Tipologia: Accordo nazionale di lavoro
Data firma: 16 gennaio 1957
Validità: 01.07.1956 - 30.06.1958 (economico)
Parti: IACP e Unione Nazionale Rappresentanze Sindacali Dipendenti Istituti Autonomi Case Popolari d’Italia
Settori: IACP

Sommario:

Regolamento tipo per il personale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari con decorrenza 1° luglio 1956
Premessa.
Art. 1.
Art. 2.
Ordinamento degli uffici.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Carriera e trattamento economico.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 16.
Ferie - Malattie - Aspettative.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Cessazione dal servizio.
Art. 26.
Disposizioni particolari.
Art. 27.
Art. 28.
Disposizioni finali.
Tabella A

Accordo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, 16 gennaio 1957

Milano, il 16 gennaio 1957, tra l’Associazione Nazionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, con sede in Roma, via XX Settembre, 58/A [...] e l’Unione Nazionale Rappresentanze Sindacali Dipendenti Istituti Autonomi Case Popolari d’Italia, con sede in Milano, via San Paolo, 12 [...], preso atto che la parte normativa e tabellare relativa ai Dirigenti è stata pure approvata dalla Confederazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali per i Dirigenti gli Istituti Autonomi Case Popolari ad essa aderenti; si è convenuto con la presente di approvare l’allegato schema definitivo di Regolamento per il personale degli Istituti Autonomi Case Popolari che avrà vigore dal 1° luglio 1956.
[...]

Regolamento tipo per il personale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari con decorrenza 1° luglio 1956
Premessa.

Riconosciuta la necessità che la struttura organica e regolamentare delle singole Amministrazioni sia costituita non su schemi formuli o in analogia ad altri Enti, i cui compiti e le cui necessità sono profondamente diversi da quelli degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, ma nella maniera più idonea a raggiungere il perfetto assolvimento delle fondamentali attività che la legge affida agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, è stato emanato il presente regolamento tipo, il cui scopo è di creare una regolamentazione uniforme per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, tenuto conto:
а) della autonomia statutaria di ciascun Istituto nell’ambito delle leggi vigenti;
b) delle caratteristiche funzionali che ciascun Istituto presenta in ordine alla entità dei suoi compiti.
L’associazione degli IACP impegna gli Istituti aderenti o che ad essa aderiranno, ad aggiornare, nell’ambito dei loro poteri statutari le norme interne, attualmente in vigore, sulle basi del presente regolamento.

Art. 1.
Il presente regolamento-tipo sostituisce l’Accordo del 6 febbraio 1953 e l’Accordo Nazionale Provvisorio del 30 gennaio 1956, e si applica:
а) ai dirigenti;
b) ai funzionari;
c) agli impiegati;
d) al personale subalterno;
e) agli operai in ruolo, ove esistano.
Non si applica:
- ai professionisti ai quali vengano conferiti incarichi speciali comunque compensati;
- agli operai e salariati assunti e trattati secondo i contratti di lavoro delle rispettive categorie;
- a tutti coloro che non prestino presso gli Istituti servizio che impegni l’intero orario di lavoro.

Art. 2.
Gli Istituti che non hanno un regolamento organico per il personale si impegnano a redigerlo e ad approvarlo entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Ordinamento degli uffici.
Art. 3.

L’ordinamento organico degli Uffici è di esclusiva competenza delle Amministrazioni che vi provvederanno con norme regolamentari le quali dovranno assicurare i diritti e le posizioni acquisiti dai singoli dipendenti.

Carriera e trattamento economico.
Art. 14.

Le tabelle del presente regolamento-tipo sono stabilite in ordine ad un orario di lavoro di 40 ore settimanali per gli impiegati; 48 ore per il personale subalterno. Ove i regolamenti vigenti contemplino orari di lavoro settimanali superiori, le tabelle saranno proporzionalmente aumentate.

Ferie - Malattie - Aspettative.
Art. 17.

Tutto il personale dopo un anno di servizio fruisce di un periodo annuale di ferie, integralmente retribuito, nella misura seguente:
Dirigenti giorni 30.
Funzionari, applicati di concetto e d’ordine:
15 giorni fino a 5 anni di servizio;
20 giorni da 5 anni compiuti fino a 10;
25 giorni da 10 anni compiuti fino a 15;
30 giorni oltre i 15 anni compiuti.
Personale subalterno:
15 giorni fino a 5 anni di servizio;
20 giorni da 5 anni compiuti fino a 15;
25 giorni oltre i 15 anni compiuti.
Il personale non può rinunciare né tacitamente né esplicitamente al godimento annuale delle ferie.
Le ferie non godute entro il 31 dicembre di ogni anno scadono e il dipendente non ha diritto ad indennità sostitutiva.
[...]

Art. 21.
Per le dipendenti-madri, si osserveranno le disposizioni di legge.

Art. 22.
Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare a termini di legge il personale soggetto a rischi contro gli infortuni per cause di servizio.

Art. 25.
I regolamenti dei singoli Istituti fisseranno i doveri d’ufficio dei dipendenti, stabiliranno le sanzioni disciplinari per le infrazioni a tali doveri e le precise modalità per le contestazioni alle infrazioni disciplinari, lo svolgimento delle procedure e le irrogazioni delle sanzioni, in modo d’assicurare agli incolpati le più ampie possibilità di difesa e garanzie di obiettività.

Disposizioni particolari.
Art. 27.

Al personale avventizio si applicano, in quanto non contrarie alla natura particolare del rapporto d’impiego, tutte le pattuizioni del presente regolamento tipo.

Art. 28.
Fino a quando non sarà diversamente regolato per legge, su tutte le questioni inerenti ai diritti e doveri del personale di ruolo ed avventizio, di qualunque categoria e grado, l’Amministrazione sentirà il parere delle rappresentanze del personale.