Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 21 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Provinciale degli Industriali Costruttori Edili di Lecce e Fillea, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Feneal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Lecce

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga e zone di applicazione.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità lavori in zone malariche.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai delle industrie edilizia ed affini della provincia di Lecce, 21 settembre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, addì 21 del mese di settembre, presso l’Associazione Industriale della Provincia di Lecce, tra il Gruppo Provinciale degli Industriali Costruttori Edili di Lecce [...] e la Federazione Provinciale, Lavoratori Legno, Edili ed Affini «Fillea» [...], la Unione Sindacale Provinciale, della Cisl [...], la Federazione Provinciale della Feneal [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24-7-1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti in tutto il territorio della Provincia di Lecce l’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario provinciale di lavoro resta stabilito in otto ore giornaliere per tutti i mesi dell’anno.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti maggiorando la retribuzione globale (paga-base, e contingenza) delle percentuali qui di seguito indicate;
per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 17 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 17 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 31 %
4) lavori per fognature nuove in galleria 19 %
5) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 22 %
6) costruzione di pozzi a profondità superiore a 5 metri, spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri:
a profondità fino a 10 metri 27
a profondità oltre 30 a 15 metri 39 %
a profondità oltre 15 metri 60 %
7) lavori in galleria:
a) per il personale addetto:
al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento;
a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio;
quando i lavori si svolgano con assenza di acqua 19 % quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua, sul piano di lavoro:
fino a 15 cm 20 %
oltre i 15 cm 22 %
quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 24 %
6) per il personale addetto:
a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
a lavori di opere sussidiarie;
ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione;
quando i lavori si svolgano con assenza di acqua 15 %
quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua sul piano di lavoro:
fino a 15 cm 16 %
oltre 15 cm 18 %
quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 20 %
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 12 %
a) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia, attaccati dal basso 25 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, per il tempo successivo alla prima ora di prestazione 1,50 %
9) lavori in acqua, intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi predisposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua 25 %
10) lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 metri 30 %
da oltre 10 a 16 metri 40 %
da oltre 16 a 22 metri 50 %
oltre 22 metri 80 %
11) costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 18 %
12) costruzioni di piani inclinati con pendenza superiore del 60 % ed oltre 10 %
13) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri cinque e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 27 %
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5. - Indennità lavori in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale l’indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del richiamato Contratto nazionale è dell’8 %.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle relative disposizioni.
L’indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza).

Art. 9. - Apprendistato.
Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato da scuola professionali riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto a 2 anni.
Per gli addetti ai lavori di decorazione e pittura a vernice In rilievo stucchi ed a mosaico, la durata viene fissata in anni tre.

Art. 10. - Scuole.
Le parti contraenti in vista della particolare situazione ambientale, decidono di soprassedere all’applicazione di tale articolo, riservandosi di prenderlo in esame in altro momento.

Art. 11. - Validità e durata.
Il presente Contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Lecce a decorrere dal 1° gennaio 1960 in ogni sua parte ed avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 del quale è parte integrante e segue le sorti.