Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 9 gennaio 1958
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1959
Parti: Associazione delle Imprese Edili di Forlì e Fenea, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Forlì-Cesena

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Categorie e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna od in zone malariche.
Art. 5. - Soste di lavoro.
Art. 6. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 7. - Lavori fuori zona.
Art. 8. - Congedo matrimoniale.
Art. 9. - Malattia ed infortunio.
Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 12. - Conservazione utensili.
Art. 13. - Indennità di licenziamento.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 15. - Indennità speciale.
Art. 16. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 17. - Scuole.
Art. 18. - Validità e durata.
Elementi che compongono la retribuzione oraria

Contratto collettivo integrativo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini dei circondari di Forlì, Cesena e Rocca S. Casciano, 9 gennaio 1958

Forlì, addì 9 gennaio 1958, premesso: che con l’art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959, salvo tacito rinnovo, l’efficacia dell’accordo provinciale 31 maggio 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954;
che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto accordo integrativo provinciale 31 maggio 1955, onde si rende necessario il formale aggiornamento di quest’ultimo;
l’Associazione delle Imprese Edili di Forlì [...], e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Fenea - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno della Edilizia e Industrie Affini - Fillea, Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], si danno reciprocamente atto che con decorrenza 1° ottobre 1957, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, valgono in tutto il territorio dei circondari di Forlì, Cesena e Rocca S. Casciano, per le imprese delle industrie edilizie ed affini e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di lavoro di cui appresso:

Art. 2. - Orario di lavoro.
(v. art. 7 del Contratto nazionale di categoria)
L’orario di lavoro normale dell’annata, viene fissato come segue:
- Gennaio, febbraio, novembre e dicembre: 42 ore settimanali (7 ore giornaliere);
- Marzo, aprile, settembre ed ottobre: 48 ore settimanali (8 ore giornaliere);
- Maggio, giugno, luglio ed agosto: 54 ore settimanali (9 ore giornaliere).
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie ad eccezione di quelle a recupero di cui all’art. 13 del Contratto nazionale di categoria.
Per l’orario di lavoro degli autisti meccanici, autisti conducenti e di tutto il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per gli addetti ai lavori discontinui ed all’art. 8 del Contratto nazionale.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
(v. art. 23 del Contratto nazionale di categoria)
Saranno considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale (minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza più indennità speciale) a fianco di ciascuna indicate, i seguenti:
а) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione): maggiorazione del 20 %
b) lavori su scale aeree tipo Porta: maggiorazione del 15 %
c) lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazione del 35 %
d) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: maggiorazione del 25 %
e) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai dodici centimetri):
- se la ditta fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 10 %
- se la ditta non fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 35 %
f) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri:
- da metri tre a metri dieci: maggiorazione del 15 %
- da metri dieci a metri quindici: maggiorazione del 20 %
- da metri quindici a metri venti: maggiorazione del 25 %
- oltre i metri venti: maggiorazione del 32 %
g) costruzione di pozzi a profondità superiore ai m. 3,50:
- da metri tre e centimetri cinquanta a metri dieci: maggiorazione del 15 %
- da metri dieci a metri quindici: maggiorazione del 20 %
- da metri quindici a metri venti: maggiorazione del 25 %
- oltre i metri venti: maggiorazione del 32 %
h) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (comprese la prima mezz’ora): maggiorazione del 10 %
i) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di metri sei dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: maggiorazione del 20 %
l) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai cinque metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: maggiorazione del 12 %
m) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: maggiorazione del 10 %
n) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione spettante a tali operai edili è la stessa che viene corrisposta a titolo di «novità» agli operai dipendenti dall’azienda in cui si svolgono i lavori.
Per i lavori in galleria e per lavori in cassoni ad aria compressa, dato che nella zona non si prevedono lavori del genere, le percentuali di maggiorazione verranno definite caso per caso.
Per demolizione di strutture pericolanti che presentino particolari rischi ed ove il lavoratore si trovi in condizioni di non essere sufficientemente protetto la maggiorazione verrà concordata, caso per caso, fra le Organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna od in zone malariche.
(v. art. 26 del Contratto nazionale di categoria)
Per i lavori che si svolgono oltre i mille metri di altitudine, se l’operaio è costretto a pernottare in baracche del cantiere, avrà diritto ad una maggiorazione del dieci per cento da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza.
Nessuna maggiorazione compete agli operai che risiedono sul posto.
Non si stabiliscono percentuali per zone malariche non esistendone nella zona.

Art. 12. - Conservazione utensili.
(v. art. 45 del Contratto nazionale di categoria)
Si precisa che ogni impresa è obbligata a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 16. - Disciplina dell’apprendistato.
(v. art. 60 del Contratto nazionale di categoria)
In relazione all’art. 53 del contratto nazionale 18 dicembre 1954, per quanto concerne la «durata del tirocinio» si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di scuole edili di qualificazione istituite dalla categoria o di altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato viene ridotto a diciotto mesi.
[...]

Art. 17. - Scuole.
(v. art. 61 del Contratto nazionale di categoria)
Per quanto riguarda la istituzione delle scuole, le Organizzazioni sindacali contraenti nomineranno tante Commissioni paritetiche per quante sono le Organizzazioni dei datori di lavoro esistenti in ciascuna zona - tutte presiedute da un datore di lavoro edile - per lo studio delle modalità che portino alla costituzione delle scuole medesime.
Ogni singola Organizzazione di datori di lavoro provvederà separatamente, ciascuna coi rispettivi contributi di competenza, con la propria Commissione paritetica e col proprio Consiglio d’amministrazione, alla costituzione, organizzazione e funzionamento delle scuole.
[...]

Art. 18. - Validità e durata.
(v. art. 69 del Contratto nazionale di categoria)
Le presenti norme integrative hanno la stessa decorrenza, validità e durata del contratto nazionale di categoria 13 settembre 1957 del quale ne seguono le sorti.