Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale Costruttori Edili-Unione Industriali della Provincia della Spezia e Sindacato Provinciale Edili, Legno ed Affini della Provincia della Spezia-Fillea, Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia-Filca/Cisl, Sindacato Provinciale Edili-Fenea/Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, La Spezia

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Qualifiche.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori marittimi.
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna e in zone malariche.
Art. 6. - Indennità per lavori fuori zona.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie. Gratifica natalizia e festività.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Cassa edile.
Art. 12. - Validità, decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A Accordo collettivo provinciale del 30 settembre 1959, costitutivo della cassa edile spezzina di mutualità e di assistenza
Articolo unico.
Allegato B Accordo provinciale del 2 ottobre 1959 per la costituzione della cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della cassa medesima
Allegato 1 Regolamento

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia, 2 ottobre 1959

L’anno 1959, il giorno 2 del mese di ottobre, in La Spezia, presso la Sede dell’Unione Industriali: il Sindacato Provinciale Costruttori Edili, aderente all’Unione Industriali della Provincia della Spezia [...] e il Sindacato Provinciale Edili, Legno ed Affini della Provincia della Spezia aderente alla Fillea [....], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia, aderente alla Filca [...], Cisl [...], il Sindacato Provinciale Edili, aderente alla Fenea [...], Uil, Visto l’accordo stipulato il 24 luglio 1959 tra l’Ance, la Fillea, la Filca e la Fenea per la rinnovazione del CCNL 13 settembre 1957; Preso atto ed assolvendo al mandato che con detto accordo 24 luglio 1959 è stato conferito alle Associazioni Territoriali; Accertato che, in provincia della Spezia, per il settore dell’Edilizia ed Affini, è vigente l’accordo integrativo provinciale 23 luglio 1953.
Le parti, inoltre: Tenuto conto delle variazioni e modifiche apportate all’accordo stesso con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 e successivamente con accordo Provinciale 30 settembre 1959; Convengono di provvedere, come in appresso, all’aggiornamento del suddetto accordo provinciale 23 luglio 1953 che, come tale, è da intendersi integrativo del rinnovato Contratto Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere, salvo eccezioni e deroghe di legge.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 giornaliere, salvo per guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli Accordi Interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono considerati lavori speciali disagiati, e retribuiti con là maggiorazione sulla retribuzione globale (ivi compresa l'indennità speciale e, per i cottimisti, sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) per ciascuno indicata nel presente articolo, i seguenti:
1) lavori su ponti mobili e sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 16 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 35 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 45 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 40 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 16 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 30%
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a m. 10 20%
b) oltre i 10 metri 40 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 6 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 25 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 20 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 15 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 20 %
13) lavori dì scavo in cimiteri in contatto con tombe 15 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 42 %
b) da oltre 10 metri a 16 metri 54 %
c) da oltre 16 metri a 22 metri 108 %
d) oltre 22 metri 120 %
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 15 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 12 %
17) lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni
di difficoltà e disagio 22 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 10 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8 %
- al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 10 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di Corti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ni lavori, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve e dai lavori di galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo. 

Art. 4. - Indennità per lavori marittimi.
Con riferimento all’ultima parte dell’art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro resta convenuto quanto segue:
Rischio mine. - Al personale che si trova su natanti in zone ove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, va corrisposta una maggiorazione del 6 % sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore nelle quali il natante permane in dette zone.
Lavori fuori porto. - Al personale che si trova su natanti fuori del porto o di un bacino protetto, va corrisposta una maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore trascorse dall’uscita dal porto o dal bacino protetto al rientro nello stesso.
La maggiorazione per rischio mine è cumulabile, quando ricorre il caso, con quella per i lavori fuori porto.
Ambedue le maggiorazioni si applicano sulla paga globale, intendendosi per tale quella indicata dal 1° comma dell’art. 23 del CNL per i lavori speciali disagiati.
Dichiarazione a verbale.
Non si fissa l’indennità per trasferimento natanti, dato che la situazione di fatto esistente in provincia non lo rende necessario.
Qualora casi di trasferimento natanti avessero a verificarsi in prosieguo di tempo, le parti si incontreranno per regolamentare il trattamento relativo.

Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna e in zone malariche.
In relazione all’art. 26 del CNL, si conviene di non fissare alcuna indennità, visto che in provincia non esistono zone malariche né zone di alta montagna.

Art. 11. - Cassa edile.
In relazione al contenuto dell’art. 62 del rinnovato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, con decorrenza 1° gennaio 1960, le parti contraenti decidono di costituire in questa Provincia la Cassa Edile i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto è Regolamento che le parti si impegnano di redigere e che costituiscono parte integrante del presente Contratto.
[...]

Art. 12. - Validità, decorrenza e durata.
Il presente Contratto Integrativo, è valido per tutto il territorio della provincia di La Spezia, a decorrere dal 1° gennaio 1960 salvo quanto diversamente disposto dall’art. 9.
Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.
[...]