Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Costruttori Edili-Unione Industriali di Imperia e Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, della Edilizia ed Affini di Imperia-Fillea/Camera Confederale del Lavoro, Filca-Cisl, Unione Provinciale di Imperia-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie. Gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 7. - Cottimi.
Art. 8. - Multe e trattenute.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Apprendistato.
Art. 11. - Scuole.
Art. 12. - Cassa edili.
Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Art. 14. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Imperia, 29 settembre 1959

In Imperia, addì 29 settembre 1959, premesso che con l’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1961, salvo tacito rinnovo, l’efficacia del contratto collettivo provinciale di lavoro di cui al verbale di ricognizione dell’l febbraio 1958, integrativo del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957; che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto contratto integrativo provinciale di lavoro 1° febbraio 1958, onde si rende necessario formale aggiornamento di quest’ultimo.
Il Gruppo Costruttori Edili aderente all’Unione Industriali di Imperia [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, della Edilizia ed Affini di Imperia aderente alla Fillea [...], assistito dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) [...], assistito dal Segretario generale dell’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], la Unione Provinciale di Imperia dell’Unione Lavoratori Italiani (Uil) [...], si danno reciprocamente atto che, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per tutto il territorio della Provincia di Imperia per le Imprese dell’industria delle Costruzioni Edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche,, idroelettriche, ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari e Industrie Affini; imprese esecutrici di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti, valgono le norme collettive di lavoro di cui appresso:

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 7 del Contratto Nazionale l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali ai sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per i lavori all’aperto compiuti nel periodo dal 16 maggio al 15 settembre vale la deroga prevista dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (che consente di superare per 4 mesi all’anno le 8 ore giornaliere o le 18 settimanali).
[...]

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %
2) Lavori su scala aerea tipo porta 12 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 36 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 24 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.):
nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 18 %
negli altri mesi 12 %
Qualora per cause impreviste l’impresa non possa tempestivamente disporre dei prescritti mezzi protettivi, all’operaio che lavora nelle condizioni previste per i lavori in acqua sarà corrisposta una maggiorazione supplementare del 50 % sulla paga globale;
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 18 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a 10 13 %
b) oltre i 10 metri 18 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 3 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 35 %
10) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 15 %
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %
12) Lavori di scavo nei cimiteri in contatto con tombe 15 %
13) Lavori in cassoni ad aria compressa: per questi lavori si fa riferimento agli accordi vigenti nella provincia di Genova.
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 18 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7,50 %
16) Lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 22 %.
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori per opere sussidiarie;
- a carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 15 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8
Al personale addetto ai lavori in galleria e pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 42 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli 5 %
(Si stabilisce che la presente maggiorazione va corrisposta agli operai addetti alla manovra dei martelli di cui sopra in tutte le lavorazioni in cui i martelli stessi vengono usati).
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma. Qualora non vengano forniti mezzi di cui trattasi sarà corrisposta una maggiorazione del 50 % da calcolarsi sulla paga globale.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.
Per il personale imbarcato su natanti che escono fuori del porto, si fa riferimento agli accordi vigenti nella provincia di Genova.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale, si conviene che al personale che lavora sopra i 1000 metri sul livello del mare compete:
a) per vitto: la ditta somministrerà al mattino: caffè o caffe-latte; a mezzogiorno: pasta asciutta o risotto e un secondo piatto; alla sera: minestrone e un secondo piatto; somministrerà, inoltre, un quarto di vino per pasto e almeno tre etti di pane.
In sostituzione di tale trattamento, l’impresa potrà invece corrispondere al lavoratore un’indennità giornaliera di L. 600 (seicento).
Qualora i lavoratori organizzino una mensa da essi direttamente gestita, l’impresa, oltre alla indennità giornaliera di cui sopra, dovrà fornire le suppellettili e la batterla di cucina necessarie per la confezione e consumazione dei pasti e metterà a disposizione una persona per ogni gruppo di 50 uomini per la preparazione delle vivande.
b) Alloggio: nelle condizioni di cui alla premessa del presente articolo, l’impresa provvederà alla costruzione di baracche o a fornirei adeguato alloggio ai lavoratori dipendenti, fornendo in caso di costruzione di dormitori, un pagliericcio e due coperte.
Nel caso che l’impresa non provveda a fornire quanto precede verrà corrisposta ad ogni operaio una indennità di L. 400 (quattrocento) per ogni notte di pernottamento sul luogo.
Il trattamento di cui alle lettere a) e b) spetta a tutti gli operai, indipendentemente dalle zone ove risiedono, purché la loro abitazione disti dal posto di lavoro oltre 4 Km. (per posto di lavoro non si intende il cantiere o la sede dello stesso, ma più precisamente il punto ove l’operaio è a lavorare) ed è comprensivo di qualsiasi diritto degli operai per il vitto ed alloggio.
Non viene fissata alcuna norma per lavori eseguiti in zona malarica non essendovi nella Provincia di Imperia zone malariche.

Art. 7. - Cottimi.
Le imprese, per dare incremento all’impiego della mano d’opera disoccupata, si impegnano di non stipulare contratti di cottimo, se non quando se ne presenti l’assoluta necessità.

Art. 10. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 60 del Contratto Nazionale, resta convenuto che per gli apprendisti in possesso di licenza o diploma di primo grado rilasciato da Scuole Professionali Edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.
[...]
In via di massima l'apprendista non sarà adibito alla esecuzione di lavori a cottimo.

Art. 14. - Validità e durata.
Il presente verbale di ricognizione è valido per tutto il territorio della Provincia di Imperia e per tutte le imprese edili quivi operanti a decorrere dal 1° gennaio 1960.
Esso avrà la stessa scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato a Roma il 24 luglio 1959.