Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 24 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia e Fillea, Filca, Fenea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Brescia

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 3. - Orario di lavoro
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e modalità di attuazione.
Art. 10. - Assicurazione complementare.
Art. 11. - Multe e trattenute.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Scuole.
Art. 14. - Passaggio da operaio qualificato ad operaio specializzato.
Art. 15. - Validità e durata

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Brescia, 24 settembre 1959

In Brescia, addì 24 settembre 1959, tra il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia [...] e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini della Provincia di Brescia, aderente alla Fillea [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Costruzioni ed Affini della Provincia di Brescia, aderente alla Filca [...], il Sindacato Provinciale Edili e Affini della Provincia di Brescia, aderente alla Fenea [...], viene concordato e stipulato e resta fermo che il contratto collettivo di lavoro provinciale, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in Roma in data 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, è il seguente:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Il presente contratto collettivo di lavoro provinciale, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, si applica in tutto il territorio della provincia di Brescia, per le imprese di costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, bonifiche, idro-elettriche, ecc.) fluviali, lacuali, lagunari, ed attività affini, le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas le fognature e gli impianti da esse tutte dipendenti.

Art. 3. - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito per i vari mesi dell’anno come nella riportata tabella:
gennaio-febbraio ore 7 giorn.
marzo-aprile ore 8 giorn.
maggio-giugno-luglio-agosto ore 9 giorn.
settembre-ottobre ore 8 giorn.
novembre-dicembre ore 7 giorn.
Per i lavori in turno l’orario normale è suddiviso in otto ore per turno.
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia (v. il precedente art. 2, punto B) è fissato in 60 ore settimanali (10 ore giornaliere) salvo per i guardiani, portieri, custodi con alloggio - anche in carovane, baracche e simili - nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali l’orario normale di lavoro è fissato in 12 ore giornaliere. Nel caso di orario teorico continuo, il trattamento economico sarà stabilito direttamente dalle parti con atto scritto.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e, agli operai che li compiono, spettano le maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza ed indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione 10 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 16 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 16 %
4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavorazioni di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 10 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri 18 %
7) Costruzioni di pozzi a profondità:
а) da metri 3 a metri 10 16 %
b ) da oltre i 10 metri 20 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 6 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 8 %;
11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 8 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 8 %
13) Lavori di scavi in cimiteri in contatto di tombe 5 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10%
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 50 %
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 30 %
b) da oltre 10 a 16 metri 42 %
c) da oltre 16 a 22 metri 60 %
d) oltre 22 metri 84 %
18) Lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 24 %
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 24 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 12 cm., la percentuale da applicare sarà del 29 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 14 %
- ai lavori per opere sussidiarie 14 %
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 14 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 12 cm., la percentuale da applicare sarà del 17 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 9%
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 5 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti -etti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del CCNL si conviene quanto segue:
L’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna e cioè per i lavori eseguiti oltre i 1500 metri sul livello del mare è stabilita nella percentuale del 10 % calcolata sulla paga base, contingenza ed indennità speciale, escluse le varie maggiorazioni.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 2 Km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
La suddetta percentuale è comprensiva di qualsiasi diritto degli operai per vitto e alloggio.

Art. 12. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto nell’art. 60 del CCNL, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto ad un anno e non ha applicazione quanto detto nella lettera g) dell’art. 53 del precedente CCNL del 18 dicembre 1954.
[...]
In via di massima l’apprendista non sarà adibito alla esecuzione di lavori a cottimo.

Art. 15. - Validità e durata.
Il presente Contratto Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Brescia a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza, 31 dicembre 1961, del CCNL cui inerisce come integrativo.
[...]