Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara e Sindacato Provinciale Lavoratori ed Affini della Provincia di Massa e Carrara, Camera Sindacale Provinciale di Massa e Carrara–Uil, Unione Sindacale Provinciale di Massa e Carrara-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Massa Carrara

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Minimi di paga base.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Elementi della retribuzione.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Lavori in alta montagna.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 8. - Scuole.
Art. 9. - Lavori fuori zona.
Art. 10. - Indennità di mancata mensa.
Art. 11. - Indennità consumo attrezzi.
Art. 12. - Validità, decorrenza e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Massa Carrara, 30 settembre 1959

In Carrara, addì 30 settembre 1959, premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ha introdotto alcune variazioni alle norme previste dalla precedente regolamentazione, onde si rende necessario il formale aggiornamento dell’accordo provinciale integrativo, di cui al verbale di ricognizione 30 ottobre 1957; l’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori ed Affini della Provincia di Massa e Carrara [...], l’Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale di Massa e Carrara - Uil [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Massa e Carrara della Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori Cisl [...], si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° gennaio 1960 valgono nella Provincia di Massa e Carrara per le imprese esercenti l’industria edilizia e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di lavoro di seguito riportate.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali ai sensi della legge, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per i lavori all’aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre vale la deroga prevista dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, la quale consente di prolungare l’orario a 10 ore giornaliere e 60 settimanali.
Per le ore eccedenti l’orario normale, salvo i quattro mesi di cui al comma precedente, è dovuta la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dal Contratto nazionale di lavoro.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati, «lavori speciali disagiati» ed agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 4, e per gli operai lavoranti a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo.
Le percentuali di maggiorazione di cui trattasi non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore, eccezione fatta per quelle relative alla pioggia e alla neve.
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 13 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 30 %
4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazioni e spurgo di fognature preesistenti 19 %
5) Costruzioni di pozzi a profondità superiore a 5 metri e spurgo di pozzi bianchi con profondità superiore a 3 metri 23 %
6) Lavori in galleria:
а) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua, sul piano di lavoro fino a 15 cm 28 %
a1) per il personale addetto:
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono ili presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua sul piano di lavoro oltre i 15 cm. 36%
a2) per il personale addetto:
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti 46 %
b) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie
- a lavori per opere sussidiarie
- ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. 20 %
b1) per il personale addetto:
- ai trasporti nell’interno delle gallerie durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua sul piano di lavoro oltre 15 cm. 22 %
b2) per 11 personale addetto:
- ai trasporti nell’interno delle gallerie durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti 30 %
c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
d) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso 25 %
1) Lavori in acqua 18 %
2) Lavori in cassoni ad aria compressa da 0 a 10 m. 54 %
- da oltre 10 a 16 m 66 %
- da oltre 16 a 22 78 %
- oltre 22 metri 90 %
3) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal plano terreno, se isolato o dal plano superiore del basamento ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
4) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 13 %
5) Lavori di demolizione da eseguirsi in Immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolare reale difficoltà 13 %
6) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri 5 e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 13 %
7) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 17 %
8) Lavori di spalatura della neve o del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni
di giorno
а) quando non nevica e non piove 8 %
b) quando nevica e piove 20 %
di notte
а) quando non nevica e non piove 18 %
b) quando nevica e piove 30 %
9) Lavori in stabilimenti producenti sostanze nocive 6 %
10) Lavori con martelli pneumatici 5 %

Art. 6. - Lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l’indennità per lavori In alta montagna è stabilita nelle misure seguenti:
a) per i lavori che si eseguono da 800 metri a 1200 metri s.l.m. 5 %
b) per i lavori che si eseguono oltre i 1200 metri s.1.m. 10 %
Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 4, compreso, per i cottimisti, l’utile minimo contrattuale di cottimo.

Art. 12. - Validità, decorrenza e durata.
Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Massa e Carrara a partire dal 1° gennaio 1960.
Esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.