Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione degli Industriali della provincia di Teramo e Sindacato Provinciale Edile-Cgil, Sindacato Provinciale Edile-Cisl, Sindacato Provinciale Edile-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Teramo

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavori speciali e disagiati, lavori in cassoni ad aria compressa e lavori in galleria.
Art. 3. - Indennità per lavori di alta montagna.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Multe e trattenute.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia - Modalità di attuazione.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Minimi salariali orari conglobati.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Addestramento professionale - Scuole.
Art. 11. - Cassa Edile.
Art. 12. - Indennità di mensa.
Art. 13. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Teramo, 30 settembre 1959

L'anno millenovecentocinquantanove il 30 settembre, tra l’Unione degli Industriali della provincia di Teramo [...] e il Sindacato Provinciale Edile della Cgil [...], assistito dal [....] segretario della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Teramo e il Sindacato Provinciale Edile della Cisl [...] e il Sindacato Provinciale Edile della Uil [...], viene stipulato il presente contratto di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per lutto il territorio della provincia di Teramo per le imprese della industria delle costruzioni edili stradali, tranviarie, bonifiche, idroelettriche, marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industre affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee); nonché di opere per acquedotti, gas, fognature e lavori relativi allo sgombero della neve e gelo, e gli operai di esse dipendenti.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, dieci ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali vigenti.

Art. 2. - Lavori speciali e disagiati, lavori in cassoni ad aria compressa e lavori in galleria.
Per detti lavori si fa riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di Lavoro ed alle tabelle D 1), D 2) e D 3) in esso allegate.
Le percentuali di maggiorazione stabilite in dette tabelle vanno computate sulla retribuzione globale (paga base conglobata, indennità di contingenza ed indennità speciale) e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Art. 3. - Indennità per lavori di alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale, si conviene quanto appresso:
L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
a) L. 50 giornaliere quando i lavori si svolgono a quota tra i mille e i milleduecentocinquanta metri s.m., nei centri abitati e entro i Km. 5 di distanza dai medesimi;
b) L. 95 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i mille e milleduecentocinquanta metri s.m., ed oltre i Km. 5 di distanza dai centri abitati;
c) L. 130 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai milleduecentocinquanta metri s.m.;
d) L. 110 giornaliere da corrispondere, in aggiunta alle indennità di cui sopra, agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall’impresa.
Con queste indennità si è inteso regolare anche tutto quanto attiene al vitto ed alloggio.
Le indennità di cui ai punti a), b) e c), saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedano in cantiere; saranno invece corrisposte a proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 per ogni ora, negli altri casi.
Per consentire ai lavoratori che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre i 5 Km. e fino ai 25 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie case nelle domeniche e negli altri giorni festivi indicati nei contratti nazionali di lavoro, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi ed i lavoratori corrisponderanno alle imprese medesime un compenso da calcolare in ragione di L. 3 per Km. di percorso misurato, questo una volta nell’andata e una volta nel ritorno.
Qualora però l’impresa non possa disporre di automezzi, corrisponderà essa ai lavoratori a titolo di concorso nella spesa di viaggio un compenso da calcolare nella misura di L. 3 per Km. di percorso come sopra.

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
È fatto obbligo ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti manovali comuni e manovali specializzati tutti gli attrezzi di lavoro.
Se per causa di forza maggiore il lavoratore fosse costretto a lavorare con gli attrezzi personali, i datori di lavoro sono tenuti, ai momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a rimborsargli l’equivalente del consumo subito dagli attrezzi medesimi.

Art. 10. - Addestramento professionale - Scuole.
Le organizzazioni contraenti si danno reciprocamente atto della opportunità di realizzare gli scopi in essi indicati, entro il 1960.

Art. 11. - Cassa Edile.
Le parti convengono di istituire nella provincia di Teramo la Cassa Edile. Pertanto le imprese edili operanti nella provincia di Teramo [...]
Le parti contraenti si impegnano di incontrarsi nuovamente entro il primo semestre dell’anno 1960, per redigere lo Statuto della Cassa Edile.

Art. 13. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Teramo, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1960, ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1961.