Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 8 aprile 1955
Validità: 04.04.1955 - 30.09.1957
Parti: Associazione degli Industriali di Pavia, Associazione degli Industriali dell’Oltrepo Lombardo, Associazione Vigevanese Industriali e Camera Confederale del Lavoro di Pavia e Provincia
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Pavia

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro notturno.
Art. 3. - Tariffe di cottimo pieno per la produzione dei mattoni a macchina.
Art. 4. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni.
Art. 5. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti all’accatastamento dei mattoni crudi pieni e forati.
Art. 6. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi.
Art. 7. - Tariffe di cottimo pieno per la produzione a mano dei laterizi.
Art. 8. - Mense aziendali.
Art. 9. - Fornitura coperte.
Art. 10. - Trasferte.
Art. 11. - Variazioni indennità di contingenza.
Art. 12. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 11 novembre 1954, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Pavia, 8 aprile 1955

Il giorno 8 aprile 1955 in Pavia, presso l’Associazione degli Industriali di Pavia, tra l’Associazione degli Industriali di Pavia [...], l’Associazione degli Industriali dell’Oltrepo Lombardo [...], l’Associazione Vigevanese Industriali [...], la Camera Confederale del Lavoro di Pavia e Provincia [...] assistito dal [...] Sindacato Edili, la Unione Sindacale Provinciale di Pavia [...], dopo ampia discussione è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il giorno 11 novembre 1954 - tra l’Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi, la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia, la Delegazione Nazionale Edili e Affini - da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, aderenti alla Associazione degli Industriali di Pavia, all’Associazione degli Industriali dell’Oltrepo Lombardo, alla Associazione Vigevanese Industriali.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Con riferimento al 2° comma dell’art. 7 del CCNL richiamato in premessa, i quattro mesi dell’anno nei quali l’orario normale di lavoro è di nove o dieci ore giornaliere sono quelli di maggio, giugno, luglio ed agosto fermo restando il pagamento del 9 % sulla decima ora come stabilito nel Contratto Nazionale.

Art. 2. - Lavoro notturno.
Con riferimento alla seconda parte del secondo comma dell’art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni, è considerato lavoro notturno, agli effetti della maggiorazione, quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 3. - Tariffe di cottimo pieno per la produzione dei mattoni a macchina.
Con riferimento al 1° comma dell’art. 10 del CCNL richiamato in premessa, per la produzione dei mattoni a macchina le tariffe di cottimo pieno, ove venga adottato tale sistema, verranno concordale direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati.
Nella determinazione delle dette tariffe dovrà essere tenuto conto delle particolari esigenze di lavoro di ogni singola fornace secondo gli usi e le consuetudini locali.
In caso di mancato accordo verrà chiesto l’intervento delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 4. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti al carico e scarico dei forni.
Con riferimento al 1° comma dell’art. 10 del CCNL richiamato in premessa, il lavoro di infornatura e sfornatura potrà essere svolto col sistema del cottimo pieno.
In tal caso le tariffe verranno direttamente concordate tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati, tenendo conto delle particolari esigenze del lavoro in ogni singola fornace e secondo gli usi e le consuetudini locali.
In caso di mancato accordo verrà chiesto l’intervento delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 5. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti all’accatastamento dei mattoni crudi pieni e forati.
Con riferimento al 1° comma dell’art. 10 del CCNL richiamato in premessa, il lavoro di accatastamento dei mattoni crudi pieni e forati potrà essere svolto anche con il sistema del cottimo pieno.
In tal caso le relative tariffe di cottimo pieno verranno concordate direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati.
Nella determinazione delle dette tariffe dovrà essere tenuto conto delle particolari esigenze di lavoro di ogni singola fornace secondo gli usi e le consuetudini locali.
In caso di mancato accordo verrà chiesto l’intervento delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 6. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi.
Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 12 del CCNL richiamato in premessa, vengono stabilite le seguenti condizioni e norme per la fabbricazione a mano dei laterizi.
Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi - col sistema del cottimo pieno - la ditta fornirà a sue spese quanto segue:
a) un’aia della larghezza proporzionata alla potenzialità dell'operaio e in piena efficienza;
b) argilla di normale consistenza, scavata normalmente nel periodo invernale. Detta argilla dovrà essere posta in testa o sul fianco dell’aia;
c) acqua che deve servire per la lavorazione, la quale deve trovarsi non più di dieci metri di distanza dal luogo di impiego in quantità sufficiente;
d) secchie, palotte, zappe, garabbio, raspino, crivello, badile, stampi, carriola, cavalletto, banco e passerelle.
Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l’anno se guasti, a cura del datore di lavoro a meno che il deterioramento derivi dalla volontà o dalla trascuratezza dell’operaio.
Il deposito della litta o sabbietta da fornirsi all’operaio non dovrà distare più di 40 metri dall’aia e in posto facilmente praticabile con carriola;
e) pagliette, arelle, bataggi, tele in quantità sufficiente oltre a le gole, coperte di legno o simili per la copertura della gambette. Il «latore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati In modo da non rallentare la produzione dell’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall’operaio.
Le gambette non potranno essere distanti più di 10 metri dall’aia.
L’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
а) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
b) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d’arte;
c) trasportare la stessa con la carriola sull’aia;
d) trasportare dal deposito sull’aia la litta o sabbietta previa crivellatura curandone il migliore impiego ed evitando ogni spreco;
e) confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto o sul banco e batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raspino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la rapida essiccazione e fino al compimento di questa;
f) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento dell’uso;
g) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie. Ogni danno non derivante dalla incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.
La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo di laterizi prodotti ad essiccazione perfetta.
Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro o dall’operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambette debitamente coperto od ammantellato.
Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) al punto di dover essere riconfezionati, l’operaio avrà diritto di percepire l’80 % del prezzo di cottimo corrispondente per i laterizi in genere, il 60 % per i coppi.

Art. 7. - Tariffe di cottimo pieno per la produzione a mano dei laterizi.
La tariffa di cottimo pieno per la produzione a mano dei laterizi verrà concordata a parte.

Art. 9. - Fornitura coperte.
Con riferimento all’art. 40 del CCNL richiamato alla premessa, agli operai che alloggiano in fornace, le coperte verranno fornite dalla ditta nella misura di una per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre c di due per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
Il lavoratore è tenuto a conservare le coperte avute in consegna in buono stato e risponde del deterioramento o smarrimento causati da sua negligenza.
Nel caso in cui la ditta non possa fornire le coperte, corrisponderà agli operai aventi diritto una indennità mensile di L. 100 per ogni coperta.