uve e mosti o vini producono vini comuni, anche se gassificati con immissioni di anidride carbonica, facendo della produzione del vino preminente oggetto della loro attività, o di quelle che pur procedendo contemporaneamente ad operazioni di produzione e di scambio di vini abbiano un movimento complessivo aziendale non inferiore ai seimila ettolitri annui con non meno di 2000 q.li di produzione propria;
c) per i lavoratori di aziende che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
d) per i lavoratori di aziende produttrici di aceti.

Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che l’operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione rientranti nella stessa categoria salvo quanto disposto dall’articolo 20 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 7. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’articolo 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito:
«Art. 11. - Trasporto e sollevamento pesi. I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia e a spalla:
maschi sotto ai 15 anni, Kg. 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, Kg. 25;
femmine sotto ai 15 anni, Kg. 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, Kg. 15;
femmine sopra i 17 anni, Kg. 20;
b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretto su guide di ferro; 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo».
Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Art. 8. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

Art. 10. Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o quarantotto settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in sessanta ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10-bis. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa e custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
[...]

Art. 11. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende nelle quali l’orario normale di cui all’articolo 10 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di, un’ora di sosta per la consumazione dei pasti, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvai le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 10.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni numero 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al 2° comma.
Per il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (v. tabella delle maggiorazioni n. 5).
Per il lavoro festivo si Intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (v. tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 13-bis. - Cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]

Art. 18. - Recuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni, di lavoro o di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 24. - Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa Ditta ha diritto ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza) nella misura di:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
dall’80 al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
dal 16° al 19° anno compiuto di anzianità: 16 giorni (128 ore);
oltre il 20° anno compiuto di anzianità: 18 giorni (144 ore).
[...]

Art. 28. - Indennità di bicicletta.
Il datore di lavoro corrisponderà all’operaio che, su richiesta dell’azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell’azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

Art. 32-bis. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si in riferimento alla legge 26 agosto 1950, numero 860.

Art. 34. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

Art. 43. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti-, da un eventuale regolamento Interno (Regolamento di Fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 44. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione Aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evirare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 45. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 43 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 47.

Art. 46. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimeli dell’ammonizione, della multa e della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o delle evidenti irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali dove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzioni di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all’entità o alla gravità o alla, abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 47. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
A) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti.
B) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’Azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per la azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 48. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione degli operai al costo delle mense in atto.

Art. 49. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di leggi presenti o future.

Art. 49-bis. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi particolarmente bagnati sarà fornito un paio di zoccoli o un paio di stivali.
A tutto il personale fisso verrà fornita una tuta o un grembiale.

Art. 50. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze o per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 51. - Utensili da lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[...]

Art. 52. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 55. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario della azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 56. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali vigenti alla data di stipulazione del presente contratto.
Per quanto riguarda gli accordi Interconfederali che dovessero essere stipulati dopo la data di stipulazione del presente contratto le parti si impegnano ad incontrarsi.

Parte Seconda Intermedi
(Per la sfera di applicazione si rimanda all’art. 1 parte operai)
Art. 1. - Campo di applicazione.
Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia centro meridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai.
Affissione contratti; documenti; donne e fanciulli; visita medica; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi; festività nazionali e infrasettimanali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione, multa, sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; istruzione professionale: utensili di lavoro; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 8. - Ferie.
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile t contingenza) non inferiore a:
In caso di anzianità di servizio:
fino a 5 anni, giorni 13 lavorativi;
da oltre 5 fino a 14 anni, giorni 16 lavorativi;
da oltre 14 e fino a 20 anni, giorni 18 lavorativi;
oltre i 20 anni, giorni 22 lavorativi.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’art. 13 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all’articolo 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all’art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’art. 31, 1° comma, e 33 dell’accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell’Italia centro-meridionale.

Parte terza Impiegati
(Per la sfera di applicazione si rimanda all’art. 1, parte operai)
Art. 2. - Visita medica.
L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dalla azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 ore settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell’azienda.
[...]

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 10 della presente regolamentazione e cioè 8 ore giornaliere e 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 12.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
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Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell’azienda.

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
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Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
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In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a due anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre due anni, fino ad otto anni;
25 giorni di calendario In caso di anzianità di servizio da oltre 8 anni e fino a 18 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i diciotto anni.
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Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le Associazioni nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originalmente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve conservare il posto all’impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di cinque mesi dopo tale evento.
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Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
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2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
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1) aver cura dei locali, del mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegati deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilii1 dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni n limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 43. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 48. - Commissioni Interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell’azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 49. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.
Per quanto riguarda gli accordi interconfederali che dovessero essere stipulati dopo la data di stipulazione del presente contratto le parti si impegnano ad incontrarsi.