Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Costruttori Edili imprenditori di opere e Industriali affini di Biella e Circondario e Sindacato Provinciale Edili-Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Edili-Unione Sindacale Provinciale, Sindacato Edile-Camera Sindacale Biellese
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Biella

Sommario:

Art. 1. - Chiarimento all’art. 5 «Categorie e qualifiche» del CCNL 24 luglio 1959.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga.
Art. 4. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Elementi della retribuzione.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 9. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 10. - Indennità per lavori fuori zona.
Art. 11. - Addestramento professionale.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Cassa Edile.
Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini del biellese, 2 ottobre 1959

In Biella, addì 2 ottobre 1959, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 34, 41, 48, 60 e 61 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959; il Collegio Costruttori Edili imprenditori di opere e Industriali affini di Biella e Circondario [...], assistito dall’Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro di Biella [...], il Sindacato Provinciale Edili dell’Unione Sindacale Provinciale di Biella [...], il Sindacato Edile della Camera Sindacale Biellese [...], si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° gennaio 1960, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 valgono nel Biellese, per le imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di lavoro di cui in appresso.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 l’orario normale di lavoro viene stabilito in 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre ed in 50 ore settimanali e fino a 9 ore giornaliere per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i lavori che si compiono in località poste ad altitudine fino a 1.300 m. sul l.m.
Per i lavori che si compiono in località di alta montagna (e cioè oltre i 1.300 m. sul l.m.) l’orario normale è cosi ripartito: per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere; per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 54 ore settimanali e 9 ore giornaliere.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali e 10 giornaliere, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere, magazzino o nelle vicinanze degli stessi per i quali l’orario normale di lavoro potrà essere di 72 ore settimanali e di 12 giornaliere.
[...]

Art. 8. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati «Lavori speciali disagiati» e gli operai che li compiono saranno retribuiti con i le percentuali di maggiorazione indicate a fianco di ciascuno di essi, da computarsi sugli elementi di cui all’art. 6, tenendo presente che per gli operai lavoranti a cottimo si deve considerare soltanto l’utile minimo contrattuale di cottimo e non l’utile effettivo:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 13%
3) lavori in pozzi neri preesistenti 14%
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di preparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 12 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 12 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a m. 10 12 %
b) oltre i 10 m 15%
8) lavoro eseguito sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopra mano ed a par- lire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 10 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 12 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 6 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 2 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 8 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento (per le sole ore di lavoro con effettivo disagio) 5 %
16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
17) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 30 %
b) da oltre 10 a 16 m 42 %
c) da oltre 16 a 22 m 54 %
d) da oltre 22 metri 78 %
18) lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio 20 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 12 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10%
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in
aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 6 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano In presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o alla neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 9. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed all’art. 68, 1° e 3° comma, del contratto medesimo, l’indennità per lavori in alta montagna, è stabilita nelle misure seguenti:
- per i lavori che si eseguono dai 1.300 e sino ai 2.000 m. sul l.m 8%
- per i lavori eseguiti oltre i 2.000 m. su l.m. 12 %
- per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 m. sul l.m. e sino ai 2.000 m. su l.m. nei mesi da novembre a tutto marzo 13 %
- per i lavori eseguiti in località oltre i 2.000 m. sul l.m. nei mesi da novembre a tutto marzo 15 %
Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché essi non siano costretti a percorrere oltre 2 Km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 6 del presente accordo (tenendo presente che per gli operai lavoratori a cottimo, si deve considerare soltanto l’utile minimo contrattuale di cottimo e non l’utile effettivo).

Art. 11. - Addestramento professionale.
In relazione alla norma di cui all’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le Organizzazioni stipulanti il presente accordo integrativo si riservano di costituire apposito Ente Scuola.
[...]

Art. 12. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, resta confermato che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado, rilasciato dalla «Scuola di qualifica Operaio Edile» o da Scuole Professionali edili (eventualmente anche gestite dall’Ente Scuola di cui all’art. 11) riconosciute equipollenti dalle parti stipulanti, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.
[...]

Art. 13. - Cassa Edile.
In relazione alla norma di cui all’art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le Organizzazioni stipulanti il presente accordo integrativo si riservano ulteriori indagini per l’accertamento della effettiva utilità della costituzione della «Cassa» nel Biellese e, per il caso in cui tale utilità dovesse essere ravvisata, di ritrovarsi per concordare il relativo statuto.

Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.
Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio del Biellese a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esse avranno la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.