Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale Costruttori Edili e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Terni

Sommario:

Art. 1. - Parte generale e regolamentare.
Art. 2. - Incasellamento e minimi di paga.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori in zone malariche.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 9. - Addestramento professionale.
Art. 10. - Cassa edili.
Art. 11. - Trattamento operai assunti con l’apporto di attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle industrie edili ed affini della provincia di Terni, 28 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 28 del mese di settembre, in Terni, presso la sede dell’Associazione fra gli Industriali, tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili [...], con l’intervento dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Terni [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, aderente alla Fillea [...], con l’intervento della Camera Confederale Provinciale del Lavoro di Terni della Cgil [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia aderente alla Filca [...], con l’intervento dell’Unione Sindacale Provinciale di Temi della Cisl [...], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Terni aderente alla Feneal [...], con l’intervento della Camera Sindacale Provinciale di Terni della Uil [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Terni, per le imprese esercenti l’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all’edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree o sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Parte generale e regolamentare.
Per quanto riguarda la parte regolamentare e tutte le norme non previste dal presente contratto collettivo provinciale di lavoro, le parti sì atterranno a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance, e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Con riferimento al secondo comma dell’art. 7 del contratto nazionale, si conviene che la durata massima normale della giornata di lavoro degli operai di cui trattasi non potrà eccedere le 8 ore al giorno o le 48 settimanali effettive.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali, giusto quanto previsto dal chiarimento a verbale di cui all’art. 7 dell’accordo interconfederale 23 maggio 1946.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione computata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 21 del sopra richiamato contratto nazionale (per gli operai che lavorano ad economia : paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 10 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 21 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 16 %
5) Costruzioni di pozzi a profondità superiore a cinque metri e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 10 %
6) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza d’acqua sul piano di lavoro, fino a 12 cm 20 %
b) a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione, anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza d’acqua, sul piano di lavoro, fino a 12 cm 12 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 10 %
1) Per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso 25 %
2) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 21 %
3) Lavori in cassoni ad aria compressa :
a) da m. 0 a 10 26 %
b) da oltre m. 10 a 16 39 %
c) da oltre m. 16 a 22 51 %
d) oltre m. 22 64 %
4) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso:
- da m. 6 a m. 25 18 %
- da m. 25 a m. 60 22 %
- oltre m. 60 48 %
5) Lavori di demolizione di immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolare reale difficoltà 10 %
6) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 8 %
7) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 13 %
8) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su rapporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

Art. 5. - Indennità per lavori in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del contratto nazionale, per i lavori eseguiti in eventuali zone malariche o infettive, determinate dalle competenti Autorità sanitarie, verrà corrisposta una indennità pari all’8 % della paga conglobata.

Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
Per questo istituto si fa riferimento al disposto dell’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed alla norma transitoria ivi contenuta.

Art. 9. - Addestramento professionale.
Le parti concordano di dare pratica attuazione all’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
[...]

Art. 10. - Cassa edili.
In relazione al contenuto dell’art. 62 del rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti contraenti decidono di costituire in questa Provincia la Cassa Edile i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto e Regolamento che le parti si impegnano di redigere e che costituiscono parte integrante del presente contratto.
[...]

Art. 13. - Validità e durata.
Il presente contratto, integrativo al contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è valido per tutto il territorio della Provincia di Terni ed entra in vigore, salvo quanto diversamente disposto dagli artt. 9 e 10, a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del predetto contratto nazionale.