Tipologia: CCNL
Data firma: 6 novembre 1946
Validità: 01.10.1946 - 31.12.1947
Parti: Agis e Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Enti lirici, Professori d'orchestra

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Forme di assunzione.
Art. 3. - Qualifica impiegatizia.
Art. 4. - Assunzioni fuori piazza.
Art. 5. - Assunzioni temporanee.
Art. 6. - Comporto.
Art. 7. - Protesta.
Art. 8. - Categorie e minimi di paga.
Art. 9. - Tredicesima mensilità.
Art. 10. - Passaggio temporaneo di categoria.
Art. 11. - Indennità di strumento.
Art. 12. - Prestazioni speciali.
Art. 13. - Radio diffusioni.
Art. 14. - Completamento di spettacolo.
Art. 15. - Recite diurne e doppie recite.
Art. 16. - Prestazioni di palcoscenico.
Art. 17. - Trattamento di missione.
Art. 18. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 19. - Indennità di contingenza.
Art. 20. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 21. - Orario di lavoro.
Art. 22. - Lavoro straordinario.
Art. 23. - Prove ordinarie.
Art. 24. - Prove straordinarie.
Art. 25. - Prove a sezioni.
Art. 26. - Riposo settimanale.
Art. 27. - Ricorrenze festive.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Permessi ed aspettativa.
Art. 30. - Licenza straordinaria in caso di matrimonio.
Art. 31. - Trattamento di malattia.
Art. 32. - Tutela della maternità.
Art. 33. - Divieti e norme speciali.
Art. 34. - Norme disciplinari.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Termine di preavviso.
Art. 37. - Certificati di servizio.
Art. 38. - Indennità di anzianità.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Anticipata rescissione del contratto a termine.
Art. 41. - Servizio militare.
Art. 42. - Cassa di assistenza straordinaria.
Art. 43. - Cassa nazionale assistenza lavoratori spettacolo (CNALS).
Art. 44. - Condizioni più favorevoli.
Art. 45. - Contributo sindacale.
Art. 46. - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 47. - Dichiarazione a verbale.
Art. 48. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da enti lirici e sinfonici, 6 novembre 1946

L'anno 1946 il giorno 6 del mese di novembre in Roma nella sede dell’Agis, per specifica delega degli Enti Urici e Sinfonici, tra l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo [...], assistito da [...] Ente Autonomo teatro alla Scala di Milano, [...] Ente Autonomo del teatro dell’Opera di Roma, [...] Accademia di Santa Cecilia e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo [...], dopo cordiali discussioni cui hanno partecipato anche gli Enti Autonomi di Firenze, Genova e Palermo [...], si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per i professori di orchestra inscritti al Sindacato Nazionale Professori di Orchestra, dipendenti dagli Enti Lirici e Sinfonici.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’Ente potrà richiedere :
[...]
d) il certificato di sana costituzione fisica;
[...]

Art. 2. - Forme di assunzione.
[...]
Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, fino alla scadenza del termine, anche al contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 10. - Passaggio temporaneo di categoria.
Il professore di orchestra può essere assegnato temporaneamente a categoria diversa da quella per la quale è stato scritturato purché ciò non comporti peggioramento economico o menomazione morale oppure mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 14. - Completamento di spettacolo.
L’Ente lirico ha facoltà di completare lo spettacolo con un balletto od altro, purché la durata complessiva dello spettacolo non superi le tre ore e tre quarti.
Quando venga superato tale orario sarà corrisposto al professore di orchestra il 30 % di aumento sulla paga giornaliera.

Art. 15. - Recite diurne e doppie recite.
Nei giorni in cui vengono effettuati concerti o spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.
Non si considerano esecuzioni diurne quelle effettuate nei giorni feriali in sostituzione dello spettacolo o concerto serale.
Allorché vengano eseguiti due concerti o spettacoli nella stessa giornata, al professore di orchestra sarà corrisposto un compenso pari al 100 % della paga giornaliera.
Tra i due spettacoli o concerti dovrà intercorrere normalmente un intervallo non inferiore alle tre ore.

Art. 21. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro dei professori di orchestra, salvo quanto disposto negli artt. 14 per la durata dello spettacolo e 23 per la durata delle prove generali, è fissato in 5 ore giornaliere per l’attività lirica e sinfonica, ripartito in due prestazioni e cioè :
a) due prove ordinarie;
b) una prova ordinaria ed una prova generale;
c) una prova ordinaria ed uno spettacolo ovvero una prova generale di durata non superiore a due ore e uno spettacolo.
Durante ciascuna prova il professore di orchestra ha diritto ad almeno dieci minuti di riposo, da computarsi nell’orario di lavoro.
La Direzione si riserva di fissare l’orario delle prove e di ripartire le due prestazioni nel modo ritenuto più conveniente, purché la durata di una delle prove non oltrepassi le tre ore.
Tra le due prestazioni giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle tre ore.
I professori di orchestra dovranno trovarsi al loro posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio della prestazione.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle 10, quelle serali, per l’attività lirica non potranno protrarsi oltre le ore una e per l’attività sinfonica oltre le ore 24.
Le prove non potranno protrarsi oltre le ore 24.

Art. 23. - Prove ordinarie.
La prova ordinaria in giorni di concerto o di spettacolo o di prova generale, per l’attività lirica, avrà la durata di due ore, compresi 10 minuti, di riposo.
È facoltà dell’Ente di eseguire una prova generale per ogni opera che va in scena e per le opere di nuovo allestimento nel teatro due prove generali.
Comunque la durata delle prove generali per l’attività lirica resta fissata in ore 4 e se eseguite di sera non potranno protrarsi oltre le ore una.

Art. 24. - Prove straordinarie.
Qualora l’Ente richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d’orchestra un compenso globale [...]
La durata massima delle prove straordinarie non potrà superare le ore 2 ivi compresi 10 minuti di riposo.
[...]
Le prove straordinarie verranno escluse dal computo dell’orario giornaliero ai fini delle percentuali di cui all’art. 22 ed ai fini delle limitazioni di orario di cui all’art. 21.

Art. 25. - Prove a sezioni.
Qualora le prove siano disposte a sezioni l’orario normale di lavoro viene ridotto ad ore 4, suddiviso in due prestazioni. In caso di prova unica le ore saranno tre.

Art. 26. - Riposo settimanale.
Il professore di orchestra avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale retribuito.
Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito all'inizio della stagione ed indicato in apposita tabella accessibile agli interessati.
La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della stessa settimana solo per speciali e constatate esigenze, previa comunicazione agli interessati, entro le 48 ore precedenti.
In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art. 32. - Tutela della maternità.
Per i casi di interruzione dovuta a gravidanza o puerperio, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l’Ente conserverà alla professoressa di orchestra il posto per un periodo di sei mesi, corrispondendole l’intera retribuzione durante i primi 4 mesi e mezzo.
[...]

Art. 33. - Divieti e norme speciali.
Il professore d’orchestra è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall’Ente in appositi regolamenti interni, purché essi non contrastino con le disposizioni del presente accordo e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
[...]

Art. 34. - Norme disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto o al regolamento dell’Ente di cui all’art. 33 potranno essere punite con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore alle tre ore di paga;
d) sospensione dal lavoro, o dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore al 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Tuttavia l’indennità di anzianità sarà corrisposta anche nel caso di cui al comma precedente al professore di orchestra che abbia almeno tre anni di anzianità di servizio, a meno che, la mancanza da lui commessa non costituisca reato.