Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 22 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Milano e Feneal-UIl, Fillea, Sfi, Filca
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Milano

Sommario:

Art. 1. - Documenti.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Multe e trattenute.
Art. 6. - Indennità di contingenza.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Previdenze sociali.
Art. 10. - Istruzione professionale.
Art. 11. - Indennità di mensa.
Art. 12. - Norme speciali per gli addetti alla lavorazione dell’asfalto colato.
Art. 13. - Minimi di paga base.
Art. 14. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Milano, 22 settembre 1959

In Milano, addì 22 settembre 1959, tra il Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Milano [...] e, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Uil - Feneal - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano [...], assistito da una Delegazione di operai [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini - Fillea [...], assistiti da una Delegazione di operai [...], il Sindacato Ferrovieri Italiani - Sfi - Raggruppamento Appalti Ferroviari [...], il Sindacato Lavoratori dell'Edilizia aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca [...], premesso che il 24 luglio 1959 dalle competenti Organizzazioni Sindacali Nazionali di Categoria è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, avente efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960, venendo a scadere il 31 dicembre 1959 il precedente contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957;
il nuovo CCNL 24 luglio 1959 ha apportato modifiche alla precedente regolamentazione nazionale di cui al citato CCNL 13 settembre 1957;
visto l’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, concernente gli accordi locali;
tenuto presente il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1957 per la provincia di Milano, integrativo del menzionato CCNL 13 settembre 1957;
ritenuta la necessità di aggiornare il citato contratto provinciale 7 ottobre 1957, in relazione alle modifiche apportate dal CCNL 24 luglio 1959;
si stipula il presente accordo collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Milano per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all’edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In conformità a quanto disposto dall’art. 7 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l’orario normale di lavoro rimane confermato secondo le norme che seguono.
Norme per tutti gli operai, esclusi quelli addetti ai lavori di asfaltature, coperture impermeabili e lavori ferroviari e tramviari.
L’orario normale di lavoro effettivo è di quarantaquattro ore settimanali in media nell’anno.
In considerazione della stagionalità dell’industria, esso viene determinato in:
- 39 ore settimanali per i mesi di gennaio, novembre, dicembre: 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì compreso e 4 ore il sabato;
- 44 ore settimanali per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre: 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì compreso e 4 ore il sabato;
- 49 ore settimanali per i mesi di giugno, luglio, agosto: 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì compreso e 4 ore il sabato.
In considerazione dell’attuale eccezionale situazione di deficienza di mano d’opera specializzata e qualificata ed allo scopo di favorire l'incremento dell’attività edilizia in provincia di Milano, in deroga a quanto sopra stabilito, l’orario normale di lavoro per i mesi di giugno, luglio e agosto è di cinquantaquattro ore settimanali, comprese quelle del pomeriggio del sabato, le quali, pertanto, vengono considerate normali ad ogni effetto contrattuale.
Norme per gli operai addetti ai lavori di asfaltatore, coperture impermeabili e lavori ferroviari e tramviari.
L’orario normale di lavoro effettivo è di quarantaquattro ore alla settimana per tutti i mesi dell’anno, e cioè otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e quattro ore il sabato.
Norme per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Ai sensi dell’art. 8 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l’orario normale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche e simili per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 21 del contratto nazionale stesso (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; e per i lavoranti a cottimo anche utile minimo contrattuale di cottimo):
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 10 %
3) [.avori in pozzi neri preesistenti 13%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro acqua o melma di altezza superiore a cm. 12 10%
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 18 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a 10 18 %
b) oltre i m. 10 20 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4 %
10) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 9 %
11) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5 %
12) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
13) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7,50 %
14) Lavori in galleria, per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6%
15) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo ili effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 12. - Norme speciali per gli addetti alla lavorazione dell’asfalto colato.
Le retribuzioni globali degli addetti alla lavorazione dell’asfalto colato eseguita tanto con caldaie a mescolazione manuale che con caldaie a mescolazione meccanica si intendono dovute per una giornata di effettivo lavoro determinata secondo l’art. 2 del presente accordo, anche se di durata inferiore alle otto ore, nella quale normalmente deve essere applicato manualmente un quantitativo di litri 1890 (milleottocentonovanta) di asfalto colato per spessori da oltre cm. 1 e fino a cm. 2.
Per spessori di dieci millimetri o meno il quantitativo normale giornaliero da applicare di litri 1890 va diminuito del:
- 33,30% (trentatre e trenta per cento) per lavori orizzontali (sei caldaie portatili);
- 89 % (ottantanove per cento) per lavori verticali (una caldaia portatile).
Il calderaio deve eseguire due caldaie.
Per ogni litro di asfalto colato applicato in più del quantitativo normale giornaliero stabilito con le norme del presente articolo, all'operaio (applicatore, sabbiatore, aiuto applicatore e calderaio) spetta un compenso in ragione della paga-litro da lui percepita. Tale compenso si determina dividendo la retribuzione globale giornaliera percepita dall’operaio per il quantitativo normale giornaliero di asfalto colato da applicare secondo le norme del presente articolo.
Per gli impianti portatili ogni caldaia deve dare non più di litri 210 (duecentodieci) di pasta fusa.
Nella giornata di sabato l’operaio è tenuto ad applicare tanti ottavi del quantitativo normale giornaliero di asfalto colato stabilito dal presente articolo quante sono le ore di lavoro effettivo prestato secondo l’orario normale di lavoro di cui all’art. 2 del presente accordo.

Art. 14. - Validità e durata.
Il presente accordo collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Milano a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959: esso scadrà, pertanto, il 31 dicembre 1961.
[...]