Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, 19 febbraio 2013, n. 478 - Carcinoma papillifero del lobo tiroideo a seguito di esposizione ad uranio impoverito




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 769 del 2011, proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Trezzi ed Emanuela Beacco, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Vittorio Veneto n. 22;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del decreto n. 5904/2010 emesso l'11.10.2010, notificato il giorno 29.12.2010, nella parte in cui il Comando Generale dei Carabinieri ha negato al ricorrente, per tardività della richiesta, l'equo indennizzo per la patologia "postumi d'intervento di tiroidectomia per carcinoma papillifero";

per quanto occorra, del verbale della Commissione Medico Ospedaliera n. 483 del 24.3.2010, allo stato non noto;

nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere l'equo indennizzo (ovvero la specifica elargizione) nella misura massima ex lege prevista, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dall'infermità da cui è affetto e dei connessi postumi, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e per colpa del Ministero della Difesa, in una percentuale non minore del 50% e la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista l'ordinanza della sezione n. 1611/2011 del 24.10.2011;

Vista l'ordinanza della sezione n. 3025/2011 dell'1.12.2011;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 510/2012 del 7 febbraio 2012;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto


Il ricorrente, Carabiniere scelto in servizio presso la Legione Carabinieri "Lombardia", Compagnia di Seregno, Stazione di Giussano, ha prestato servizio in Kosovo dal 3 dicembre 2002 al 7 aprile 2003 come conduttore di automezzi del Plotone EOD nell'operazione Joint Guardian, partecipando a numerosi interventi dove venivano fatti brillare ordigni inesplosi e proiettili contenenti uranio impoverito (materiale di cui allo stato attuale è ormai dimostrata la particolare tossicità) rinvenuti e sequestrati in territorio kosovaro.

Dopo circa cinque anni era costretto a sottoporsi a ripetuti accertamenti medici, al termine dei quali gli veniva riscontrato un carcinoma papillifero del lobo tiroideo.

Nell'ottobre del 2008 veniva sottoposto a tiroidectomia totale e, successivamente, ad una serie di trattamenti radio metabolici e scintigrafie.

Nel marzo del 2009 l'INPS - Commissione Medica di Verifica provinciale di Avellino gli riconosceva un'invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa, pari al 50%.

In conseguenza di tale riconoscimento, il 10 agosto 2009 il ricorrente presentava al Ministero della Difesa ed al Comando Legione Carabinieri "Lombardia" di Milano istanza, ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, volta ad ottenere il riconoscimento da causa di servizio della patologia e, contestualmente, l'erogazione della speciale elargizione prevista per la menomazione all'integrità fisica dallo stesso riportata.

Con il presente ricorso l'istante ha adito questo Tribunale per ottenere il parziale annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali l'amministrazione intimata, su conforme parere del Comitato di Verifica prot. n. 21029/2010 del 23 settembre 2010, pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio, ascrivendola alla settima categoria, della patologia di "postumi d'intervento di tiroidectomia per carcinoma papillifero" dallo stesso riportata in seguito all'espletamento del servizio in Kosovo, gli ha negato l'attribuzione dell'indennità corrispondente, assumendo la tardività della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461 del 2001.

A sostegno del proprio ricorso, l'istante ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 37 del 2009 (in particolare, dell'art. 2) e del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001, nonché varie figure sintomatiche di eccesso di potere, assumendo, in particolare, di aver avuto la piena consapevolezza della dipendenza da causa di servizio della patologia solo in seguito al riconoscimento da parte dell'INPS nel marzo del 2009 dell'invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa, pari al 50%.

Il ricorrente è, altresì, insorto per sentirsi riconoscere la corresponsione della speciale indennità negata dall'amministrazione ed il risarcimento del danno materiale e morale derivante dall'infermità da cui è affetto e dei connessi postumi, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito, controdeducendo specificamente alle singole doglianze e sostenendo che la piena conoscenza della dipendenza da causa di servizio della patologia fosse stata ingenerata nel ricorrente con l'intervento chirurgico dallo stesso subito nell'ottobre del 2008.

Con ordinanza n. 1611/2011 del 24.10.2011, confermata in appello con provvedimento della IV sezione di Consiglio di Stato n. 510/2012 del 7 febbraio 2012, questa sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Successivamente, con ordinanza n. 3025/2011 dell'1.12.2011, la sezione ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale, da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, e ha nominato il dr. Adolfo Francia, Ordinario di Criminologia e Medicina Legale - Università degli Studi dell'Insubria, come C.T.U., con possibilità di farsi assistere nello svolgimento del mandato, formulando i seguenti quesiti:

a) stabilisca il CTU, alla luce degli atti e del riconoscimento dell'infermità come derivante da causa di servizio operato dall'amministrazione, se l'infermità "carcinoma papillifero tiroideo" possa derivare dall'esposizione alle radiazioni sprigionate da uranio impoverito;

b) descriva quali siano le conseguenze, in termini di danno biologico e morale, riportate dal signor G. a causa dell'asportazione della tiroide e delle altre malattie eventualmente connesse all'esposizione all'uranio impoverito;

c) descriva tutti i postumi connessi all'intervento di tiroidectomia per carcinoma papillare;

d) determini la durata dell'invalidità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure;

e) precisi quali siano gli esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla integrità psicofisica del ricorrente, tenuto conto anche dell'età del periziando e li valuti percentualmente;

f) indichi l'ammontare delle spese mediche che sarà necessario sostenere in futuro.

Il 5 luglio 2012 il C.T.U. ha depositato l'elaborato peritale contenente le risposte ai quesiti formulati a conclusione dell'adempimento.

Successivamente parte ricorrente ha prodotto memoria e documenti a sostegno delle proprie conclusioni.

All'udienza pubblica del 9 gennaio 2013 il ricorso è stato, dunque, trattenuto in decisione.

 

Diritto



Il ricorso merita accoglimento.

Deve, innanzitutto, convenirsi con il ricorrente sulla tempestività della domanda, dal medesimo proposta il 10 agosto 2009 e protocollata il 12 agosto 2009.

In proposito, deve premettersi che l'infermità "postumi d'intervento di tiroidectomia per carcinoma papillifero" è stata riconosciuta dalla stessa amministrazione intimata come dipendente da causa di servizio ed ascritta alla settima categoria; la medesima amministrazione ha, però, negato al ricorrente l'attribuzione dell'indennità corrispondente, assumendo la tardività della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461 del 2001, che prevede un termine di decadenza semestrale decorrente dalla conoscenza della dipendenza.

Il collegio ritiene che la suddetta patologia, benché già dimostratasi nella sua gravità con l'intervento di tiroidectomia totale effettuato nell'ottobre del 2008, solo successivamente, in seguito ad una serie di trattamenti radio metabolici e scintigrafie effettuati dal ricorrente ma, soprattutto, con il riconoscimento nel marzo del 2009 da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Verifica provinciale INPS di un'invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa, pari al 50%, abbia manifestato una ben diversa e ancor più grave portata, incidendo sulle aspettative della conduzione di vita dell'interessato.

Di conseguenza, è solo dal 2 marzo del 2009 che può farsi decorrere il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461 del 2001, vigente al momento della presentazione della domanda della speciale elargizione prevista per la menomazione all'integrità fisica riportata dall'istante, domanda protocollata il 12 agosto 2009 e che risulta, dunque, prodotta nei termini.

Con riferimento alla domanda di condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall'infermità e dei connessi postumi, deve, innanzitutto, premettersi che, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la pretesa di un dipendente non contrattualizzato al risarcimento del danno biologico che trova fondamento nella responsabilità conseguente all'inosservanza da parte della p.a. dei precisi obblighi che l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro rispetto ai dipendenti.

In particolare, è stato affermato che l'azione volta a conseguire il risarcimento del danno biologico proposta da un militare che deduce di aver contratto una patologia tumorale ricollegabile all'esposizione all'uranio impoverito rimproverando al Ministero della Difesa di aver impiegato tale sostanza in una missione all'estero senza alcuna protezione specifica, pur nella consapevolezza della sussistenza di concreti fattori di rischio, in quanto riguarda una questione riferibile al rapporto di impiego di personale non contrattualizzato della p.a., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. (cfr. TAR Campania, sez. VII, 5 agosto 2010, n. 17232).

Nella fattispecie in questione, dalla succitata esposizione in fatto si ricava inequivocabilmente la piena responsabilità dell'amministrazione intimata per la gravissima patologia, derivante da causa di servizio come dalla medesima amministrazione già decretato, e per le devastanti lesioni dalla stessa causate all'integrità psico-fisica del ricorrente e alla sua vita, danni causati per avere impiegato il militare in una missione nel Kosovo durata più di quattro mesi, dal 3 dicembre 2002 al 7 aprile 2003, senza l'adozione di alcuna protezione specifica, pur nella consapevolezza della sussistenza di concreti fattori di rischio derivanti dalle sostanze altamente tossiche (uranio impoverito) contenute negli ordigni e nei proiettili inesplosi rinvenuti e sequestrati che venivano fatti brillare dai militari, come si ricava anche dall'art. 4 bis, comma 1, del D.L. n. 393 del 2000, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2001, che così recita: "È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile".

Inoltre, il collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale per il quale l'azione volta a conseguire il risarcimento del danno biologico risulta cumulabile con la pretesa all'equo indennizzo, posto che, mentre il risarcimento, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l'equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall'evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità psico-fisica, l'equo indennizzo, proprio per il concetto e la discrezionalità ad esso inerente e per la sua coincidenza con l'entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, appare avvicinabile ad una delle tante indennità che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, con funzioni di graduazione e di equa distribuzione di compensi aggiuntivi.

Ne consegue che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, in quanto, perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cum damno", è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno e invece le erogazioni da ultimo indicate si fondano su un titolo diverso rispetto all'atto illecito e non hanno finalità risarcitoria (cfr. TAR Campania, sez. VII, 5 agosto 2010, n. 17232).

L'equo indennizzo da causa di servizio, per presupposti oggettivi, fatti costitutivi, regime probatorio e disciplina complessiva, è istituto completamente distinto dal risarcimento del danno, atteso che, mentre quest'ultimo, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l'equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall'evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità psico-fisica, l'equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell'integrità fisica non inferiore al 15% per il concetto di equità e discrezionalità ad essa inerente, per la sua astrazione dalla responsabilità civile, colposa o dolosa, di parte datoriale, e per la sua non coincidenza con l'entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, è assimilabile a una delle molteplici indennità aventi natura retributiva, che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sicché equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l'importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 365; id. IV 12 luglio 2012 n. 4121).

Circa la quantificazione della somma da liquidare, il collegio si riporta integralmente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla sezione e meglio descritta in fatto, anche in considerazione della mancata contestazione dei contenuti della stessa ed, anzi, della sua totale condivisione da parte dei periti nominati dalle parti, ritenendola pienamente soddisfacente.

In particolare, il C.T.U., premettendo un'accurata esposizione dei fatti così come risultanti dalla documentazione messa a sua disposizione, sulla base dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e dell'esame psichico del ricorrente, ha risposto ai singoli quesiti prospettatigli, come da accurato elaborato al quale si rimanda integralmente, concludendo, riassuntivamente, come segue:

a) il tumore è derivato in via diretta dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti del ricorrente in Kosovo;

b) il ricorrente, oltre al carcinoma tiroideo, ha riportato segni post-traumatici da stress che rappresentano un effetto collaterale-conseguenza della patologia tumorale;

c) l'asportazione della tiroide ha creato nel ricorrente una carenza assoluta dell'ormone tiroideo, con la conseguente necessità dell'assunzione quotidiana di tale ormone ed ha provocato, inoltre, un danno estetico, consistente nella cicatrice chirurgica ampiamente visibile alla base del collo;

d) l'invalidità temporanea del ricorrente è deducibile dal tempo del ricovero per l'intervento e dalla durata della convalescenza, quantificabile in complessivi giorni 229, 100 dei quali valutabili al 100% e 129 al 50%;

e) gli esiti di carattere permanente riportati dal ricorrente consistono in un ipotiroidismo cronico, in un danno estetico e in un danno psichico di natura post traumatica, da cui deriva una invalidità permanente nella misura del 40%;

f) le spese mediche sono interamente a carico del S.S.N.

Sulla base di tali risultanze, nonché delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano e tenendo conto dell'aumento personalizzato in considerazione della giovane età del ricorrente, dei postumi connessi con eventuali patologie ad insorgenza tardiva quali ripresa della patologia carcinomatosa in sede tiroidea o in sede metastatica, al conseguente obbligo di sottoporsi a periodiche visite mediche, alla necessità di assumere a vita levotiroxina, parte ricorrente ha elaborato un prospetto versato in atti nel quale ha specificato e calcolato le singole voci di danno, pervenendo ad una quantificazione complessiva pari ad Euro 343.621,00.

Tale prospetto risulta condivisibile dal collegio, anche perché non contestato in alcun modo dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a..

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, disponendo il parziale annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui respingono la richiesta di elargizione della speciale indennità, unitamente all'istanza di condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione in favore del ricorrente dell'equo indennizzo dovuto nella misura corrispondente alla categoria di ascrizione della infermità, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.

Va, inoltre, accolta l'istanza di condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno, che si liquida nella somma pari ad Euro 343.621,00, oltre ad interessi fino al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, così come il compenso per l'effettuazione della C.T.U.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, unitamente all'istanza di condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione in favore del ricorrente dell'equo indennizzo ed al risarcimento del danno, come in motivazione.

Condanna l'amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in Euro 2.500, oltre gli oneri di legge.

Dispone il pagamento a carico dell'amministrazione intimata ed a favore del C.T.U. della somma che si liquida in Euro 1.200, compresi oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.