Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 16 maggio 1955
Validità: 16.05.1955 - 31.12.1959
Parti: Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno e Camera Confederale del Lavoro-Cgil/Filea, Unione Sindacale Provinciale-Cisl/Filde, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Livorno

Sommario:

Articolo unico.
a) Art. 7 - Scuole
b) Art. 8 - Attrezzi di lavoro
c) Art. 9 - Validità, decorrenza e durata
Allegato Contratto collettivo di lavoro 4 maggio 1953 per gli operai edili ed affini della provincia di Livorno, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952
Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Scuole.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Validità, decorrenza e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Livorno, 16 maggio 1955

L’anno millenovecemtooinquantacinque e questo di 16 del mese di maggio, in Livorno, tra l’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno [...] e la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) di Livorno [...], con la partecipazione per la Filea [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) di Livorno [...], per la Filde, la Camera Sindacale Provinciale (Uil) di Livorno [...], è stato stipulato il presente accordo per la definizione del Contratto Collettivo di Lavoro integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della Provincia di Livorno per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e, gli operai da esse dipendenti.

Articolo unico.
Al testo del Contratto Integrativo Provinciale 4 maggio 1953 sono apportate le seguenti modifiche oltre a quelle previste dal Contratto Nazionale 18 dicembre 1954:

a) Art. 7 - Scuole
Premesso che il problema delle scuole professionali per la qualifica ed il perfezionamento delle maestranze edili rientra in quello molto più vasto dell’istruzione professionale delle maestranze e dell’apprendistato dell’industria in genere, problema la cui regolamentazione e disciplina viene e verrà effettuata per disposizioni legislative e ministeriali, si stabilisce intanto che - in attesa del completamento di dette norme - l’onere relativo ai Corsi che nel frattempo verranno svolti presso il locate Istituto Tecnico Industriale sarà sostenuto dagli Imprenditori edili dell’Associazione Industriali di Livorno.

c) Art. 9 - Validità, decorrenza e durata
Il presente Contratto Provinciale Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Livorno a decorrere dal primo periodo di paga in corso alla data di stipulazione dell’accordo stesso 16 maggio 1955; esso ha la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954.
[....]

Infine, con riferimento alle richieste di aumento presentate dalla Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Livorno in merito alle «Percentuali per lavori speciali disagiati», le parti di comune accordo dichiarano che si rimetteranno a quanto verrà eventualmente concordato in sede nazionale fra l’Ance e le Organizzazioni dei lavoratori (a chiarimento a verbale - art. 63 Contratto Nazionale 18 dicembre 1954).

Allegato Contratto collettivo di lavoro 4 maggio 1953 per gli operai edili ed affini della provincia di Livorno, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 8 del Contratto Nazionale l’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere ai sensi di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere e nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, contingenza, rivalutazione e terzo elemento, ove esista; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) da determinarsi nei contratti integrativi, ì seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 20 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 20 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 23 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 15 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da mt. 3 1/2 a 10 15 %
b) oltre i mt. 10 20 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavo-razioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 5 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 18 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 15 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 12 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai mt. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 15 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 mt 40 %
b) da oltre 10 a 16 mt 50 %
c) da oltre 16 a 22 mt 70 %
d) oltre 22 mt. 90 %
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
17) lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 25 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 20 %
ai lavori per opere sussidiarie 20 %
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 20 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
18) per il personale addetto a lavori di trivellazione per infissione pali in terreni melmosi quando detta melma investa gli addetti ai lavori stessi 7 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 10 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.
19) Personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto:
а) indennità per rischio mine %
b) indennità per lavori fuori porto %
c) indennità per trasferimento di natanti %
d) lavori sott'acqua - palombari (vedi articolo 10 del contratto nazionale) %
Per il punto 19) le parti si incontreranno per la sua definizione entro il 30 giugno p. v.

Art. 7. - Scuole.
Con riferimento all’art. 54 del Contratto Nazionale le parti sono concordi di esaminare il problema della istruzione professionale per la categoria.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
La ditta è tenuta a fornire ai propri operai gli attrezzi di lavoro; qualora la ditta stessa faccia usare agli operai i loro attrezzi corrisponderà le seguenti indennità:
...omissis...
[...]
Si è stabilito inoltre che le Imprese corrisponderanno ai sotto- indicati operai - nonostante che le mansioni non richiedano apporti di attrezzi - le seguenti indennità:
addetti alle caldaie, spruzzatura di bitume e stenditura di asfalto, lire 2 orarie.

Art. 9. - Validità, decorrenza e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Livorno, a decorrere dal primo periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo (4 maggio 1953) salvo quanto diversamente disposto dall’art. 6 del presente accordo: esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Nazionale di Lavoro 5 dicembre 1952.
[...]