Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 14 settembre 1959
Validità: 31.12.1960
Parti: Sezione Edilizia dell'Unione Industriali della Provincia di Pescara e Sindacato Lavoratori Edili-Cgil, Sindacato Lavoratori Edili-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Pescara

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Scuole.
Art. 9. - Rispetto norme e trattative.
Art. 10. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Pescara, 14 settembre 1959

In Pescara il 14 Settembre 1959, tra la Sezione Edilizia dell'Unione Industriali della Provincia di Pescara [...] e il Sindacato Lavoratori Edili aderente alla Camera Confederale del Lavoro [...], il Sindacato Lavoratori Edili aderente alla Unione Provinciale Sindacale - Cisl [...], assistito dal [...] Segretario generale della Unione Provinciale Sindacale, è stato stipulato il presente Contratto Provinciale, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 13 settembre 1957, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pescara per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini: imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
A norma dell’art. 7 del Contratto Nazionale di lavoro rimane confermato per la Provincia di Pescara l’orario normale di lavoro già in atto: 48 ore settimanali. Sono fatte salve le eccezioni e le deroghe contrattuali e di legge.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale, per i cottimisti sarà tenuto conto del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo e comunque in sospensione) 20 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 35 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 20 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 centimetri) 15 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 18 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 1/2 a 10 20 %
b) oltre i 10 25 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza dal 60 % ed oltre 5 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: identica percentuale stabilita nei contratti di lavoro del personale dipendente dagli stabilimenti
16) per lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) è dovuta la maggiorazione del 5 %, già fissata dal precedente contratto nazionale.
17) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m 24 %
b) da oltre 10 a 16 m. 42 %
c) da oltre 16 a 22 m 72 %
d) oltre 22 m 144 %
18) lavori in galleria, per il personale addetto.
а) al fronte di perforazione, di avanzamento od allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 36 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie
anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 18 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 10 %.
Nel caso che i lavori in galleria si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza d’acqua sul piano di lavoro oltre i 15 cm., le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) saranno rispettivamente portate al 35%, al 20% e al 15 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.
Indennità di particolare disagio per manifestazioni gassose nei terreni attraversati.
Ai lavoratori impiegati nella esecuzione di lavori in galleria a foro cieco verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 17,50 % sulla paga globale (paga conglobata più indennità di contingenza); detta indennità va corrisposta a tutti i lavoratori operanti nell’interno dei tronchi di galleria attraversanti terreni nei quali sia stata riscontrata o si riscontrerà, nel corso dei lavori stessi, la presenza di gas e verrà corrisposta sino all’ultimazione dei lavori di avanzamento.
Si chiarisce che la suddetta indennità dovrà essere corrisposta dal momento in cui si avrà la prima manifestazione di gas fino all’ultimazione dei lavori di avanzamento, indipendentemente da ulteriori manifestazioni.
Tale indennità va aggiunta, quando corrisposta, alle normali indennità di galleria.
1) Personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto;
а) indennità per rischio mine 15 %
b) indennità per lavori fuori porto 12 %
c) indennità per trasferimento di natanti 5 %
d) lavori sott’acqua - palombari (vedi articolo 23 del Contratto Nazionale 100 %

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale, si conviene quanto segue:
L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita: per i lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare 10 %.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.
L’indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termini del richiamato Contratto Nazionale, è del 15%.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezione malarica e cioè durante il periodo di, tempo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre inclusi.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale.

Art. 8. - Scuole.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le parti contraenti si adopereranno affinché la Scuola Edile abbia pratica attuazione entro il 1960.
Fino a quando la Scuola Edile non avrà iniziata la sua normale attività e non sarà costituito il regolare Consiglio di Amministrazione, il «Fondo Scuola Edile» sarà gestito dalla Sezione Edile della Unione Provinciale degli Industriali.
Qualora - per qualsiasi motivo - la Scuola Edile non venisse costituita entro il 31 dicembre 1960 - le somme eventualmente accantonate nel «Fondo Scuola Edile» ritorneranno di pieno diritto alle Imprese Edili interessate.

Art. 9. - Rispetto norme e trattative.
Tutte le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo si impegnano formalmente a farlo rispettare ed a fare rispettare le tariffe contrattuali in vigore, da parte di tutti i propri associati e di farne pretendere l’applicazione dagli organi competenti anche ai non associati.
In particolare le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a far richiedere da parte degli operai lavoratori in proprio o riuniti in cooperative di fatto, per i lavori da essi eseguiti, le tariffe orarie del costo della mano d’opera, calcolate dall’Unione degli Industriali di Pescara, approvate dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e riconosciute dall’Ufficio del Genio Civile di Pescara.

Art. 10. - Validità e durata.
Il presente Accordo Provinciale Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Pescara; esso avrà durata fino al 31 dicembre 1960, intendendosi che per la sua disdetta o tacito rinnovo valgono le stesse norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.