Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 gennaio 2013, n. 1694 - Mobbing in un Comune e domanda di risarcimento


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso 13528-2009 proposto da:

V.V. (Omissis), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SARANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato CORTELLONI AUGUSTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI TARVISIO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTIUZZO FLAVIO e TRIFIRO' SALVATORE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 37/2009 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/03/2009 r.g.n. 366/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2012 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato CRISTINA LAURA TASSI per delega AUGUSTO CORTELLONI;

udito l'Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega TRIFIRO' SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con ricorso al Tribunale di Tolmezzo, V.V. conveniva il Comune di Tarvisio per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale a suo avviso subito dalla condotta mobizzante posta in essere dall'ente pubblico. Esponeva al riguardo di essere stata assunta dal Comune nel 1969 come applicato di concetto, ricoprendo dal gennaio 1983, il ruolo di responsabile del Servizio Finanziario con funzioni e poteri relativi all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'ICI e di non avere mai subito alcuna sanzione disciplinare, nè richiami verbali; che a far data dall'estate del 1998 l'ente pubblico, comunicata la revoca dall'incarico del marito della ricorrente già Segretario comunale, atto che aveva dato luogo ad un contenzioso giudiziario con il coniuge, aveva cominciato, nella persona del Sindaco, a perpetrare nei confronti della V. una serie di azioni ed omissioni al carattere persecutorio, con lesione della professionalità della dipendente, attraverso ordini di servizio continui, anche in periodi di assenza per malattia della lavoratrice; isolamento della stessa anche rispetto ai collaboratori; collocazione in altro ufficio dichiarato inidoneo dal medico competente; disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti, essendo l'unica a non avere le chiavi della casa comunale; esclusione dalle riunioni di servizio;

collocazione in ferie forzate; contestazioni disciplinari; mancata ottemperanza alle decisioni della Commissione di Conciliazione;

sottrazione di funzioni di competenza; revoca delle funzioni di responsabile dei tributi, attività di denigrazione; invio di controlli durante la malattia; richieste di giustificazioni di presenza ed uso di mezzi dell'ufficio, tutte azioni riconducibili ad una volontà discriminatoria e mobizzante a danno della ricorrente.

Il Comune, nel costituirsi in giudizio, contestava l'esistenza di condotte mobizzanti, evidenziando che l'esercizio dei poteri disciplinari ed organizzativi rientrava nell'autonomia dell'ente ed era stata resa necessaria anche dalla condotta dell'interessata la quale peraltro aveva iniziato ad assentarsi per malattia contestualmente alla revoca dell'incarico del marito. Il Tribunale, istruita la causa in via documentale e testimoniale, disposta c.t.u.

medico legale ed ottenuti i disposti chiarimenti, decideva la causa, accogliendo la domanda.

Avverso la citata sentenza proponeva ritualmente gravame il Comune di Tarvisio.

Con il primo motivo l'appellante assumeva l'erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure non aveva posto a carico della dipendente l'onere di provare l'esistenza della dedotta azione mobizzante, avendo all'opposto ritenuto il giudice sufficiente la prova del danno, del nesso di causalità e della violazione dell'art. 2087 cod. civ. senza peraltro che parte attrice in primo grado avesse in qualche modo allegato quali misure di sicurezza il datore di lavoro non aveva adottato, evidenziando che comunque le condotte ascritte non erano in alcun modo illecite ma del tutto legittime.

Inoltre rilevava che la c.t.u. non era stata determinante nella individuazione del nesso causale, nè tanto meno di un danno riconducibile alla condotta dell'ente comunale.

Con il secondo motivo parte appellante riteneva errata la sentenza, mancando a suo avviso qualsiasi prova dell'esistenza di una attività persecutoria continuativa posta in essere a danno della V. con intento espulsivo.

Con il terzo motivo si doleva che il Tribunale aveva errato nel condividere la c.t.u., che risultava in contrasto con i parametri riconosciuti dalla comunità scientifica. Con il quarto motivo si doleva che il primo giudice ritenne irrilevante la prova dell'ammus nocendi e quindi la prova del dolo specifico.

Con il quinto motivo lamentava che il primo giudice avesse posto a suo carico il danno biologico, morale e patrimoniale, senza considerare che il danno biologico era in parte coperto dall'INAIL L. n. 38 del 2000, ex art. 13, mentre con il sesto motivo contestava l'entità delle spese mediche da rimborsare, nonchè dell'entità del danno morale riconosciuto.

Radicatosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata l'11 marzo 2009, respingeva le domande proposte dalla V., compensando le spese.

Per la cassazione propone ricorso la V., affidato a sei motivi.

Resiste il Comune con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

 

Diritto



1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.; art. 1218 c.c.; della L. n. 626 del 1994, art. 4; degli artt. 3 e 32 Cost., nonchè insufficiente, contraddittoria ed omessa motivazione "con riferimento ad un profilo decisivo ai fini del decidere".

Lamenta al riguardo l'erroneità della sentenza impugnata laddove afferma che "non sussiste l'obbligo da parte del datore di lavoro di creare un ambiente sereno del tutto avulso dalla conflittualità che è insita in qualsiasi tipo di convivenza", laddove, a suo avviso, la norma in esame impone al datore di lavoro di agire concretamente per eliminare le situazioni conflittuali all'interno dell'ambiente di lavoro. Si duole della mancata valutazione della circostanza che lo stesso datore di lavoro aveva ammesso una insostenibile conflittualità con la ricorrente, e che inoltre il Comune non aveva osservato le prescrizioni impartite dal medico del lavoro ex lege n. 626 del 1994. Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali a cui, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuta la parte datoriale, rientri o meno, altresì, quello di garantire un ambiente sereno al dipendente e, dunque, per l'effetto, evitare, esso datore di lavoro, il generare e mantenere, esso datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, comportamenti confliggenti;

dica, altresì, la Suprema Corte se, nell'ambito dei doveri codificati dall'art. 2087 c.c. rientri, altresì l'obbligo della parte datoriale di provvedere, senza indugio, a sottrarre il lavoratore alla situazione che il medico del lavoro indica come idonea a peggiorare le condizioni di salute del lavoratore; dica la Suprema Corte se, a fronte di prescrizioni impartite dal Medico del Lavoro, possa essere giustificata la non osservanza delle stesse ad opera del datore di lavoro assumendo la genericità delle medesime, ovvero se, comunque, il datore di lavoro debba uniformarvisi, salvo poi, eventualmente, procedere a richiedere chiarimenti; Dica, altresì, la Suprema Corte, se, giusta l'evoluzione giurisprudenziale in fattispecie di mobbing, sia necessario esaminare e valutare i singoli agiti della parte datoriale in una visione di insieme; Dica la Suprema Corte se il Giudice debba, anche in riferimento all'esame dei singoli fatti, verificare ed accertare se il datore di lavoro abbia fornito concrete e fondate giustificazioni delle sue singole condotte idonee a dimostrare di avere perpetrato ogni comportamento volto ad osservare il disposto di cui all'art. 2087 c.c., oppure se, invece, sia sufficiente, ai fini di ritenere assolto l'onere della prova che incombe in capo alla parte datoriale, richiamare genericamente esigenze organizzative".

Il quesito, e con esso l'intero motivo (Cass. sez. un. 9 marzo 2009 n. 5624) è inammissibile, in quanto astratto e ripetitivo del contenuto della norma che si assume violata; inoltre perchè richiede un accertamento di fatto ovvero un riesame delle circostanze di causa (ex multis, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769). Ancora in quanto il contenuto del certificato del medico responsabile non viene chiarito e specificato ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c.; degli artt. 113-115 c.p.c.;

dell'art. 3 Cost. ed una insufficiente e contraddittoria motivazione "per assenza di un criterio logico-giuridico e per difetto di correttezza giuridica".

Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto:

"Dica la S.C. se, nella fattispecie di mobbing, ai fini della contestualizzazione della vicenda al vaglio giurisdizionale, sia o meno conforme alla legge, ed in particolare all'art. 2087 c.c., assumere a riferimento fatti pregressi al periodo in cui vengono contestualizzate dal lavoratore le condotte denunciate e se possano essere assunte, a giustificazione dell'agire della parte datoriale, condizioni personali del lavoratore quali, a titolo esemplificativo, rapporti di coniugio tra il lavoratore ed un funzionario statale in precedenza legato alla parte datoriale da un rapporto funzionale, ovvero dica la Suprema Corte se possa ritenersi assolto l'onere della prova che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2087 e 1218 c.c., grava sul datore di lavoro assumendo l'essere il lavoratore coniuge di un funzionario non confermato assente dall'ente nel periodo a cui si riferiscono i fatti denunciati dalla lavoratrice e assumendo che il funzionario non confermato, sino a che reggeva la sede, ha favorito" la moglie; ovvero dica la Suprema Corte se a negare l'esistenza del mobbing possa essere sufficiente l'esistenza di una situazione di conflitto tra il datore di lavoro ed il coniuge del lavoratore; dica la Suprema Corte se il giudice, in fattispecie di mobbing, possa giustificare la condotta del datore di lavoro in base ad un proprio personale convincimento, oppure se, di contro, debba ricercare l'esistenza di eventuali elementi giustificativi della condotta agita dal datore di lavoro esclusivamente nelle risultanze in atti; dica la Suprema Corte se al fine di ritenere assolto l'onere della prova che, dal combinato disposto di cui agli artt. 1218-2087 c.c. grava sul datore di lavoro, sia o meno necessario che il medesimo dimostri, in concreto, quali condotte abbia posto in essere al fine di tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore e la sua personalità morale; dica, inoltre, la Suprema Corte se, nell'ambito delle fattispecie di mobbing e, comunque, nell'ambito della verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., rilevi, altresì, la perpetrazione adopera del datore di lavoro di una disparità di trattamento riservata, nel periodo oggetto di denuncia, al lavoratore denunciante rispetto a quella riservata, rispetto alle medesime circostanze fattuali, agli altri lavoratorì. Il motivo risulta inammissibile per le stesse ragioni di cui al punto 1).

Quanto al cd. quesito di fatto, di cui all'art. 366 bic c.p.c., la ricorrente indica dieci fatti controversi, dispiegati attraverso 58 pagine del ricorso (da 26 ad 84), ove è fatto riferimento a fatti, documenti e testimonianze (di cui sono riportati vari brani) richiedendo dunque alla Corte un inammissibile riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, demandando, altrettanto inammissibilmente, a questa Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716). Manca comunque il momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c. (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603), ovvero la ragione per cui la motivazione adottata dalla Corte di merito sia insufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla fattispecie del mobbing. Lamenta che la Corte di merito omise di valutare "risultanze istruttorie di primario rilievo ai fini del decidere", inerenti la molteplicità dei comportamenti discriminatori, esigenti una valutazione complessiva e non atomistica dei fatti.

Il motivo è inammissibile difettando del quesito cd. di fatto di cui all'art. 366 bis c.p.c. (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla fattispecie del mobbing, laddove il giudice a quo non avrebbe tenuto in considerazione tutte le condotte tenute dal Comune e laddove aveva attribuito alla lavoratrice un comportamento ostile.

Lamenta che la Corte territoriale non tenne in alcun conto il demansionamento "agito da parte datoriale", adibendola all'ufficio di staff, in realtà inesistente, imputando peraltro alla lavoratrice un atteggiamento poco collaborativo.

Anche tale motivo risulta inammissibile per difettare del cd. quesito di fatto di cui all'art. 366 bis c.p.c..

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di nesso di causalità (artt. 1223, 2043 e 2087 c.c.). Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in relaziona alla fattispecie di mobbing laddove il giudice a quo aveva negato la sussistenza del nesso di causalità, assumendo che la ricorrente presentasse un disagio fisico e psicologico prima dei fatti denunciati. Lamenta altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1223 e 2043 c.c., e degli artt. 40 e 41 c.p., laddove la Corte censurò il giudice di primo grado per avere omesso di recepire i dubbi del c.t.u. circa l'integrazione del mobbing. Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto:

"Dica la Suprema Corte se, in fattispecie di mobbing, laddove l'accertamento tecnico, espletato a mezzo CTU, relazioni l'esistenza di un nesso causale tra il disturbo psico-fisico riscontrato in capo al lavoratore e l'ambito lavorativo e relazioni, in termini percentuali, il danno subito dalla lavoratrice esclusivamente per cause riconducibili all'ambito lavorativo provvedendo alla quantificazione percentuale dello stesso dopo averlo depurato dalle percentuali ascrivibili ad altri fattori concausali, l'esistenza di ulteriori e differenti concause, pure tenute in considerazione dal CTU nell'ambito della quantificazione percentuale del danno, possa essere idonea ad escludere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223, 2087 e 2043 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., integralmente, il nesso eziologico tra la patologia e l'ambiente lavorativo; Dica inoltre la S.C. se competa o meno al solo magistrato valutare e qualificare i fatti nell'ambito della fattispecie del mobbing, oppure se il magistrato sia vincolato alle valutazioni e considerazioni astratte del c.tu. in tema di definizione e qualificazione del mobbing".

Il motivo è inammissibile.

Sia per richiedere alla Corte un diverso apprezzamento dei fatti, sia per non essere stata la c.t.u. depositata, nè indicata la sua esatta collocazione all'interno dei fascicoli di causa.

Deve al riguardo evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191 e 116 c.p.c.; degli artt. 2043, 2059 e 2087 c.c.; artt. 32-41 Cost.; dell'art. 185 c.p.c., oltre ad insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione con riferimento al danno visivo ed alla riqualificazione del danno da mobbing. Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto:

"Dica la Suprema Corte se in fattispecie in cui viene in rilievo la tematica del mobbing ma in cui, contestualmente, i singoli agiti della parte datoriale, anche ex sè considerati (mancata osservanza alle prescrizioni del medico della 626/94), integrano violazione di altre norme giuridiche ed integrano, altresì, violazione del neminem l(a)edere, sia corretta, ai fini della liquidazione del danno, l'applicazione del sistema rigido tabellare (tabelle di Milano) e/o se, invece, il Giudice debba procedere applicando il criterio equitativo tenendo conto degli aspetti peculiari della vicenda quali, a titolo semplificativo, anche l'insieme di tutti i comportamenti agiti dal datore di lavoro e la durata temporale della condotta mobbizzante; dica, inoltre, la Suprema Corte se in fattispecie quali è la presente, vadano liquidate anche le singole voci di danno quale, a titolo meramente esemplificativo, il danno morale o, comunque, anche in forza dell'evoluzione giurisprudenziale come recentemente avutasi in tema di danno esistenziale e morale, il Giudice debba procedere alla liquidazione tenendo conto di tutti gli aspetti peculiari del caso concreto. Dica, inoltre, la Suprema Corte se, a fronte dell'esistenza in atti di documentazione medica attestante l'essere stata la lavoratrice sottoposta a più interventi chirurgici alla vista, l'essere stato, da medici del SSN, a carico della lavoratrice, accertata l'esistenza di patologie alla vista (ultera corneale), il Magistrato possa omettere, fondandosi esclusivamente su di un proprio convincimento, di disporre indagini tecniche al fine di acquisire prova dell'esistenza o meno di un nesso causale tra i danni alla vista subiti dalla lavoratrice e l'inadempimento ad opera del datore di lavoro alle prescrizioni del Medico del Lavoro e l'inadempimento ad opera della parte datoriale a tutti gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., ovvero se, in dette ipotesi, il magistrato sia tenuto a ricorrere ad indagini tecniche a mezzo di c.t.u.; dica inoltre la S.C. se, al fine di escludere, in subiecte questioni, l'ammissione di c.t.u. sia sufficiente l'avere la lavoratrice già avuto problemi alla vista precedenti al fatto e se detta situazione possa escludere a priori un aggravamento etiologicamente riconducibile all'ambito lavorativo".

Il quesito, e con esso l'intero motivo (Cass. sez.un. 9 marzo 2009 n. 5624), risulta inammissibile, in quanto astratto e limitato all'esposizione del contenuto delle norme di diritto denunciate, richiedendo alla Corte accertamenti o riesame delle circostanze di causa, neppure sufficientemente chiarite, in contrasto col principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione.

7. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.