Tipologia: Contratto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara e Fenea, Filca, Fillea e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base
Art. 4. - Lavori speciali e disagiati.
Art. 5. - Lavori in alta montagna, in galleria e in zone malariche.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Scuola edile.
Art. 11. - Allievi diplomati dalla scuola professionale edile.
Art. 12. - Cassa edile.
Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Art. 14. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di maggiore favore.
Art. 15. - Validità, decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Ferrara, 30 settembre 1959

In Ferrara, il 30 settembre 1959, tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara [...], e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili ed Affini – Fenea [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – Filca [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini – Fillea [...]
In Ferrara, il 30 settembre 1959, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini (Cisnal) [...]
ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti alle Industrie Edilizia ed Affini, viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro integrativo di quello Nazionale, valido per tutto il territorio della Provincia di Ferrara per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche, fluviali (bonifiche idroelettriche, ecc.), di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature ed industrie affini all’edilizia e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
In considerazione della stagionalità dell’industria e delle particolari esigenze di carattere locale, l’orario provinciale settimanale di lavoro resta fissato come segue:
- mesi di dicembre, gennaio, febbraio: ore settimanali 42;
- mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore settimanali 48;
- mesi di giugno, luglio, agosto: ore settimanali 54.
Si stabilisce che al sabato il lavoro debba essere limitato alla mattina, salvo in casi di necessità riconosciuta dalle parti.
Le ore eccedenti gli orari massimi settimanali suindicati, saranno considerate straordinarie.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2, punto 3°, dell’Accordo Interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne, la determinazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, verrà esaminata tra la Direzione e la Commissione Interna.
Resta intesa la possibilità da parte delle Imprese di provvedere ai recuperi dei periodi di sosta dovuti a causa di forza maggiore come stabilito dall’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4. - Lavori speciali e disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e compensati con le indennità percentuali rispettivamente a fianco indicate (calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sulla paga base di fatto, l’indennità di contingenza, l’indennità speciale e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 30 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 25 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 50 %
4) Lavori per fognature nuove in gallerie 50 %
5) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 80 %
6) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua o nella melma di altezza superiore ai 12 cm.):
а) quando la ditta fornisce i mezzi protettivi 6 %
b) quando la ditta non fornisce i mezzi protettivi 16 %
7) Costruzione di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 45 %
8) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a m. 10 40 %
b) oltre i 10 metri 60 %
9) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 15 %
10) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 da piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 30 %
11) Sgombro della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 25 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 20 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 48 %
b) da oltre m. 10 a m. 16 84 %
c) da oltre m. 16 a m. 22 120 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 30 %
Per i lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, viene stabilito che gli operai edili medesimi debbano godere dell'eguale percentuale di maggiorazione applicata ai lavoratori dell’azienda stessa.

Art. 5. - Lavori in alta montagna, in galleria e in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del CCNL, si conviene che qualora gli operai vengano inviati dalle imprese ad eseguire lavori in zone montagnose o vengano adibiti a lavori in galleria, dovranno percepire le relative indennità previste dai contratti integrativi provinciali in vigore in quelle zone.
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità di L. 3 (tre) per ogni ora di lavoro.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità Sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
In particolare si ricorda che per la provincia di Ferrara sono ancora considerate zone di endemia malarica i comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore e Argenta (D.P.R. 15 novembre 1956, n. 1482, G.U. n. 8 del 10 gennaio 1957).

Art. 15. - Validità, decorrenza e durata.
Il presente contratto integrativo sarà valido per tutto il territorio della provincia di Ferrara a partire dal 1° gennaio 1960.
Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.