Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Potenza

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Multe e trattenute.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Scuola Edile.
Art. 10. - Cassa Edile.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Potenza, 1 settembre 1959

In Potenza, addì 1 settembre 1959, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza [...] e, in ordine alfabetico: la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - Feneal - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno [...], Uil, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia ed Industrie Affini - Fillea - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...] Camera Confederale del Lavoro, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; visti gli articoli dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62 e 68; si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza per le imprese esercenti l’industria edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere, per tutti i mesi dell’anno, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per i quali è di 60 ore - settimanali, dieci ore al giorno.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario di lavoro si intende regolato dalle apposite norme dell’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 e di legge.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull’indennità di contingenza e sull’indennità speciale (per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo):
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 17 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 13 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 13 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai 12 centimetri) 10 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 9 %
7) costruzione di pozzi a profondità da metri 3 e mezzo a metri 10 12 %
- costruzione di pozzi in profondità oltre i 10 metri 20 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione in sopramano, ed a partire dalla altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista, o del tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 16 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 20 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 12 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 7 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 15 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 30 %
b) da oltre 10 metri a 16 metri 48 %
c) da oltre 16 metri a 22 metri 72 %
d) da oltre 22 metri 96 %
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 %
16) lavori in galleria per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 36 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 30 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti- nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 20 %.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia e neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed all’art. 68 - primo e terzo comma - del contratto medesimo, l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è cosi stabilita: per i lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare 10 %.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora. Essa è comprensiva di qualsiasi diritto degli operai per vitto e alloggio.
L’indennità per i lavori eseguiti in zone malariche quando sia dovuta a termine del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro è del 4 %.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.
La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio ed il mese di ottobre inclusi.
L’indennità in questione spetterà soltanto agli operai che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla paga base conglobata e indennità di contingenza.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Potenza a decorrere dal 1° gennaio 1960: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e validità fino al 31 dicembre 1961.
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