Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 15 novembre 2012 - Infortunio sul lavoro e inadempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MARIA LUISA PUGLIESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE



nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1778/2010 promossa da:

E.H.S. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. PESCI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VICOLO FANTUZZI, 5/B 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCI GIORGIO

RICORRENTE

contro

I. SOCIETÀ COOPERATIVA

RESISTENTE CONTUMACE

In punto a: infortunio sul lavoro

Fatto



Con ricorso depositato in data 13.5.2010 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la I. Soc. coop. a resp. lim., alle cui dipendenze aveva lavorato a tempo indeterminato con mansioni di operaio comune di 5 livello dal 2.11.2005, chiedendo che fosse accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c. e 2043 c.c. , nonchè delle norme speciali sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per l'infortunio sul lavoro occorsogli RG n. 1778/2010 Sentenza n. 1326/2012 pubbl. 15/11/2012 in data 8.11.2005 quando, mentre stava lavorando in un magazzino ove operava la resistente, subiva lo schiacciamento del piede destro causato da un muletto di proprietà aziendale condotto negligentemente da un altro dipendente della società convenuta.

La società I. coop a resp. lim. non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

All'udienza del 28.3.2012 venivano svolte le prove testimoniali ammesse. All'udienza del 30.5.2012 veniva conferito incarico al CTU.

La causa veniva decisa all'udienza odierna con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.

Diritto



Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.

L'art. 2087 c.c. prevede espressamente l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure di prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, in relazione alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. In tale ambito il datore di lavoro pertanto ha l'obbligo di vigilare direttamente o per mezzo dei suoi preposti alla sorveglianza del lavoro che tali misure vengano effettivamente attuate, essendo destinatario fondamentale dell'obbligo di sicurezza.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite (n. 6472/2006), ha affermato che il regime probatorio applicabile, nell'ambito dell'art. 2087 c.c., è quello previsto dall'art. 1218 c.c.: pertanto il lavoratore ha l'onere di allegare e provare, pur con le mitigazioni proprie del rito del lavoro, l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre il datore di lavoro deve dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile e cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso in esame il ricorrente ha soddisfatto l'onere di provare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro: le modalità dell'infortunio sono state confermate da M.O., collega del ricorrente, sentito come teste, il quale ha riferito di avere procurato l'infortunio al ricorrente che si trovava al lavoro, travolgendolo, mentre guidava un muletto, senza alcun controllo datoriale, effettuando una manovra a marcia indietro del tutto repentinamente e con imperizia all'interno di un magazzino di Bologna Interporto.

La convenuta non ha soddisfatto l'onere probatorio di avere rispettato gli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c.. e neppure si è costituita in giudizio per contrastare le pretese del ricorrente, rimanendo contumace nel processo.

La dinamica dell'infortunio come è emersa dall'istruttoria orale e l'assenza di contestazione da parte della convenuta sia sullo svolgersi degli eventi di cui è causa che sull'adozione di misure preventive volte a scongiurare il verificarsi di infortuni nell'ambiente di lavoro consentono di ricondurre la responsabilità dell'infortunio al datore di lavoro che ha omesso di vigilare sul rispetto delle misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti.

Venendo alla liquidazione del pregiudizio, patrimoniale e non, patito dal ricorrente, appaiono condivisibili, in quanto ampiamente argomentate ed esenti da vizi o contraddittorietà logico-giuridiche, le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio al termine di approfondite indagini medico-legali.

Nel caso di specie, il C.T.U. ha stimato il danno biologico di carattere permanente in misura pari al 18% (ctu, pag. 12).

Può dunque concludersi, in pieno accordo con le valutazioni del c.t.u., che la ricorrente abbia nel complesso riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari all' 18%.

La liquidazione del danno biologico è necessariamente equitativa (ex plurimis, Cass. 11 agosto 1997 n. 7459); è tuttavia necessario tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 20 aprile 2001 n. 5910), e, specificamente, della particolare lesione dell'organismo e del grado di menomazione dell'integrità fisica e psichica, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; è poi necessario analizzare il danno biologico nei distinti momenti, dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente (Cass. 15 settembre 1995 n. 9725).

In questa valutazione, questo giudice ritiene opportuno utilizzare i criteri predeterminati e standardizzati indicati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, effettuando un'adeguata valutazione del caso concreto che tenga conto della quantificazione dei danni determinata dal consulente tecnico d'ufficio, nonchè di tutte le circostanze del caso ed in particolare dell'età del soggetto, della durata della malattia e dell'entità dei postumi, differenziando il danno biologico da invalidità temporanea (con l'indicazione del valore unitario per giorno) da quello derivante da invalidità permanente).

Si può concludere che il danno biologico da invalidità permanente, calcolato mediante tali criteri generali e astratti, ammonta ad Euro 54.694,00.

Con riferimento al danno biologico da invalidità temporanea, si osserva che il ctu medico legale, con valutazione pienamente condivisibile, ha ritenuto di individuare un danno biologico temporaneo assoluto ITT pari a novanta giorni, oltre a 30 giorni al 75%, trenta al 50%, altri trenta al 25%.

Considerato che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione -in tutto o in parte - delle pregresse facoltà realizzatrici del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. N. 9725/95) e avuto riguardo ai criteri di determinazione del danno da invalidità temporanea stabiliti nelle tabelle sopra indicate, questo giudice ritiene che la somma complessiva di Euro 13.500,00 siano idonea a risarcire equamente il danno biologico e patrimoniale (quale danno da diminuzione della capacità lavorativa) da inabilità temporanea subito dal ricorrente.

Devono essere detratte da tutte le somme suindicate la somma liquidata, come da prospetto allegato (doc. 8 ric.), dall'INAIL al ricorrente per l'infortunio in oggetto ammontante ad Euro 61.737,59.

Infine, deve essere risarcito il danno patrimoniale emergente consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, che è stato dimostrato con la produzione dei documenti di spesa, non contestati dalla convenuta e che viene, quindi, liquidato nell' ammontare di Euro 483,00 per CTP, nonché Euro 300,00, oltre accessori, anticipate dal ricorrente al CTU a titolo di fondo spese, come da documentazione prodotta dal ricorrente all'udienza di discussione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto alla pronuncia della presente sentenza.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.

P.Q.M.



IL GIUDICE

1. accerta e dichiara la responsabilità della società cooperativa I. a r.l. nell'infortunio occorso al ricorrente in data 8.11.2005;

2. accerta e dichiara che S.E.H. ha subito, a causa dell'infortunio subito in data 8.11.2012, un danno all'integrità psicofisica; per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento del danno in suo favore per inabilità temporanea al 100% che liquida in Euro 9.000,00, al 75% che liquida in Euro 2.250, 00, al 50% che liquida in Euro 1500,00, al 25% che liquida in Euro 750,00 e permanente che liquida in Euro 54.694,00, importo da cui deve essere detratte le prestazioni economiche erogate dall'Inail in favore dell'infortunato, pari a Euro 61.737,59 oltre al rimborso delle spese mediche documentate pari a Euro 484,00, nonché al pagamento degli accessori di legge dalla mora al saldo;

3. condanna la convenuta al versamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

4. pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza medico-legale d'ufficio, pari ad Euro 500,00 oltre IVA e CPA anticipate dal ricorrente al CTU nella misura di Euro 300,00, e già liquidate con separato decreto.