Tipologia: Contratto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 12 agosto 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini-Associazione degli Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Sfi-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Multe e trattenute.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, e modalità di attuazione
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Scuola edile.
Art. 9. - Cassa edile.
Art. 10. - Asfaltisti.
Art. 11. - Lavori marittimi, in zone malariche, in alta montagna.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Bologna, 12 agosto 1959

In Bologna, addì 12 agosto 1959, tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna [...], con l’intervento della Delegazione Industriale [...] e con l’assistenza dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna, e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - Feneal (Uil) - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca (Cisl) - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia ed Industrie Affini - Fillea (Cgil) - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed affini [...], il Sindacato Ferrovieri Italiani - Sfi (Cgil) - Sindacato Provinciale di Bologna [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie Edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;
visti gli articoli dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62, 68;
si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Bologna per le Imprese delle Industrie Edilizia ed Affini e per gli Operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione a quanto previsto dall’art. 7 del contratto collettivo nazionale, e fermo restando l’orario di lavoro stabilito dalle norme di legge e deroghe relative, considerata la particolare situazione contingente della Provincia e nell’intento di poter assorbire un maggior numero di mano d’opera disoccupata, si conviene di fissare il seguente orario di lavoro.
Per i mesi di:
- novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre e ottobre, 44 ore settimanali;
- maggio, giugno, luglio e agosto, 49 ore settimanali.
L’orario di cantiere verrà così distribuito:
- novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre e ottobre: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: otto ore; sabato: quattro ore;
- maggio, giugno, luglio e agosto: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: nove ore; sabato: quattro ore.
Orario di lavoro per l’armamento ferroviario.
Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, si conviene di fissare per gli addetti all’armamento ferroviario il seguente orario di lavoro.
Per i mesi di:
1) novembre, dicembre, gennaio e febbraio (44 ore settimanali): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: otto ore; sabato: quattro ore;
2) giugno, luglio, agosto e settembre (48 ore settimanali): lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: nove ore; venerdì: otto ore; sabato: quattro ore;
3) marzo, aprile, maggio e ottobre (49 ore settimanali): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: nove ore; sabato: quattro ore.
Le disposizioni di cui a tutti i capoversi precedenti di questo articolo non si applicano ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, il cui orario si intende regolato dalle apposite norme dell’art. 8 del CCNL 24 luglio 1959 e di legge.
Le ore di lavoro che le Imprese hanno facoltà di far compiere oltre l’orario previsto dal presente articolo, saranno considerate straordinarie agli effetti dell’applicazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 22 del CCNL 24 luglio 1959.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull’indennità di contingenza e sull’indennità speciale (per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo).
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 30 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 37 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 50 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 40 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 25 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri 25 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da metri 3,50 a 10 30 %
b) oltre i 10 metri 50 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego dì ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto
del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 50 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre *
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 7 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 27 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 45 %
b) da oltre 10 a 16 metri 55 %
c) da oltre 16 a 22 metri 90 %
ci) oltre 22 metri 120 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20 %
10) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: sì corrisponderà la percentuale spettante agli operai dello stabilimento stesso.
17) Lavori in galleria; per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 40 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 23 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità dell’ 8 %
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia e neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dì opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

* Per l'eventuale determinazione della percentuale relativa alla voce n. 10 le parti si incontreranno, a richiesta di una delle Organizzazioni, qualora dovesse constatarsi l'insorgenza effettiva dei lavori previsti dalla voice in questione.

Art. 10. - Asfaltisti.
Per gli asfaltisti valgono gli accordi provinciali speciali, salvo la applicazione del presente contratto integrativo per quanto in essi non previsto e con essi non in contrasto.

Art. 11. - Lavori marittimi, in zone malariche, in alta montagna.
(integra gli artt. 23 e 26 del CCNL 24 luglio 1959)
Non esistendo nella Provincia di Bologna località marittime né zone malariche, né di alta montagna, agli operai che venissero inviati in altre provincie, per essere adibiti a lavori marittimi od a lavori in zone riconosciute malariche od a lavori in alta montagna, verranno corrisposte le percentuali colà vigenti per tali lavori.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Bologna a decorrere dal 1° gennaio 1960: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.
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