Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 20 novembre 2012 - Malattia professionale ed esclusione di responsabilità del datore di lavoro


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA


Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MARIA LUISA PUGLIESE ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE



nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1903/2009 promossa da :

INAIL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA N. 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ZAVALLONI MARCO

RICORRENTE

contro

A.O., con il patrocinio dell'avv. BAGNI MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BAGNI MARCO

RESISTENTE

 

Fatto



Con ricorso depositato in data 4.6.2009 l'INAIL conveniva in giudizio A.O., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di rivalersi, ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U. 1124/1965, previo accertamento della responsabilità civile e penale della convenuta per il reato, perseguibile d'ufficio, di lesioni colpose aggravate ex art. 590,3c. c.p.) della somma di Euro 4.459,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria, erogata a titolo di prestazioni economiche in favore di R.D., addetta alla assistenza di disabili, che aveva contratto la patologia "sindrome del tunnel carpale" a causa e in dipendenza dell'attività lavorativa svolta da quest'ultima in favore di A.O. , patologia denunciata da A.O. all'INAIL di Bologna in data 31.7.2003.

Si costituiva tempestivamente A.O. nella persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale e preliminare, la nullità del ricorso, l'intervenuta decadenza dall'azione dell'INAIL, contestando nel merito le pretese dell'INPS di cui chiedeva l'integrale rigetto.

La causa, ritenuta matura per la decisione all'esito della prova testimoniale, veniva decisa all'udienza odierna on sentenza contestuale di cui era data lettura in udienza.

 

Diritto


L'eccezione di nullità del ricorso non è fondata.

"Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa" (Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011) .

Nel caso in esame, la dedotta nullità deve essere esclusa, atteso che dall'esame complessivo dell'atto risulta essere stata individuata la pretesa dell'attore, volta a rivalersi delle somme erogate alla lavoratrice, con l'allegazione dell'attività lavorativa svolta e degli estremi della patologia contratta, ed il convenuto è stato posto nella condizione di svolgere compiutamente la sua difesa.

L'eccezione d'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 112 T.U. n. 1124/65 non è fondata.

Al riguardo, si osserva che, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione dell'INAIL, in difetto di avvio del procedimento penale per il "reato presupposto", decorre dalla data dell'estinzione del reato presupposto che, nel caso in esame, viene collocata alla data del 31.7.2008 (Cass. Sez. lav. n. 968/2004) .

L'INAIL ha pertanto tempestivamente radicato il presente processo depositando il ricorso in data 4.6.2009 e notificandolo alla odierna resistente in data 24.6.2009.

Nel merito le pretese dell'INAIL non sono fondate.

Si premette che, nel caso in cui non sia stata accertata in sede penale la responsabilità del datore di lavoro, l'accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio sul lavoro è demandato al giudice civile (Corte Cost. 28 febbraio 1967 n. 28 ).

Il giudice deve quindi individuare le norme applicabili ai fatti narrati dall'istituto ricorrente e qualificare la responsabilità del datore di lavoro, anche ai sensi dell'art.2087c.c..

Costituisce ormai jus receptum che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale.

Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore, o dall'Istituto assicuratore in via di regresso, si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 c.c., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743).

L'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve pertanto allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

Nel caso in esame il datore di lavoro ha assolto il suddetto onere probatorio.

La lavoratrice che ha contratto la malattia professionale di cui è causa ha riferito, nel corso della testimonianza, che era stata dotata ed ha effettivamente utilizzato, nel corso della propria attività lavorativa, strumenti di ausilio della mobilità dei disabili ed in particolare il cd. "sollevatore"; ha precisato, inoltre di avere sempre effettuato l'operazione di ruotamento del disabile operazione che è finalizzata anche alla vestizione e svestizione dei disabili, insieme ad un'altra collega ausiliaria. Ha riferito che soltanto in situazioni di emergenza ha operato manualmente, non essendovi, in tali circostanze, il tempo di ricorrere al sollevatore.

Dagli esiti dell'istruttoria testimoniale si ritiene che non sia emersa alcuna responsabilità del datore di lavoro nell'insorgenza della malattia professionale della lavoratrice D.R..

Il ricorso in regresso viene pertanto respinto.

Le spese del processo sono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


IL GIUDICE

1. respinge il ricorso;

2. condanna l'INAIL alla rifusione delle spese di lite che liquida in 1500,00 oltre IVA e CPA.