Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1955
Validità: 01.08.1955 - 31.12.1956
Parti: Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche, della Provincia di Matera-Ance e Filea-Cgil, Filde-Cisl, Fenea-Uil e Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Matera

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 9. - Cantieri lontani da centri abitati.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Condizioni di maggior favore e inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Art. 12.
Art. 13. - Scuola edili.
Art. 14. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Matera, 1° ottobre 1955

L’anno millenovecentocinquantacinque il giorno 1 del mese di ottobre, in Matera, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche, della Provincia di Matera, aderente all’Ance [...], assistiti dal Segretario Generale dell’Unione Industriali della Provincia di Matera [...] e la Federazione Provinciale Edili ed Affini, aderente alla Filea (Cgil) [...], con l’assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili aderente alla Filde (Cisl) [...], assistiti da [...] Unione Sindacale Provinciale [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, aderente alla Fenea (Uil) [...], assistito dal Segretario Generale della Camera Sindacale Provinciale della Uil [...]
L’anno millenovecentocinquantacinque il giorno 1 del mese di ottobre, in Matera, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche, della Provincia di Matera, aderente all’Ance [...], assistiti dal Segretario Generale dell’Unione Industriali della Provincia di Matera [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, aderente alla Unione Provinciale di Matera della Cisnal [...], con l’assistenza dall'Unione Provinciale di Matera della Cisnal [...]
Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Matera per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, (bonifiche idroelettriche, ecc.); industrie affini all’edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da essi dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 8 del CN, si stabilisce che l’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere per tutti i mesi dell’anno, ferme restando le deroghe di legge e quanto altro previsto dal citato articolo 8 del CN

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.

Con riferimento all’art. 10 del CN, sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con la maggiorazione percentuale sulla retribuzione globale (paga base, di fatto e indennità di contingenza)' a fianco di ciascuno di essi indicata (per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo):
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) Lavori su scale aeree tipo porta 13 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 16 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 13 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 23 %
Per i lavori in acqua l’impresa dovrà disporre di mezzi idonei per protezione a norma dell’articolo 38 del R.D. 14 aprile 1927 n. 530;
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 10 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 1/2 a m. 10 12 %
b) oltre m. 10 18 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 4 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal plano superiore del basamento, ove esista, o del tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 16 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 11 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 9 %
13) Lavori di scavi in cimiteri in contatto di tombe 10 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a m. 10 35 %
b) da oltre m. 10 a m. 16 45 %
c) da oltre m. 16 a m. 22 60 %
d) oltre m. 22 100 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 %
16) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 18 %
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 22 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 22 %
- ai lavori per opere sussidiarie 18 %
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 16 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16) di cui sopra, una ulteriore indennità del 25 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all’art. 11 del contratto nazionale, si conviene quanto segue: 
L’indennità malarica, quando sia dovuta ai termini del CN è fissata nella misura di L. 60 giornaliere, qualunque sia l’età e la categoria dell’operaio, frazionabile in ottavi per ogni ora di effettivo lavoro, e spetterà soltanto agli operai che da località non malarica vengano destinati o trasferiti, dal datore di lavoro, in zona riconosciuta malarica. L’indennità in parola sarà corrisposta limitatamente al periodo epidemico dichiarato tale dalla competente Autorità.
Si considerano zone malariche quelle riconosciute tali dalle Competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
Si confermano le altre norme stabilite dall’art. 11 del CN:
Agli operai occupati in lavori eseguiti in alta montagna competerà una maggiorazione del 10 % sulla paga globale (paga base, indennità di contingenza). Per alta montagna s’intendono le altitudini superiori ai 1000 metri di altezza sul livello del mare.

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Con riferimento alla lettera e) dell’art. 63 del CN, e stante la consuetudine locale, la ditta curerà l’ordinaria manutenzione degli attrezzi di proprietà dell’operaio e da questi effettivamente adoperati su richiesta della ditta.
[...]

Art. 12.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del contratto nazionale del 18 dicembre 1954, cui si fa espresso riferimento.

Art. 13. - Scuola edili.
Con riferimento all’art. 54 del contratto nazionale le parti concordano di porre allo studio la risoluzione del problema associandolo ad eventuali iniziative che verranno attuate in favore della istruzione professionale da parte del Governo. A tal fine le parti concordano di incontrarsi per un esame più approfondito della questione entro il mese di ottobre c.a.

Art. 14. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Matera a decorrere dal 1° agosto 1955.
[...]
Il presente contratto avrà la stessa scadenza del contratto nazionale del 18 dicembre 1954.
[...]