Tipologia: CCNL
Data firma: 25 maggio 1954
Validità: 01.01.1953 - 30.06.1957
Parti: Associazione Nazionale Agenti Generali Ina, Unione Nazionale Sindacati Assicuratori, Sindacato Italiano Lavoratori Gruppo Ina-Cgil, Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo Ina-Cisl, Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Agenti di assicurazione


Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Inquadramento.
Art. 7.
Art. 8. - Disciplina di servizio.
Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 10.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13.
Art. 14. - Festività.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18. - Anzianità ed' avanzamenti.
Art. 19.
Art. 20. - Passaggi di categoria.
Art. 21.
Art. 22. - Premio di anzianità.
Art. 23. - Cambiamento temporaneo di mansioni.
Art. 24. - Assenze e congedi.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27. - Aspettativa.
Art. 28. - Malattia - Gravidanza - Puerperio.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33. - Servizio militare.
Art. 34.
Art. 35. - Missioni.
Art. 36. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39. - Indennità di anzianità.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44. - Trapasso di agenzia.
Art. 45. - Personale avente incarichi sindacali.
Art. 46. - Condizioni più favorevoli.
Art. 47. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale delle parti stipulanti.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli agenti di assicurazione, 25 maggio 1954

Il giorno 25 maggio 1954, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale [...], tra l’Associazione Nazionale Agenti Generali Ina [...], l’Unione Nazionale Sindacati Assicuratori [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Gruppo Ina [...], assistiti dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo Ina, aderente alla Cisl [...], assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Unione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato l’annesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall’Associazione Nazionale Agenti Generali Ina.
Il giorno 25 maggio 1954, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale [...], tra l’Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione [...], la Federazione Lavoratori Assicurazioni Private [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione [...], l’Unione Nazionale Sindacati Assicuratori [...], il Sindacato Assicuratori Privati, aderente alla Cisl [...], assistito dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato l’annesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentata dall’Ana

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro regola i rapporti tra gli Agenti di assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti - con esclusione di quelli addetti alla produzione - rappresentati dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) la censura per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 15, previa comunicazione scritta all’interessato della motivazione; il provvedimento potrà diventare esecutivo dopo udite le giustificazioni del lavoratore.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo, intendendosi sanati dopo un periodo di un anno di buona condotta.
Il provvedimento disciplinare di cui al punto c) viene applicato in relazione alla gravità o recidività della colpa, senza riguardo all’ordine in cui è elencato nel presente articolo.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è fissato in ore 41 settimanali per il personale subalterno (categoria IV).
Nei giorni di sabato il periodo di lavoro è limitato alle ore antimeridiane e comunque non oltre le ore 13.

Art. 12. - Lavoro straordinario.
Il lavoro prestato in eccedenza all’orario normale fissato è considerato lavoro straordinario.
Le prestazioni per lavoro straordinario - nei limiti e nei casi consentiti dalla legge - effettuato in aumento all’orario normale, saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo la retribuzione mensile relativa al mese di effettuazione del lavoro straordinario per il divisore fisso 145 per il personale impiegatizio e 165 per il personale subalterno (categoria IV).
[...]
Il lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[...]
Il lavoro straordinario deve essere annotato su apposito registro con la firma del lavoratore.

Art. 23. - Cambiamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze agenziali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non comportino peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 24. - Assenze e congedi.
Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo - con decorrenza della retribuzione - di:
а) giorni 15 di calendario per il personale con anzianità di servizio fino al quinto anno compiuto;
b) giorni 23 di calendario per il personale con anzianità di servizio dal sesto anno iniziato al decimo compiuto;
c) giorni 30 di calendario per il personale con anzianità di servizio oltre il decimo anno compiuto.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie.
[...]

Art. 31.
In caso di gravidanza e puerperio si applicheranno le disposizioni di legge.

Dichiarazioni a verbale delle parti stipulanti.
[...]
2) Con riferimento all’art. 11 le parti dichiarano:
а) in ogni giornata non vi dovranno essere più di due periodi di lavoro;
b) è consentito in un giorno della settimana, preferibilmente in coincidenza col giorno di mercato, di protrarre o anticipare l’orario di lavoro di una mezza ora. Tale prestazione supplementare è già compresa nella retribuzione mensile;
c) l’orario di lavoro stabilito entrerà in vigore dalla data di ratifica del presente Contratto.
[...]
6) In caso di contestazioni sulla interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, sarà promosso l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
[...]