Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Costruttori Edili di Bergamo e Provincia e Fillea, Filca, Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operaie e minimi salariali.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Alta montagna.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e fiestività.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Multe e trattenute.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Applicabilità del contratto.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Bergamo, 2 ottobre 1959

In Bergamo, addì 2 ottobre 1959, tra il Collegio Costruttori Edili di Bergamo e Provincia [...], con la partecipazione di una Delegazione Industriale [...], con l'assistenza dell’Unione Industriale di Bergamo [...], il Sindacato Edili ed Affini di Bergamo e Provincia (Fillea) [...], con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], aderente alla Filca [...], l’Unione Italiana Lavoratori [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini rinnovato e modificato con accordo del 24 luglio 1959 in Roma da valere per tutto il territorio della Provincia di Bergamo.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Le parti rinunciano alla determinazione dell’orario di lavoro stagionale e confermano pertanto l’orario di legge (8 ore giornaliere) di cui all’art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro per tutti i mesi dell’anno.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e agli operai che li compiono spettano le maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %;
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 18 %;
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 20 %;
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %;
5) Lavori in acqua o melma (per lavori in acqua o melma debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 8 %;
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità inferiore a 3 m. 18 %;
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a 10 14 %;
b) oltre i 10 m. 16 %;
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %;
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 dal pianoterra se isolato, o dal piano superiore del basamento, me esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: da concordare direttamente tra le parti;
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre: da concordare direttamente tra le parti;
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4 %;
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 8 %;
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 5 %;
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti;
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi di cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %;
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %;
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

а) da 0 a. 10 m.
b) da oltre 10 a 16 m.
c) da oltre 16 a 22 m.
d) oltre 22 m.
da concordare direttamente tra le parti

18) Lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento, o di allargamento anche se addetto al carico del materiale:
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 17 %;
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 10%;
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie r degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori ili armamento delle linee ferroviarie 6%.
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal lusso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, la ulteriore indennità risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma, 2%.
Nel caso in cui i lavori di galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel precedente articolo.

Art. 4. - Alta montagna.
Lavori in alta montagna. In relazione a quanto stabilito nell’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono considerate località di alta montagna quelle superiori ai 1300 metri sul livello del mare. Per i lavori eseguiti in tali località sarà corrisposta ai lavoratori una indennità corrispondente al 6 % della retribuzione globale (paga base, contingenza e indennità speciale).
La predetta indennità non si applica agli operai che lavorano nel luogo della loro abituale residenza o che non siano costretti a percorrere km. 3,500, oppure 350 metri di dislivello, considerando il percorso svolto dall'abitazione al luogo di lavoro.

Art. 11. - Applicabilità del contratto.
Il presente Contratto, unitamente al Contratto Nazionale di cui è integrativo, trova applicazione, in attesa di provvedimenti di legge o ministeriali sulla disciplina dei Contratti di lavoro, per tutte le imprese che occupino 7 o più dipendenti.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente Contratto di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Bergamo a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.
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