Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Costruttori Edili ed Affini-Unione Industriale Pisana e Sindacato Provinciale di Pisa-Fillea, Sindacato Provinciale di Pisa-Filca-Cisl, Sindacato Provinciale di Pisa-Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Pisa

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base oraria.
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Addestramento professionale.
Art. 8. - Attrezzi da lavoro.
Art. 9. - Addestramento professionale e casse edili.
Art. 10. - Decorrenza, durata.
Minimi di paga base oraria

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Pisa, 28 settembre 1959

Addì 28 settembre 1959, in Pisa presso la Unione Industriale Pisana, tra il Gruppo Costruttori Edili ed Affini dell’Unione Industriale Pisana [...] e il Sindacato Provinciale di Pisa della Fillea [...], il Sindacato Provinciale di Pisa della Filca, rappresentato dal Segretario Sindacale della Cisl di Pisa [...], il Sindacato Provinciale di Pisa della Fenea, rappresentato dal Segretario provinciale di Pisa della Uil [...], è stato stipulato il presente verbale di ricognizione ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini 13 settembre 1957 e dall’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Resta inteso che in ogni cantiere le imprese, a mezzo di segnale acustico, devono provvedere ad avvisare i lavoratori dell’inizio e della cessazione dell’orario di lavoro.

Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Per le indennità per lavori speciali disagiati si rinvia a quanto stabilito dall’art. 23 dei due Contratti Collettivi Nazionali richiamati in premessa, con le seguenti aggiunte:
- per il personale addetto alla posa in opera di panconi e dei sacchetti di protezioni sulle spallette e sugli argini dei fiumi durante i periodi di piena 20 %
- per il personale addetto ai lavori di trivellazione per infissione di pali in terreni melmosi, quando detta melma investa gli addetti ai lavori stessi 7 %

Art. 9. - Addestramento professionale e casse edili.
Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli artt. 61 e 62 del CCN per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato il 24 luglio 1959.