Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale Industriali e Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Livorno

Sommario:

Misura dei nuovi minimi di paga base oraria.
Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali.
Scuole professionali.
Cassa edile.
Allegato Accordo collettivo di lavoro 7 ottobre 1957, integrativo del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Livorno
Tabella dei minimi di paga base oraria valevoli per la provincia di Livorno a partire dal 1° ottobre 1957.
Indennità speciale.
Indennità per lavori in cassoni ad aria compressa e in galleria.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Livorno, 2 ottobre 1959

Le sottoscritte Organizzazioni, visto l’art. 68 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria Edile ed Affini stipulato in data 24 luglio 1959 con decorrenza dal 1° gennaio 1960 con il quale l’efficacia degli accordi integrativi del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954 è prorogata per la durata del predetto nuovo Contratto Nazionale 24 luglio 1959, visto altresì il verbale di ricognizione in data 7 ottobre 1957 che, ad esclusione del punto 1), si considera parte integrante del presente, hanno provveduto a concordare quanto segue:

Scuole professionali.
Con riferimento all’art. 61 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959 le parti sono concordi di esaminare il problema dell’addestramento professionale.

Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, le parti esamineranno la possibilità di un’eventuale istituzione della Cassa Edile.

Livorno, 2 ottobre 1959.
Associazione Provinciale Industriali
Camera Confederale del Lavoro (Cgil)
Unione Sindacale Provinciale (Cisl)
Camera Sindacale Provinciale (Uil)


Allegato Accordo collettivo di lavoro 7 ottobre 1957, integrativo del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Livorno

Visto l’art. 68 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in data 13 settembre 1957, con il quale l’efficacia degli accordi integrativi del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954 è prorogata per la durata del predetto nuovo contratto nazionale 13 settembre 1957, hanno provveduto, con il seguente «Verbale di ricognizione», a riportare qui di seguito:
1) le misure dei nuovi minimi di paga base oraria vigenti nella provincia di Livorno a partire dal 1° ottobre 1957;
2) la nuova misura dell’indennità speciale;
3) l’indennità per lavori in cassoni ad aria compressa ed in galleria.

In relazione al punto 3):
Indennità per lavori in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Le nuove misure delle indennità per lavori in cassoni ad aria compressa, a partire dal 1° ottobre 1957, sono le seguenti:
а) da 0 a 10 m 48 %
b) da oltre 10 a 16 m 60 %
c) da oltre 16 a 22 m 84 %
d) oltre 22 m. 108 %
Le nuove misure delle indennità per lavori in galleria, a partire dal 1° ottobre 1957, sono le seguenti:
Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 24 %
ai lavori per opere sussidiarie 24 %
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 24 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 15 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle suddette percentuali, un’ulteriore indennità del 12%