Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali di Mantova, Collegio Appaltatori e Capimastri, Unione Provinciale Artigiani, Gruppo Muratori e Piccoli Capimastri, Unione Mantovana delle Cooperative, Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e Camera Confederale del Lavoro-Filea, Unione Provinciale Sindacale, Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini-Cisl, Unione Italiana Lavoratori, Camera Provinciale di Mantova
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Mantova

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di retribuzione conglobata e indennità di contingenza.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 7. - Indennità di licenziamento.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Scuola.
Art. 11. - Cassa Operai Edili.
Art. 12. - Indennità di mensa.
Art. 13. - Rispetto norme e tariffe.
Art. 14. - Validità e durata.
Tabella delle retribuzioni minime conglobate in vigore dal 1° gennaio 1960 per gli operai edili provincia di Mantova
Retribuzioni giornaliere.

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai delle industrie edilizia ed affini della provincia di Mantova, 30 settembre 1959

Mantova, addì 30 settembre 1959, tra l’Associazione degli Industriali di Mantova, Collegio Appaltatori e Capimastri [...], l’Unione Provinciale Artigiani, Gruppo Muratori e Piccoli Capimastri [...], l’Unione Mantovana delle Cooperative [...], la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue [...] e la Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale della Filea [...], l’Unione Provinciale Sindacale, Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini [...], assistito dal [...] Segretario provinciale della Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori, Camera Provinciale di Mantova [...], visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai edili ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 3. - Orario di lavoro.
A norma dell’art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro rimane confermato per la Provincia di Mantova l’orario di lavoro già precedentemente in atto e che si riporta nella seguente tabella:

Novembre
Dicembre
Gennaio
ore
Febbraio-Marzo
Aprile-Maggio
Settembre-Ottobre
ore
Giugno
Luglio
Agosto
ore
Lunedì 7 8 9
Martedì 7 8 9
Mercoledì 7 8 9
Giovedì 7 8 9
Venerdì 7 8 9
Sabato 4 4 4

Settimanali

39 44 49

Nella giornata di sabato l’orario normale di lavoro è di 4 (quattro) ore: si precisa che nella giornata di sabato, l’impresa può far compiere, in caso di necessità, anche un numero di ore superiori alle 4, corrispondendo però agli operai la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario diurno a norma dell’art. 22 del Contratto Nazionale (27 % sulla retribuzione globale: retribuzione conglobata, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Per i lavori speciali e disagiati, di cui all’art. 23 del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro, vengono stabilite le seguenti percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla paga globale (retribuzione conglobata, indennità di contingenza e indennità speciale):
1) Lavori su ponti mobili o sospensioni (bilancini cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) Lavori su scale aeree tipo porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 15 %
4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione espurgo di fognature preesistenti 14 %
5) Lavori in acqua 10 %
6) Espurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 18 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a m. 10 18 %
b) oltre ai 10 metri 20 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4 %
10) Lavori di scavo a sezioni obbligate ristrette, a profondità superiori ai m 5, eseguiti in condizioni di effettivo disagio 10 %
11) Lavori di scavo in cimiteri, in contatto di tombe 5 %
12) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
13) Lavori in galleria, per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a.) da 0 a 10 metri 48%
b) da oltre 10 a 16 metri 60 %
c) da oltre 16 a 22 metri 102 %
d) oltre ai 22 metri 132 %
Per la costruzione di camini in muratura e per la costruzione di piani inclinati con pendenze del 60 % ed oltre, le parti, tenuta presente la situazione di fatto, ritengono di non addivenire alla determinazione della relativa percentuale di maggiorazione; qualora se ne presentasse la necessità, verrà applicata la percentuale relativa concordata per la provincia di Milano.
Si conferma che le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quelle relative alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore: esse vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa - ove necessario - soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera, nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 9. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 60 del Contratto Nazionale di Lavoro, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado, rilasciato dalla Scuola Provinciale degli Edili, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.
Si concorda altresì che le ditte, nell’assunzione degli apprendisti, daranno la precedenza a quelli che hanno frequentato con esito positivo i corsi della Scuola Provinciale Apprendisti Edili.

Art. 11. - Cassa Operai Edili.
A norma di quanto disposto dall’art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro è istituita una Cassa Operai Edili [...]
Le parti si riservano di addivenire quanto prima alla formulazione di apposito Statuto e Regolamento per l’amministrazione della Cassa in parola.

Art. 13. - Rispetto norme e tariffe.
Si precisa e conferma che tutte le disposizioni normative e salariali nonché le tariffe contrattuali derivanti dal presente Accordo Provinciale Integrativo si dovranno applicare a tutti i lavoratori del settore dell’edilizia ed affini - residenti o non residenti nella nostra Provincia - che comunque prestino la loro opera nel territorio della Provincia di Mantova alle dipendenze di Imprese edili sia provinciali, che provenienti da altre Province.
In particolare le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a far richiedere da parte degli operai lavoranti in proprio o riuniti in cooperative di fatto, per i lavori da essi eseguiti, le tariffe orarie del costo della mano d’opera, calcolate dal Collegio Appaltatori e Capimastri e riconosciute dall’ufficio del Genio Civile di Mantova.

Art. 14. - Validità e durata.
Il presente Accordo Provinciale Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Mantova; esso entra in vigore a tutti gli effetti con il 1° gennaio 1960 ed avrà la medesima durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 [...]