Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 23 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriale della Provincia di Asti e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Asti

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Minimi di paga base oraria.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Ferie - Festività - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Addestramento professionale.
Art. 8. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del CCNL 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Asti, 23 settembre 1959.

In Asti, addì 23 settembre 1959, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960, con efficacia fino al 31 dicembre 1961, tra l’Unione Industriale della Provincia di Asti [...] e la Camera Confederale del Lavoro [...] e l’Unione Sindacale Provinciale [...] e l’Unione Italiana del Lavoro [...], si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si sottoscrive il presente accordo collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 24-7-1959 in seguito denominato CN da valere per la provincia di Asti; per le imprese industriali edili ed affini e per gli operai da essi dipendenti,

Art. 1. - Orario di lavoro.
Ai sensi dell’art. 7 del CN l’orario di lavoro resta così fissato:
mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio ore 46
mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre ore 48
mesi di maggio, giugno, luglio, agosto ore 50

Art. 4. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Ai sensi dell’art. 23 del CN agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio appresso elencate verranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini o denominazioni analoghe) 10%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 10%
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 12%
4) Lavori per fognature in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 10%
5) Costruzioni di pozzi di profondità superiore a 5 mt. e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 mt 10%
6) Lavori in galleria:
а) per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento e di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio 18%
b) per il personale addetto a lavori di rivestimento o intonaco o di rifinitura di opere murarie od a lavori per opere sussidiarie, personale addetto ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 10%
c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate 5%
7) Lavori in acqua 1%
8) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 mt 24%
b) da oltre 10 a 16 mt 30%
c) da oltre 16 a 22 mt 36%
d) oltre 22 mt 48%
9) Lavori di demolizione o di scavo:
a) lavori di demolizione da eseguirsi in immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolari reali difficoltà 5%
b) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a mt. 6 e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 10%
10) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su rapporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Art. 7. - Addestramento professionale.
In relazione all’art. 61 del CN le parti concordano circa l’opportunità di dare impulso all’istruzione professionale onde migliorare le qualità tecniche della maestranza edile e riconoscono la necessità di attuare tale principio con l’appoggio di una scuola tecnica.
Le parti si reincontreranno per stabilire le modalità pratiche di attuazione.