Tipologia: Accordo collettivo di lavoro
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Novara, e Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Novara-Fillea, Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Novara-Cisl, Camera Sindacale Provinciale della Uil di Novara
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Novara

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Multe e trattenute.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Trattamento per gli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Scuole.
Art. 10. - Cassa edile.
Art. 11. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia e affini, integrativo del CCNL 24 luglio 1959, da valere nel territorio di giurisdizione della associazione degli industriali della provincia di Novara, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959 in Novara, presso la Sede della Associazione degli Industriali della Provincia di Novara, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 81 dicembre 1961; che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal contratto integrativo di lavoro 1° marzo 1958 onde si rende necessario il formale aggiornamento di quest’ultimo, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Novara [...], e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Novara, aderente alla Fillea [...], la Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Novara [...], Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale della Uil di Novara [...], si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° gennaio 1960, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 valgono nel territorio di giurisdizione della Associazione degli Industriali della Provincia di Novara le seguenti norme collettive.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 l’orario normale di lavoro viene così determinato.
a) per i mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: 46 ore settimanali;
per i mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre: 48 ore settimanali;
per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto: 50 ore settimanali.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui all’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e per i cottimisti, anche sul minimo contrattuale di cottimo) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione bilancini, cavallo o comunque in sospensione 11%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 12 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fogne preesistenti 12 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’azienda, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai 12 cm.) 11 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 10 %
7) Costruzione dei pozzi a profondità:
а) da mt. 3,50 a 10 13,50 %
b) oltre i 10 metri 16 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 4 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 4 %
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %
12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 4 %
13) Lavori eseguiti in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 42 %
b) da oltre 10 a 16 metri 54 %
c) da oltre 16 a 22 metri 84 %
d) oltre 22 metri 120 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 9 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7 %
16) Lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 18 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 11 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle «aliene e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o in pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 7 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi verrà corrisposta in aggiunta alla percentuale prevista per i lavori in galleria una ulteriore indennità del 5 %.
17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto l’impresa gli dovrà fornire o gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi messi a disposizione dall’azienda ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 8. - Trattamento per gli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro.
Con riferimento al secondo comma, punto d) dell’articolo 68 del contratto di lavoro 24 luglio 1959 si conviene che le aziende debbono fornire ai lavoratori dipendenti gli attrezzi di lavoro necessari al normale svolgimento del lavoro salvo il caso che gli operai volontariamente, secondo le consuetudini, usino gli attrezzi di loro proprietà.
Nel caso in cui le aziende dovessero richiedere agli operai l’apporto di attrezzi di lavoro [...] La richiesta di cui sopra dovrà risultare inequivocabilmente da atto scritto ed una copia del medesimo dovrà essere rilasciata al lavoratore.

Art. 10. - Cassa edile.
Le parti si riservano di esaminare e convenire su quanto disposto dall’art. 62 «Cassa edile» del contratto nazionale 24 luglio 1959; l’eventuale accordo costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 11. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio di giurisdizione dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Novara a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
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