Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Industriale Vercellese, Sindacato Costruttori Edili, e la Camera Confederale del Lavoro di Vercelli, Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini-Filea/Silaf, Unione Sindacale Provinciale di Vercelli Federedile, Camera Sindacale di Vercelli, Sindacato Provinciale Edili, Affini e del Legno-Fenea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e modalità di attuazione.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Apprendistato.
Art. 11. - Addestramento professionale.
Art. 12. - Cassa edile.
Art. 13. - Validità e durata.
Allegato Accordo 21 maggio 1951 relativo alla misura del contributo per le scuole

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini del territorio del vercellese e della Valsesia, 1° ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959, in Vercelli, presso la sede dell’Associazione Industriale Vercellese, Premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; tra l’Associazione Industriale Vercellese, Sindacato Costruttori Edili, e la Camera Confederale del Lavoro di Vercelli, Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini (Filea) ed al Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari (Silaf), anche delegata ed in rappresentanza delle altre Camere del Lavoro del Vercellese e della Valsesia; l’Unione Sindacale Provinciale di Vercelli, Federazione Provinciale della Libera Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini (Federedile), anche delegata e in rappresentanza delle altre Unioni del Vercellese e della Valsesia; la Camera Sindacale di Vercelli, Sindacato Provinciale Edili, Affini e del Legno aderente alla Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Feneal), anche delegata ed in rappresentanza delle altre Camere Sindacali del Vercellese e della Valsesia; si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° gennaio 1960 valgono in tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia - per le imprese delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), fluviali e industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas, fognature, e per gli operai da esse dipendenti - le norme collettive di lavoro di cui in appresso.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 l’orario settimanale di lavoro viene fissato come segue, ferme restando le eccezioni e le deroghe alle norme di legge:
- per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: ore settimanali 54 (9 giornaliere);
- per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre ore settimanali 48 (8 giornaliere);
- per i mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: ore settimanali 42 (7 giornaliere).
Anche per i lavori che si compiono in alta montagna oltre i mt. 1.300 sul livello del mare, l’orario settimanale di lavoro resta fissato come sopra.
L’orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato dall’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

Art. 4. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati quelli compresi nella seguente tabella e retribuiti con maggiorazione sugli elementi della retribuzione (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, contingenza e indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo), come previsto nella tabella stessa:
1) lavori sui ponti mobili a sospensioni (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 17 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 17 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 21%
4) lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18%
5) lavori in acqua (per i lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 20 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 mt. 18 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 1/2 a 10 20 %
b) oltre i 10 mt. 30 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 5 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 14 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 16 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 4 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai mt. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 16 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 mt. 36 %
b) da oltre 10 a 16 mt. 48%
c) da oltre 16 a 22 mt. 66 %
d) oltre 22 mt. 84 %
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 12 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
17) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 27 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 21 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 11%
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 6 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita sulla paga base di fatto e indennità di contingenza:
- da 1.300 mt. sino a 2.000 mt. sul livello del mare, il 6 %
- per lavori eseguiti oltre 1 2.000 mt. sul livello del mare 8 %
- per i lavori eseguiti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre, le percentuali di cui sopra sono portate rispettivamente all’8 % ed al 12%
Tale indennità non si corrisponde agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora

Art. 10. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, resta confermato che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di 6 mesi.
[...]
In via di massima, l’apprendista non sarà adibito all’esecuzione di lavoro a cottimo.

Art. 12. - Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62 del contratto nazionale 29 luglio 1959 le parti esamineranno la possibilità della istituzione della Cassa edile.
L’eventuale accordo farà parte integrante del presente contratto.

Art. 13. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, del quale segue le sorti.