Tipologia: CCNL
Data firma: 7 marzo 1948
Validità: 01.03.1948 - 28.02.1949
Parti: Agis e Sindacato Nazionale dei Professori di Orchestra
Settori: Poligrafici e spettacolo, Avanspettacolo, ecc., Professori d'orchestra

Sommario:

Titolo I Disposizioni comuni sull’assunzione, sull’orario di lavoro e sulla retribuzione
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzioni fuori piazza.
Art. 3. - Assunzioni temporanee.
Art. 4. - Protesta.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Categorie e minimi di paga.
Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo
Art. 8. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 9. - Prestazioni e spettacoli all’aperto.
Art. 10. - Indennità di trasferta.
Titolo II Disposizioni particolari per le scritture teatrali o contratto a termine
Art. 11. - Contratto a termine o scrittura teatrale.
Art. 12. - Indennità speciali per i contratti a termine.
Art. 13. - Sospensione o interruzione del lavoro.
Art. 14. - Prestazioni speciali.
Titolo III Disposizioni particolari per i contratti a tempo indeterminato
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - 13ª mensilità.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Giorni festivi.
Art. 19. - Prestazioni speciali.
Art. 20. - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 21. - Indennità di anzianità.
Art. 22. - Indennità in caso di morte.
Titolo IV Disposizioni comuni
Art. 23. - Assenze.
Art. 24. - Divieti e norme disciplinari.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Contributo sindacale.
Art. 28. - Mancanza nulla osta di agibilità.
Art. 29. - Condizioni più favorevoli.
Art. 30. - Trattamento di malattia.
Art. 31. - Chiarimenti a verbale.
Art. 32. - Decorrenza e durata.
Accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948 per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette Imprese, 14 aprile 1951
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.

Contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operette, riviste, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, 7 marzo 1948

L’anno 1948, il giorno 7 del mese di marzo, in Roma, tra l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo [...] e il Sindacato Nazionale dei Professori di Orchestra [...], con l’intervento della Federazione Nazionale del Lavoratori dello Spettacolo [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i professori di orchestra dipendenti dalle imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

Titolo I Disposizioni comuni sull’assunzione, sull’orario di lavoro e sulla retribuzione
Art. 5. - Orario di lavoro.

Per il compenso stabilito il professore di orchestra è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni:
Operette:
- due prove ordinarie della durata complessiva di 5 ore;
oppure
- una prova ordinaria della durata di due ore ed 1 prova generale della durata non superiore a 4 ore;
oppure
- una prova ordinaria della durata di due ore ed 1 spettacolo;
oppure
- una prova generale continuativa della durata di 5 ore;
oppure
- una prova generale in due periodi giornalieri della durata complessiva di 6 ore.
Rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.
- due prove ordinarie della durata complessiva di 5 ore;
oppure
- una prova ordinaria della durata di 2 ore ed una prova generale di durata non superiore a 4 ore;
oppure
- una prova generale continuativa della durata di 5 ore;
oppure
- una prova generale in due periodi giornalieri della durata complessiva di 6 ore;
oppure
- una prova ordinaria di 2 ore ed uno spettacolo, nel caso di rivista, varietà o spettacolo similare, e due spettacoli nel caso di avanspettacolo.
In questa ultima ipotesi, nell’ambito della settimana di calendario, le prove potranno essere raggruppate in due prove giornaliere, di tre ore ciascuna, da effettuarsi in giorni diversi.
Durante le prove sarà concesso un riposo di 10 minuti dopo ciascuna ora.
Le prove ordinarie, le prove generali e gli spettacoli potranno protrarsi oltre le ore una antimeridiane.

Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo
Agli effetti del presente articolo:
- si considera lavoro straordinario quello eccedente la prestazione ed i limiti di orario previsti nell’art. 5;
- sì considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore una alle ore 8 antimeridiane;
- si considera lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi.
[...]

Titolo II Disposizioni particolari per le scritture teatrali o contratto a termine
Art. 12. - Indennità speciali per i contratti a termine.

Ai professori di orchestra assunti con contratto a tempo determinato o scrittura teatrale, verrà corrisposta una speciale indennità pari al 42 % della retribuzione minima prevista dai contratti integrativi in sostituzione delle ferie, della 13a mensilità, dell’indennità di anzianità, del pagamento delle festività infrasettimanali, del giorno di riposo settimanale e dell’indennità di caropane.
Per le festività nazionali si applicheranno le norme vigenti in materia.

Titolo III Disposizioni particolari per i contratti a tempo indeterminato
Art. 15. - Ferie.

Il professore di orchestra per ogni anno di servizio prestato, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 20 giorni.
[...]

Art. 17. - Riposo settimanale.
Al professore di orchestra spetta un giorno di riposo settimanale.

Titolo IV Disposizioni comuni
Art. 24. - Divieti e norme disciplinari.

Il professore di orchestra è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla impresa in apposito regolamento interno, purché esse non contrastino con quelle del presente accordo o rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
[...]

Art. 25. - Norme disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e al regolamento dell’azienda ili cui all’articolo precedente, potranno essere punite con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a tre ore di paga;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso o senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare in quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non troia re una adeguata sanzione nelle disposizioni delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità o senza preavviso potrà essere applicato nei confronti del professore di orchestra colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto i quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. 

Art. 31. - Chiarimenti a verbale.
1) Si precisa che il contratto non si applica ai componenti i complessi musicali chiamati a far parte dello spettacolo quale attrazione, intendendosi per tali quei complessi organici che agiscono esclusivamente sul palcoscenico costituendo per la loro stessa natura artistica parte integrante del complesso che forma lo spettacolo.
Il contratto stesso è applicabile, invece, ai complessi di cui all'art. 6 lett. E) del D.L. 20 febbraio 1948, n. 62.
2) Nelle città in cui il servizio tramviario viene a cessare totalmente prima delle ore una antimeridiane, le organizzazioni territoriali, con opportuni accordi, potranno anticipare l’orario oltre il quale non è contrattualmente consentito il protrarsi delle prove ordinarie, delle prove generali e degli spettacoli.
3) Le parti concordano che il raggruppamento delle ore di prova ordinarie previsto dal terzultimo cpv. dell’articolo 5 sarà attuato normalmente. Rimangono esclusi i casi in cui non sia possibile effettuare il raggruppamento stesso per le esigenze derivanti dal giro artistico della compagnia.
[...]
6) Data la particolare gravità che per le modalità della prestazione del professore di orchestra, assume la trasgressione al divieto di fumare durante le ore di lavoro, le parti stipulanti convengono che tale trasgressione deve considerarsi giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.

Accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948 per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette Imprese, 14 aprile 1951

L’anno 1951, il giorno 14 del mese di aprile, in Milano, tra l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo [...], si è stipulato il presente accordo nazionale integrativo al contratto nazione di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari.

Art. 1.
L’ultimo comma della clausola di stipulazione del contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari è modificato come segue:
«È stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i professori di orchestra dipendenti dalle imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese».
Per l’effetto, il predetto contratto ed il presente accordo integrativo rimangono applicabili altresì ai rapporti tra i professori di orchestra e gli esercenti teatri e cinema-teatri anche nell’ipotesi in cui questi ultimi scritturino la compagnia a prezzo fisso (contratto pagato).