Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione dei Costruttori Edili dell’Unione Industriali Valtellinesi e Filea, Filca, Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Sondrio

Sommario:

Art. 1. - Valore del contratto.
Art. 2. - Qualifiche e minimi di paga.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 11. - Apprendistato.
Art. 12. - Scuole.
Art. 13. - Cassa Edile.
Art. 14. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Sondrio, 29 settembre 1959

In Sondrio, il 29 settembre 1959, la Sezione dei Costruttori Edili dell’Unione Industriali Valtellinesi [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (Filea) [...], assistito dai Segretari della Camera del Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Filca [...], assistito dal Segretario dell’Unione Sindacale Provinciale [...], la Camera Sindacale Provinciale di Sondrio della Uil [...], visto l’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e le variazioni dal medesimo contratto introdotte, hanno provveduto all’aggiornamento dell’integrativo provinciale 6 dicembre 1957 convenendo quanto segue:

Art. 1. - Valore del contratto.
Il presente contratto ha valore - per tutto il territorio della Provincia di Sondrio - per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) ed industrie affini, per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere per tutti i mesi dell’anno.
L’orario normale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzeno o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 ore settimanali.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggio-razione in appresso indicate:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 18 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla Impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.):
- dal 1° aprile al 30 settembre 6 %
- dal 1° ottobre al 31 marzo 11 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 % a 10 16 %
b) oltre i 10 metri 22 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso -
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 7 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 7 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe (maleodoranti) 10%
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a.) da 0 a 10 metri Da concordarsi in sede di esecuzione direttamente fra le parti
b) da oltre 10 a 16 metri
c) da oltre 16 a 22 metri
d) oltre i 22 metri
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 15 %
16) Lavori eseguiti, in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabili- menti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %
17) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 24 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 15 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8 %
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 6 %.
Le suddette indennità vanno calcolate sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza e sulla indennità spedale. Per i cottimisti anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
per lavori eseguiti da 1300 metri sul livello del mare e fino a metri 1800 6 %
per lavori eseguiti oltre i 1800 metri sul livello del mare 11 %
Le suddette indennità non sono dovute agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 2 Km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Le stesse devono essere calcolate sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale.

Art. 11. - Apprendistato.
Per questo istituto si fa riferimento al disposto del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 13. - Cassa Edile.
Le parti interessate, atteso il disposto dell’art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, si riservano di esaminare, con reciproca comprensione, entro la fine del mese di marzo 1960, la questione concernente l’argomento contemplato dal presente articolo.

Art. 14. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Sondrio a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
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