Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio degli Industriali Edili della Provincia di Varese e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Varese

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Minimi di paga base e qualifiche.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 6. - Indennità per lavori fuori zona.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9. -. Scuole professionali.
Art. 10. - Previdenze sociali.
Art. 11. - Multe e trattenute.
Art. 12. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 13. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Varese, 29 settembre 1959

In Varese, addì 29 settembre 1959, tra il Collegio degli Industriali Edili della Provincia di Varese [...] e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno Feneal - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Sindacato Provinciale Lavoratoti Edili ed Affini [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente differite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale si stipula il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Varese, per le Imprese delle Industrie Edilizia ed Affini; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l’orario normale di lavoro resta stabilito some segue:

MESI Inizio ore Riposo ore Termine lav. ore Totale ore
Gennaio 8,30 1 16,30 7
Febbraio 8,30 1 16,30 7
Marzo 8 1 17 8
Aprile 8 1 17 8
Maggio 7,30 1,30 18 9
Giugno 7,30 1,30 18 9
Luglio 7,30 1,30 18 9
Agosto 7,30 1,30 18 9
Settembre 8 1 17 8
Ottobre 8 1 17 8
Novembre 8,30 1 16,30 7
Dicembre 8,30 1 16,30 7

Potranno essere concordate con le Commissioni interne di fabbrica lievi variazioni di orario nel caso di particolari condizioni di lavoro e di lavori preparatori e complementari come di consuetudine.
Nella giornata di sabato l’orario normale di lavoro resta stabilito di quattro ore, ad eccezione dei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, durante i quali l’orario è fissato in cinque ore.
Pertanto l’orario normale di lavoro risulta di 44 ore settimanali in media suddivise come appresso:

MESE novembre-dicembre
gennaio-febbraio
marzo-aprile
settembre-ottobre
maggio-giugno
luglio-agosto
Lunedì 7 8 8
Martedì 7 8 9
Mercoledì 7 8 9
Giovedì 7 8 9
Venerdì 7 8 9
Sabato 5 4 4
Settimanali 49 44 48

Le norme del presente articolo non si applicano al personale di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2367, per le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.

Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati «lavori speciali disagiati» e agli operai che li compiono vanno corrisposte, a partire dal 1° gennaio 1960, le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale):
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 13%;
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 12 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 12 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 18 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da metri 3,50 a metri 10 20 %
b) oltre 10 metri 21 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 12 %
10) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4 %
11) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre (da determinarsi)
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino con-dizioni di effettivo disagio 17%
13) Lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe 5 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 54 %
b) da oltre 10 a 16 metri 84 %
c) da oltre 16 a 22 metri 108 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 14 %
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle j stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8%
17) Lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 20 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 11 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali cui al punto 16, una ulteriore indennità del 12 %
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

Art. 8. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dall'ultimo comma dell’art. 60 del contratto nazionale collettivo di lavoro 24 luglio 1959 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno. [...]
In via di massima l’apprendista non sarà adibito all'esecuzione di lavori a cottimo.
Per quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento.

Art. 13. - Validità e durata.
le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Varese a partire dal 1° gennaio 1960; esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.