Tipologia: Contratto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 6 marzo 1958
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1959
Parti: Collegio Costruttori Edili di Rimini e circondario e Fenea, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Rimini

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Categorie e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna od in zone malariche.
Art. 5. - Soste di lavoro.
Art. 6. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 7. - Lavori fuori zona.
Art. 8. - Congedo matrimoniale.
Art. 9. - Malattia ed infortunio.

Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 12. - Conservazione utensili.
Art. 13. - Indennità di licenziamento.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 15. - Indennità speciale.
Art. 16.
Art. 17.
Validità e durata


Contratto collettivo integrativo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini del territorio di Rimini e circondario, 6 marzo 1958

Rimini, 6 marzo 1958, premesso: che con l’art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959, salvo tacito rinnovo, l’efficacia dell’accordo provinciale 31 maggio 1955, integrativo del Contratto collettivo nazionale dì lavoro 18 dicembre 1954;
che lo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto accordo integrativo provinciale 31 maggio 1955, onde si rende necessario il formale aggiornamento di quest’ultimo;
il Collegio Costruttori Edili di Rimini e circondario [...], e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili ed affini - Fenea Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini [...], si danno reciprocamente atto che con decorrenza 1° ottobre 1957, ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957. Valgono in tutto il territorio di Rimini e circondario, per le imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti le norme collettive di lavoro di cui appresso:

Art. 2. - Orario di lavoro.
(v. art. 7 del Contratto nazionale di categoria)
L’orario di lavoro normale dell’annata, viene fissato come segue:
- Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre: 42 ore settimanali - 7 ore giornaliere;
- Marzo, Aprile, Settembre ed Ottobre: 48 ore settimanali - 8 ore giornaliere;
- Maggio, Giugno, Luglio e Agosto: 54 ore settimanali - 9 ore giornaliere.
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie ad eccezione di quelle a recupero di cui all’art. 13 del Contratto nazionale di categoria.
Per l’orario di lavoro gli autisti meccanici, autisti conducenti e di tutto il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per gli addetti ai lavori discontinui ed all’art. 8 del Contratto nazionale.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
(v. art. 23 del Contratto nazionale di categoria)
Saranno considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale (minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza più indennità speciale) a fianco di ciascuno indicate, i seguenti:
a) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) maggiorazione del 20 %
b) Lavori su scale aeree tipo porta: maggiorazione del 15 %
c) Lavori in pozzi neri preesistenti; maggiorazione del 35 %
d) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti: maggiorazione del .25 %
e) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai 12 cm.):
- se la Ditta fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 10 %
- se la Ditta non fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 35 %
f) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri:
- da metri 3 a metri 10: maggiorazione del 15 %
- da metri 10 a metri 15: maggiorazione del 20 %
- da metri 15 a metri 20: maggiorazione del 25 %
- oltre i metri 20: maggiorazione del 32 %
g) Costruzione di pozzi a profondità superiore ai metri 3,50:
- da metri 3 e centimetri 50 a metri 10: maggiorazione del 15 %
- da metri 10 a metri 15: maggiorazione del 20 %
- da metri 15 a metri 20: maggiorazione del 25 %
- oltre i metri 20: maggiorazione del 32 %
h) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora): maggiorazione del 10 %
i) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di metri sei dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: maggiorazione del 20 %
1) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: maggiorazione del 12 %
m) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: maggiorazione del 10 %
n) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione spettante a tali operai edili è la stessa che viene corrisposta a titolo di «nocività» agli operai dipendenti dall’Azienda in cui si svolgono i lavori.
Per i lavori in galleria e per lavori in cassoni ad aria compressa, dato che nella zona non si prevedono lavori del genere, le percentuali di maggiorazione verranno definite caso per caso.
Per demolizione di strutture pericolanti che presentino particolari rischi ed ove il lavoratore si trovi in condizioni di non essere sufficientemente protetto, la maggiorazione verrà concordata, caso per caso, fra le Organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna od in zone malariche.
(v. art. 26 del Contratto nazionale di categoria)
Per i lavori che si svolgono oltre i mille metri di altitudine, se l’operaio è costretto a pernottare in baracche del cantiere, avrà diritto ad una maggiorazione del 10 % da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza.
Nessuna maggiorazione compete agli operai che risiedono sul posto.
Non si stabiliscono percentuali per zona malariche non esistendone nella zona.

Art. 12. - Conservazione utensili.
(v. art. 45 del Contratto nazionale di categoria)
Si precisa che ogni impresa è obbligata a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 16.
(v. art. 60 del Contratto nazionale di categoria)
In relazione all’art 53 del Contratto nazionale 18 dicembre 1954, per quanto concerne la «durata del tirocinio» si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di scuole edili di qualificazione istituite dalla categoria o di altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato viene ridotto a diciotto mesi. In relazione all’ultimo capoverso del punto c) dell’articolo 53 del Contratto nazionale predetto, si precisa che il capolavoro verrà eseguito presso le imprese edili che verranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti o presso una scuola di qualificazione di categoria della zona.

Art. 17.
(v. art. 61 del Contratto nazionale di categoria)
Per quanto riguarda la istituzione delle scuole, le Organizzazioni sindacali contraenti nomineranno tante Commissioni paritetiche per quante sono le Organizzazioni dei datori di lavoro esistenti in ciascuna zona - tutte presiedute da un datore di lavoro edile - per lo studio delle modalità che portino alla costituzione delle scuole medesime.
Ogni singola Organizzazione di datori di lavoro provvederà separatamente, ciascuna coi rispettivi contributi di competenza, con la propria Commissione paritetica e col proprio Consiglio d’amministrazione, alla costituzione, organizzazione e funzionamento delle scuole.
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