Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 9 giugno 1958
Validità: 01.12.1957 - 30.11.1960
Parti: Unione Industriale Pisana e Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Pisa

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavori speciali.
Art. 3. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
Art. 4. - Trasferte.
Art. 5. - Compenso ai fuochisti, agli infornatori, agli sfornatori e agli addetti agli essiccatoi artificiali.
Art. 6. - Condizioni di lavoro e tariffe di cottimo per gli infornatori e gli sfornatori.
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per la provincia di Pisa, del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, 9 giugno 1958

Addì 9 giugno 1958 in Pisa, presso la Sede dell’Unione Industriale Pisana, tra l’Unione Industriale Pisana [...], assistito dal [...] Capo del Gruppo Industriale dei Laterizi, nonché dal Vice Direttore dell’Unione [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, Segreteria Provinciale di Pisa [...] e da una Delegazione di lavoratori, la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia, Segreteria Provinciale di Pisa [...], rappresentata dal [...] Segretario responsabile della Cisl di Pisa, [...] si è stipulato il presente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Ad integrazione dell’art. 7 - secondo comma - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si conviene che l’orario normale di lavoro di 9 ore giornaliere venga effettuato dal 15 maggio al 15 settembre.
Per le Aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale l’orario normale massimo di lavoro è per tutto l’anno di 8 m e giornaliere e 48 settimanali.

Art. 2. - Lavori speciali.
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l’ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale dì aumento del 20 % sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.
Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 3. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione di mattoni a mano.
Le parti stipulanti si danno atto che verranno proseguite le trattative per la determinazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del Contratto Nazionale, delle condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.

Art. 5. - Compenso ai fuochisti, agli infornatori, agli sfornatori e agli addetti agli essiccatoi artificiali.
Il compenso di L. 200 giornaliere previsto dall’art. 4 dell’accordo provinciale 5 maggio 1955 integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954, viene elevato, con decorrenza 1° dicembre 1957, a L. 210 giornaliere.
Detto compenso sarà corrisposto alle seguenti categorie di lavoratori:
Fuochisti;
Infornatori e sfonatori lavoranti ad economia;
Addetti agli essiccatoi artificiali nei quali vengano immessi direttamente i fumi della combustione, con esclusione quindi degli addetti agli impianti di essiccazione ad aria calda anche se prelevata dai forni in raffreddamento.

Art. 6. - Condizioni di lavoro e tariffe di cottimo per gli infornatori e gli sfornatori.
La stipulazione delle norme che regolano la distanza di presa del materiale crudo e la stivatura del materiale cotto formerà oggetto di trattative fra le parti, tenuto conto delle normali consuetudini aziendali. In caso di mancato accordo frale parti, dopo esperito il tentativo di conciliazione fra Ditta e Commissione Interna, la questione sarà esaminata dalle Associazioni Provinciali.
In caso di lavoro a cottimo pieno le tariffe restano così stabilite a decorrere dal 1° dicembre 1957:
per gli operai che normalmente producono fino a 9 me. giornalieri Lire 211,60 al mc.
per gli operai che normalmente producono oltre 9 me. giornalieri, Lire 210 al mc.
Alle tariffe di cottimo devono essere aggiunte le indennità di mensa, contingenza e la differenza di caropane rispetto alle quota conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative.
Per le fornaci che producono esclusivamente materiale pieno dovrà essere corrisposta sulla tariffa di cottimo una maggiorazione da stabilirsi direttamente tra le parti interessate. In caso di mancato accordo la questione sarà sottoposta all’esame delle Associazioni provinciali.
Qualora gli usciali siano aperti e chiusi dalla squadra del forno, alla squadra stessa verrà corrisposto, a decorrere dal 1° dicembre 1957, un compenso di L. 236,25 per ogni usciale completo e cioè chiuso ed aperto.