Ministero del Lavoro |
||
A |
Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro |
|
|
e, p.c. a : |
Ministero della Salute |
Oggetto: D.M. 11.04.2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. VERBALI DI VERIFICA
Con l’entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall’Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell’articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.
2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO
Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla “data di richiesta” si rinvia al punto 1, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.
3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)
Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare, rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all’INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all’articolo 4 del succitato decreto.
Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.
4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI
Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell’aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.
5. LOADER AEROPORTUALI
Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall’operatore.
Pertanto, i loader aeroportuali non sono configuragli come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI
Fig. 1
Un’attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.
7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)
Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa” (UNI ISO 4306-1).
Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.
8. IVA
Relativamente all’assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell’interpello 954- 88/2012 - Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
9. CONTROLLI PREVISTI DALL’ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (D.M. 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C))
I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell’Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.
10. TARIFFE - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012
Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, “si intendono omnicomprensive di tutte le spese”, essendo escluse solo le imposte.
11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE
Tenuto conto dell’ultimo capoverso dell’articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell’abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell’accettazione dell’incarico ai soggetti titolari della funzione.
12. DATA DI DECORRENZA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).
IL DIRETTORE GENERALE (dott. Paolo PENNESI) |