Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1961
Parti: Unione Agricoltori della Provincia di Ancona e Associazione Dirigenti e Impiegati Tecnici Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della Provincia di Ancona
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole/forestali, Ancona

Sommario:

Art. 1. - Durata.
Art. 2. - Categorie.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 5. - Ferie annuali.
Art. 6.
Tabella stipendi
Art. 7. - Mezzi di trasporto.
Art. 8. - Pagamento tasse, imposte, contributi.
Art. 9. - Preavviso.
Art. 10. - Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 11. - Disposizioni generali.
Art. 12. - Dirigenti di azienda.

Contratto collettivo integrativo per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Ancona, 30 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 30 del mese di settembre in Ancona, tra l’Unione Agricoltori della Provincia di Ancona [...] e l’Associazione Dirigenti e Impiegati Tecnici Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della Provincia di Ancona [...], si è stipulato il presente Contratto Provinciale ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali del 21 ottobre 1958.
Il presente Contratto ha pertanto efficacia per tutto il territorio della Provincia di Ancona.

Art. 4. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario e festivo.
Le parti riconoscono che le disposizioni di legge sull’orario di lavoro sono applicabili soltanto agli impiegati amministrativi di una sola azienda agraria. Per i tecnici agricoli di qualsiasi categoria e per gli impiegati amministrativi che prestano la loro opera in più aziende agrarie, sia con o senza vincolo di esclusività, non sono applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro, né le maggiorazioni per il lavoro straordinario e festivo.
Per, gli impiegati amministrativi dipendenti da una sola azienda agraria, il lavoro straordinario, e cioè quello compiuto oltre l’orario normale, non potrà superare le 2 ore giornaliere o le 12 settimanali [...]
All’impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica verrà accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. [...]

Art. 5. - Ferie annuali.
Ferme restando tutte le altre norme di cui all’art. 13 del Contratto Nazionale, le parti riconoscono che le ferie annuali sono dovute soltanto agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da una sola azienda agraria.

Art. 11. - Disposizioni generali.
Per tutto quanto non regolato dal presente Contratto valgono le norme del Contratto Nazionale 21 ottobre 1958, le disposizioni di legge e gli usi e consuetudini locali.

Art. 12. - Dirigenti di azienda.
Per i dirigenti di Azienda le parti si richiamano all’apposito Contratto Nazionale di Lavoro del 6 agosto 1957, all’Accordo Nazionale per la Previdenza e Assistenza del 6 agosto 1957 e all’Accordo Nazionale di Scala Mobile del 26 aprile 1954.