Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto - Sezione Provinciale Esercenti Industria Edilizia ed Affini e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Grosseto

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Qualifiche e minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 6. - Addestramento professionale.
Art. 7. - Indennità attrezzi.
Art. 8. - Cassa edile.
Art. 9. - Validità e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Grosseto, 2 ottobre 1959

L'anno millenovecentocinquantanove (1959) e questo giorno due (2) del mese di ottobre in Grosseto, presso la sede dell’Associazione degli Industriali, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto - Sezione Provinciale Esercenti Industria Edilizia ed Affini [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Affini (Fillea) di Grosseto [...], assistito dal[...]la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) di Grosseto, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) di Grosseto [...], assistito dal[...]la Unione Sindacale Provinciale (Cisl) di Grosseto, la Federazione Provinciale Edili ed Affini (Fenea) di Grosseto [...], assistito dal[...]la Camera Sindacale Provinciale (Uil) di Grosseto, viene riconosciuto e convenuto quanto appresso.

Premesso:
che in data 1° agosto 1955 venne stipulato in Grosseto, tra le parti intervenute, con efficacia per tutto il territorio della Provincia, il contratto provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale ili Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini stipulato In Roma il 18 dicembre 1954;
che in data 8 ottobre 1957, sempre in Grosseto, a seguito dell’avvenuto rinnovo del predetto CCNL 18 dicembre 1954 con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 settembre 1957, venne dalle parti effettuata, con apposito verbale, la ricognizione delle condizioni contrattuali opportunamente coordinando il testo del Contratto Provinciale di lavoro 1° agosto 1955, integrativo del CCNL 18 dicembre 1954, con le norme del CCNL 12 settembre 1957;
che in data 24 luglio 1959, e con decorrenza dal 1° gennaio 1960, è stato stipulato in Roma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con il quale l’efficacia degli accordi provinciali integrativi esistenti è stata prorogata per la durata del predetto CCNL 24 luglio 1959;
le parti si danno reciprocamente atto che l’accordo provinciale integrativo al CCNL 24 luglio 1959 da valere in tutto il territorio della provincia di Grosseto per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche elettriche, ecc.) fluviali ed industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti, risulta il seguente.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere (48 settimanali) ai sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per i lavori all’aperto compiuti nel periodo dal 16 maggio al 15 settembre vale la deroga prevista dal regio decreto 19 settembre 1923, 1 n. 1957.
Per le ore eccedenti l’orario normale, salvo per i quattro mesi i previsti nella deroga di cui al comma precedente, è dovuta la maggiorazione per lavoro straordinario di cui all’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 4. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati quelli appresso indicati e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione indicate a fianco di ciascuno di essi da computarsi sulla paga base contrattuale, indennità di contingenza, indennità speciale e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 13 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 19 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi rientro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 8 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3 18 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da metri 3,50 a 10 18 %
b) oltre i metri 10 26 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 1 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 12 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 16 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori dì armamento ferroviario 11 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 18 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 15 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 8 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 6 %
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) Lavori in cassoni ad aria compressa: 
a) da metri 0 a 10 57 %
b) da oltre metri 10 a 16 66 %
c) da oltre metri 16 a 22 87 %
d) oltre metri 22 94 %
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 20 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 14 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%. sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, la ulteriore indennità risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma, 5%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Addetti ai lavori marittimi.
Personale imbarcato su natanti. - Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto va corrisposta, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, una maggiorazione del 6%
Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100 per cento da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’articolo 21 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Art. 6. - Addestramento professionale.
[...]
Le parti sono concordi di esaminare il problema dell’addestramento professionale e si riservano di tornare ad incontrarsi per la costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente-Scuola di cui al predetto art. 61 del CCNL.
[...]

Art. 8. - Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62 del CCNL 24 luglio 1959 le parti esamineranno la possibilità di un’eventuale istituzione della Cassa Edile.

Art. 9. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 1960, salvo quanto stabilito all’art. 1 (minimi di paga) per i comuni di Gavorrano e Castiglione della Pescaia.
Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.
[...]