Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.121961
Parti: Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e Filea, Filde, Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Verbano, Cusio, Ossola

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche e minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Multe e trattenute.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Trattamento agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Casse edili.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini delle zone del Verbano, Cusio e Ossola, 2 ottobre 1959

In Verbania Intra, addì 2 ottobre 1959, presso la sede dell’Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, tra l’Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola [...], con l’intervento della Delegazione Industriale [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Novara (Filea) [...], la Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Novara (Filde) [...], il Sindacato Provinciale dell’Uil di Novara [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola, per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili ed affini, conformemente a quanto previsto dal predetto contratto nazionale di Categoria.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l’orario normale di lavoro viene così determinato:
a) per i lavori che si svolgono in località sita fino a 1.000 metri s.l.m.:
- per i mesi di gennaio, febbraio, dicembre: 40 ore settimanali.
- per i mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre: 44 ore settimanali;
- per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre: 50 Ore settimanali;
lì) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 1.000 metri s.l.m.:
- per i mesi di gennaio, febbraio, dicembre: 40 ore settimanali;
- per i mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre: 48 ore settimanali;
- per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: 54 ore settimanali.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è fissato in 60 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali vigono le norme di cui all’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Per i lavori speciali disagiati, di cui all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, vengono stabilite le seguenti percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo.
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 11%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 12%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 12%
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12) 11%
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3 10%
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 e mezzo a 10 13,50 %
b) oltre i 10 metri 16%
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 4 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre 4 %
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 11 %
12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con le tombe 4 %
13) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 42 %
b) da oltre 10 a 16 metri 54%
c) da oltre 16 a 22 metri 84 %
d) oltre 22 metri 120 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 9 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7 %
16) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale:
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 18 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie nuche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 11 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 7 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale prevista per i lavori in galleria, una ulteriore indennità del 5 %
17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti Mila manovra dei martelli) 5 %
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dalla Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l’indennità giornaliera per lavori eseguiti in alta montagna viene così stabilita:
a) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 1.000 e fino a 1.500 metri s.l.m 3 %
b) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 1.500 metri s.l.m. fino a 2.000 4 %
c) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 2.000 6 %
L’indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale abitazione o residenza.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla retribuzione globale (paga base, indennità di contingenza).

Art. 11. - Casse edili.
Le parti si riservano di esaminare e convenire su quanto disposto dall’art. 62 «Cassa Edile» del contratto nazionale 24 luglio 1959; le Parti convengono che l’eventuale accordo costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo è valido per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
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