Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini-Associazione degli Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini-Asfaltisti, Operai, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto
Art. 3. - Rinvio alle norme dei CCNL e del CC provinciale integrativo.
Art. 4. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle imprese della provincia di Bologna esercenti le industrie edilizia ed affini, specializzate nei lavori di asfaltatura, 29 settembre 1959

In Bologna, addì 29 settembre 1959, tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna [...], con l’intervento della Delegazione Industriale [...], con l’assistenza dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna, e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - Feneal (Uil) - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca (Cisl) - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia ed Industrie Affini - Fillea (Cgil) - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;
che in data 12 agosto 1959 è stato sottoscritto il verbale di ricognizione e le norme integrative del CCNL 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini che entra in vigore per tutto il territorio della Provincia di Bologna il 1° gennaio 1960;
visti gli articoli dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dello stesso contratto collettivo provinciale di lavoro 12 agosto 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare l’art. 10;
in sostituzione del decaduto accordo 3 ottobre 1949 riguardante il trattamento degli operai addetti ai lavori di asfaltatura si stipula il presente accordo speciale valevole per le Imprese esercenti le industrie edilizia ed affini, specializzate nei lavori di asfaltatura ed i loro dipendenti.

Art. 3. - Rinvio alle norme dei CCNL e del CC provinciale integrativo.
Per gli asfaltisti valgono le norme del CCNL 24 luglio 1959 e del contratto integrativo provinciale di lavoro 12 agosto 1959 per quanto non previsto e non in contrasto col presente accordo speciale.

Art. 4. - Validità e durata.
Il presente accordo è valido per tutto il territorio della provincia di Bologna a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.
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