Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Costruttori Edili della Provincia di Alessandria, Unione Industriale della Provincia di Alessandria e Uil-Fenea, Filc-Cisl, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Alessandria

Sommario:

Art. 1. - Incasellamento e minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Multe e trattenute.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Addestramento professionale.
Art. 9. - Validità e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Alessandria, 28 settembre 1959

In Alessandria, addì 28 settembre 1959, premesso che in data 24 luglio 1959 dalle competenti Organizzazioni Sindacali Nazionali è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1 gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961, tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Alessandria [...], l’Unione Industriale della Provincia di Alessandria [...] e, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili ed Affini (Uil-Fenea) della Provincia di Alessandria [...], il Sindacato Provinciale Edili di Alessandria aderente alla Filc-Cisl [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria aderente alla Fillea [...], si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, con riguardo alle norme previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli istituti contrattuali deferiti alla competenza delle Associazioni territoriali si stipula il presente Accordo collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Alessandria, per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini alla edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere, per tutti i mesi dell’anno ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i quali è di 54 ore settimanali, 9 ore al giorno.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione computata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 21 del sopra richiamato Contratto nazionale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 13,50 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 13,50 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 18,50 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione spurgo di fognature preesistenti 13 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 13 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 14,50 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a m. 10 14,50 %
b) oltre i 10 metri 16 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia e neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 9 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento e oltre 9 %
11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 2 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 5 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 5 %
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 m 29 %
b) da oltre 10 a 16 m 41 %
c) da oltre 16 a 22 m 51 %
d) oltre i 22 m 60 %
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 19 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 16 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), una ulteriore indennità del 5 %. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 8. - Addestramento professionale.
Le parti concordano di dare pratica attuazione all’art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
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Art. 9. - Validità e durata.
Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Alessandria a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
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